Cartella esattoriale illegittima senza avviso bonario

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 13343 del 26 luglio scorso, ha accolto il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria.

La ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione o ritardo di versamento di quanto auto liquidato in dichiarazione.

I giudici di legittimità ritengono manifestamente fondata la doglianza e affermano che la cartella esattoriale emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell’avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori.

Invece, nel caso in cui ve ne siano,la procedura di riscossione necessita dell’atto prodromico da trasmettere al contribuente.

A fondamento di ciò, i giudici di Piazza Cavour, richiamano la pregressa giurisprudenza, secondo la quale “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”.

Qui la sentenza integrale della Cassazione n. 13343/2012

 

Cristina Iemulo

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