La Commissione fa propria un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento data da tre pronunce della Cassazione, che in passato hanno affrontato l’argomento sotto profili differenti, senza mai centrare il punto.
Si tratta, nello specifico, della sentenza n. 14327/09, la quale fa riferimento ad una vicenda del 1984, risalente a un tempo in cui la legge in vigore si esprimeva chiaramente attraverso la frase “La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 26 DPR n. 602 del 29/09/1973); dell’ordinanza n.15948/10 che si esprime circa il problema della relazione di notifica, non affrontando la questione relativa alla legittimità della notificazione diretta da parte dell‘agente della riscossione; e infine della sentenza n.11708/11 con la quale i giudici hanno ammesso la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricezione, senza chiarire, però, se il concessionario fosse ancora legittimato ad eseguire tale tipo di operazione a seguito della modifica intervenuta sul testo dell’art. 26 sopracitato.
Il dibattito è tornato in vigore a seguito dell’impugnazione di una cartella di pagamento nella quale si lamentava la notifica effettuata direttamente dall’agente della riscossione tramite servizio postale,piuttosto che a mezzo di soggetti abilitati, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr 602/73, così come modificato nel 1999, nonché la mancata compilazione della relazione di notifica.
La Ctp di Vicenza, procedendo a un’interpretazione storica, letterale e sistematica della norma, e tenuto conto altresì delle disposizioni civili e tributarie, ha dichiarato che l’eliminazione dell’inciso “da parte dell’esattore” dimostra l’intento del legislatore di escludere il concessionario dalla cerchia dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione, specificando, inoltre, che la notifica eseguita da un soggetto non abilitato, nella fattispecie, l’agente di riscossione, costituisce un vizio talmente radicale da assorbire in sé l’altro vizio, ovverosia la mancanza della relazione di notifica.
Pertanto esso comporta l’inesistenza non sanabile della notifica stessa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento