Secondo l’art. 17-bis del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, quando è notificata una cartella di pagamento di valore non superiore a € 20.000 (importo che considera la sola imposta con esclusione di interessi, sanzioni, aggio di riscossione e spese di notifica, ovvero la sola sanzione se questa costituisce l’addebito), prima di proporre il ricorso avanti la Commissione tributaria, il contribuente deve presentare il reclamo all’ufficio che ha formato il ruolo.
La proposizione del reclamo non è più un obbligo da osservare quale condizione di inammissibilità “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio” ma quale “condizione di procedibilità del ricorso”.
L’autore dell’articolo ha realizzato per Maggioli Editore il volume: “Guida operativa al processo tributario”.
La presentazione del reclamo, attualmente, comporta:
a) la sospensione della riscossione delle somme dovute in pendenza del termine di 90 giorni prescritto per lo svolgimento della procedura di mediazione;
b) l’applicazione dei termini processuali (e, quindi, il computo e la sospensione feriale dal 1°/8 al 15/9) alla procedura.
Se alla scadenza del termine di 90 giorni manca l’accordo di mediazione (ovvero se il reclamo non è stato accolto) la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa.
La nuova veste delle “avvertenze” ha per oggetto proprio la suddetta innovazione normativa per le iscrizioni a ruolo aventi per oggetto:
a) imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, IVA, IRAP, imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, di bollo, Invim, tasse sulle concessioni governative e automobilistiche e altri tributi indiretti (allegato 1);
b) canone di abbonamento alla televisione (allegato 2);
c) sanzioni amministrative (allegato 3);
d) imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri, relativi accessori e sanzioni amministrative in materia tributaria (allegato 4), per ruoli emessi dagli Uffici provinciali – Territorio.
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