La procedura è prevista dall’art. 8-quinquies del D.L. 10/2/2009, n. 5, in materia di pagamento rateale dei debiti relativi alle “quote latte” nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione: l’AGEA riscuote le somme mediante ruolo. La cartella di pagamento, ed ogni altra attività contemplata dal titolo II del D.P.R. citato “sono effettuate dall’AGEA stessa, avvalendosi del Corpo della Guardia di Finanza, il cui personale esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione” (comma 10-bis).
Le procedure di riscossione coattiva che erano state sospese a seguito della richiesta di pagamento rateale, sono proseguite, avvalendosi del Corpo della Guardia di Finanza, dall’AGEA stessa, che è surrogata nel proseguire gli atti esecutivi già avviati dall’Agente della riscossione, beneficiando della validità e del grado delle garanzie già presenti.
Il debitore può chiedere chiarimenti sulle somme addebitate e informazioni sulla situazione dei pagamenti a AGEA-Settore Quote Latte.
IL PAGAMENTO
La cartella di pagamento contiene l’intimazione a pagare l’importo indicato soltanto tramite bonifico bancario o presso gli sportelli delle Tesorerie provinciali o presso gli sportelli bancari o postali.
Non è possibile chiedere il pagamento rateale del debito: le somme vanno versate entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica.
Nel caso di mancato pagamento, l’AGEA procede all’esecuzione forzata in base al ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
Nel caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora nonché l’eventuale rimborso delle spese per il recupero forzato.
Nel caso di mancato pagamento l’AGEA può procedere, secondo le disposizioni di legge:
a) al fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, ecc.);
b) all’ iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili;
c) all’esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio emolumenti vari, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e sui depositi).
Le coordinate bancarie del conto AGEA presso la Tesoreria dello Stato sono intestate “AGEA-Aiuti e Ammassi Comunitari” e il bonifico va intestato al beneficiario “AGEA-Quote Latte” specificando il numero della cartella, il codice fiscale del debitore e la denominazione dell’azienda debitrice.
Il pagamento parziale non sospende l’attività esecutiva. Il debitore può pagare soltanto parte delle somme dovute, con le medesime modalità, indicando i numeri progressivi e gli importi evidenziati nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti” e i diritti di notifica della cartella.
IL CONTENZIOSO
Il debitore può presentare all’AGEA (con sede a Roma, in via Palestro n. 81) l’istanza di riesame in autotutela del ruolo, atto che, però, non sospende i termini per proporre il ricorso.
Il ricorso contro l’iscrizione a ruolo può essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica, al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104.
L’opposizione che non ha per oggetto il merito della pretesa La cartella di pagamento emessa dall’agea per le quote latte devono essere sollevate avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi:
– dell’art. 617 c.p.c., entro 20 giorni dalla notifica della cartella, se la contestazione riguarda i suoi vizi formali o di notifica;
– dell’art. 615 c.p.c. qualora vengano eccepiti fatti originari o sopravvenuti al titolo esecutivo tali da incidere sul diritto di procedere all’esecuzione forzata.
L’INTIMAZIONE AL PAGAMENTO
L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.P.R. citato indica l’ammontare delle somme dovute (importo non pagato, quale risulta dalla cartella, e importo degli interessi di mora maturati che vanno ulteriormente integrati per l’importo dovuto fino al giorno in cui il pagamento è effettivamente eseguito) entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica.
Contro tale atto, ritenuto non corretto, il debitore può presentare ricorso, contestando la pretesa nel merito, all’Autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 2/7/2010, n. 204, ovvero all’Autorità giudiziaria ordinaria relativamente ai vizi propri dell’atto (ad esempio, l’assenza della preventiva notifica della cartella di pagamento o gli errori di computo) o della procedura di riscossione coattiva.
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