Carta Cultura Giovani e del Merito (500 euro) al via: tutte le regole

Paolo Ballanti 31/01/24
Allegati

Al via il 31 gennaio la Carta Cultura Giovani e Carta del Merito, dopo un anno di attesa arrivano finalmente le regole e la piattaforma online è attiva dalle ore 12.

. La Legge 30 dicembre 2021 numero 234 ha previsto all’articolo 1, comma 357 (come sostituito dall’articolo 1, comma 630, lettera a, della Legge 29 dicembre 2022 numero 197) due distinte misure, a decorrere dall’anno 2023, al fine di permettere ai beneficiari di accedere ad una serie di eventi, beni e prestazioni a carattere culturale.

Nello specifico, si prevede l’istituzione della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito, per consentire l’acquisto di:

  • Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • Libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
  • Musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • Titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. 

Il successivo comma 357-ter prevede che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Nel D.M. devono inoltre essere definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.  Nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, datato 29 dicembre 2023 numero 225 “Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito”, in vigore dal prossimo 31 gennaio. 

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: importo

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari a 500,00 euro. La somma in parola “non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (articolo 2 del D.M. numero 225/2023). Entrambe le Carte vengono generate attraverso un’apposita piattaforma informatica. Quest’ultima richiede la registrazione:

  • Dei beneficiari di ciascuna Carta;
  • Delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare le Carte. 

La piattaforma prevede la generazione, nell’area riservata del beneficiario, di buoni spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi previsti dall’articolo 1, comma 357, elencati in premessa. 

Scarica il DM con le regole

DM 225/2023 – regole Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

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Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: beneficiari

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. ecco descritti in tabella i requisiti richiesti per poter beneficiare della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito

MisuraTipo requisitoRequisitiUtilizzo
Carta della Cultura GiovaniCittadinanza e residenzaResidenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto di permesso di soggiorno in corso di validitàLa Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo quello del compimento del diciottesimo anno di età
Economico – patrimonialeAppartenenza a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35 mila euro
Carta del MeritoCittadinanza e residenzaResidenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto di permesso di soggiorno in corso di validitàLa Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta della Cultura Giovani

Titolo di studioAver conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: come si attivano

I soggetti beneficiari delle Carte sono tenuti a registrarsi sull’apposita piattaforma telematica, ovvero su “eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali

Periodo di registrazione
La registrazione è consentita, relativamente alla: 

  • Carta della Cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo quello del compimento del diciottesimo anno di età;
  • Carta del Merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale

L’avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d’uso, implica l’obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. numero 225/2023


Riconoscimento dell’importo
Le Carte vengono attribuite, come anticipato, a ciascun soggetto beneficiario registrato per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l’acquisto dei beni e servizi indicati all’articolo 1, comma 357 della Legge numero 234/2021.  Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili: 

  • I videogiochi ed i video-corsi aventi contenuto diverso dai corsi di musica, di teatro, di danza e di lingua straniera;
  • Gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. 

Carta Cultura Giovani e Carta del Merito: utilizzo e scadenza

Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma telematica, presso le strutture e gli esercizi accreditati.  L’utilizzo delle Carte avviene grazie a buoni spesa, individuali e nominativi. Le somme possono essere spese esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente. 

L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono stesso, del credito disponibile in capo al beneficiario. 

I buoni spesa generati, ma non spesi, non determinano “variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario” (articolo 6, comma 5, D.M.). 

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