Cartelle di pagamento, niente proroga per gli avvisi Inps: le novità

Il Decreto fiscale (Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) aveva disposto, tra le altre misure, l’estensione dei termini di pagamento delle cartelle notificate dall’Agente di riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, portandolo a 150 giorni.

La proroga in questione, tuttavia, non si applica agli avvisi di addebito emessi dall’Inps. È l’Istituto stesso a comunicarlo, con il Messaggio numero 4131 del 24 novembre 2021. Nel testo del Messaggio si legge che l’Inps ha interpellato il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sull’applicabilità della norma anche all’Istituto, ricevendo da entrambi i Ministeri lo stesso responso: gli avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata dell’articolo 2 del Decreto fiscale.

Vediamo quindi nel dettaglio il campo d’azione della proroga del Decreto Fiscale, e le novità comunicate dall’Istituto.

Notifica cartelle dal 1° settembre: 5 mesi per pagare: novità Decreto Fiscale 

Cartelle di pagamento: la proroga nel Decreto fiscale

Come già anticipato, il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 all’articolo 2 ha disposto che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.

Viene quindi fornito più tempo per pagare senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive, relativamente alle cartelle emesse dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, con il termine che passa da 60 a 150 giorni.

Durante questo periodo l’Agente di riscossione non potrà dare corso al recupero del debito iscritto a ruolo.

Cartelle di pagamento: niente proroga per gli avvisi Inps

Secondo il parere dell’Inps, nella formulazione di questa norma manca qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme di qualsiasi tipo dovute all’Istituto, e per questo motivo l’articolo 2 del Decreto fiscale non si applicherebbe agli avvisi di addebito Inps (ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nel Messaggio numero 4131 si legge che  parere dell’Istituto è stato poi sottoposto al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che hanno confermato l’esclusione delle attività di riscossione dell’Inps dalla proroga a 150 giorni dei termini di pagamento.

In sostanza, per gli avvisi di addebito emessi dall’Inps, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Scarica il testo del Messaggio Inps numero 4131

Cartelle di pagamento: le altre novità del Decreto fiscale

Oltre alla proroga dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il Decreto fiscale ha previsto la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio fino alla nuova scadenza del 30 novembre 2021.

L’articolo 1 del decreto recita infatti:

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.

In poche parole, i contribuenti che erano considerati decaduti dai piani di definizione agevolata conosciuti come Rottamazione ter e saldo e stralcio sono riammessi se effettuano il pagamento delle rate arretrate entro il 30 novembre 2021.

Infine, viene esteso da 10 a 18 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del piano di rateizzazione, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020.

Decreto Fiscale in Gazzetta: riscossione, Cassa covid, Rdc. Le misure 

Alessandro Sodano

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