Careviger e familiare che assiste disabili: quali tutele e diritti

Paolo Ballanti 22/08/22
Il rapporto tra aziende e dipendenti è caratterizzato da una serie di istituti che hanno lo scopo di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita privata.

A questo scopo risponde il diritto del lavoratore di assentarsi per godere di ferie retribuite, al fine di recuperare le energie psico – fisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita.

Al tempo stesso, la normativa tutela l’esigenza dei lavoratori di assistere i familiari portatori di handicap.

Come? Da un lato grazie al riconoscimento di una serie di assenze retribuite dall’INPS (permessi mensili e congedi straordinari), dall’altro attraverso la protezione dell’interessato nella scelta della sede e nel possibile ricorso al lavoro notturno.

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Prima di affrontare in dettaglio quali diritti hanno, per legge, coloro che assistono i familiari disabili, è innanzitutto necessario precisare che ulteriori tutele possono essere previste dalla contrattazione collettiva, sotto forma ad esempio di permessi aggiuntivi.

Permessi retribuiti

La Legge numero 104/1992 (articolo 33) riconosce dei permessi retribuiti (a carico dell’INPS) ai familiari di persona con handicap grave, accertato dall’apposita Commissione ASL. Tali si intendono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, con le caratteristiche della gravità.

Per l’assistenza allo stesso familiare, i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti, a patto che ne fruiscano in alternativa tra loro.

Il diritto spetta anche se:

  • Nel nucleo familiare del disabile si trovano conviventi familiari non lavoratori, in grado di prestare assistenza;
  • Sono presenti altre forme di assistenza (come badanti, strutture pubbliche o realtà no profit).

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Requisiti

I permessi vengono riconosciuti a patto che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private), in grado di assicurare un’assistenza sanitaria continuativa.

Fanno eccezione i casi di ricovero a tempo pieno:

  • Del minore disabile, se i sanitari certificano la necessità di assistenza da parte del genitore o di un familiare;
  • Del disabile in stato vegetativo persistente e / o con diagnosi infausta a breve termine.

La fruizione dei permessi è altresì consentita nelle ipotesi in cui il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite specialistiche e terapie certificate. Trattasi infatti di eventi che interrompono il tempo pieno del ricovero e determinano l’affidamento del disabile all’assistenza del familiare.

Quantità

I permessi spettanti ai familiari variano in base al grado di parentela ed all’età della persona da assistere.

Nel caso dei genitori, questi hanno diritto a:

  • Prolungare il congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni (inclusi i periodi di normale congedo parentale), da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino o, in alternativa, fruire di due ore di permesso giornaliero o tre giorni al mese, anche continuativi, se il figlio ha un’età fino a tre anni;
  • Prolungare il congedo parentale (come descritto nel punto precedente) o assentarsi per tre giorni al mese, anche continuativi, se il figlio ha un’età dai tre ai dodici anni;
  • Fruire di tre giorni al mese, anche continuativi, per i figli dai dodici anni in poi.

Hanno invece diritto a tre giorni al mese, anche continuativi, i seguenti familiari:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile);
  • Convivente di fatto;
  • Parenti ed affini entro il secondo grado.

Il diritto è esteso a parenti ed affini entro il terzo grado, nel caso in cui i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.

Domanda

Per poter fruire dei permessi è necessario presentare apposita domanda all’INPS in modalità telematica, insieme ai documenti comprovanti la disabilità.

Eventuali variazioni successive devono essere comunicate all’Istituto tempestivamente, comunque nel termine di trenta giorni.

Una volta conclusa l’istruttoria, l’INPS comunica all’interessato l’accoglimento della domanda e la data a partire dalla quale è possibile fruire dei permessi. Copia del provvedimento dev’essere consegnata al datore di lavoro.

Indennità

Per le ore di assenza in permesso Legge 104/1992 spetta un’indennità a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro in busta paga.

Le somme di competenza dell’Istituto sono poi recuperate dall’azienda in sede di versamento dei contributi con modello F24.

I giorni di permesso retribuito sono coperti da contribuzione figurativa.

Scelta della sede di lavoro

I familiari che beneficiano dei permessi mensili possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (articolo 33, comma 5, Legge numero 104/1992).

Tale prerogativa non è limitata al momento dell’assunzione, ma può avvenire anche in costanza di rapporto di lavoro.

Gli stessi soggetti sopra citati non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad altra sede. Fanno eccezione i casi di incompatibilità della permanenza del lavoratore in sede.

Sul punto la giurisprudenza di Cassazione (sentenza del 5 novembre 2013 numero 24775) ha affermato che il trasferimento può essere disposto se la presenza del dipendente genera tensioni e contrasti, con rilevanti ripercussioni anche sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Diritti sull’orario di lavoro

Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto – legislativo numero 66/2003, non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge numero 104/1992.

Congedo straordinario

I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile, ai sensi del Decreto – legislativo numero 151/2001, possono fruire di un congedo straordinario di durata non superiore a due anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente. Il limite si considera riferito a ciascuna persona portatrice di handicap.

I periodi di assenza sono economicamente a carico dell’INPS (con diritto all’accredito della contribuzione figurativa) con un’indennità anticipata dal datore di lavoro in busta paga (salvi i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto) e successivamente recuperata dallo stesso in sede di versamento dei contributi con modello F24.

Il congedo spetta, previa domanda telematica all’INPS ai seguenti familiari, in ordine di priorità:

  • Coniuge convivente ovvero colui che è parte dell’unione civile o il convivente di fatto;
  • Genitori naturali, adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge, di colui che è parte dell’unione civile o del convivente di fatto;
  • Figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori;
  • Fratelli e sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso, patologie invalidanti dei figli;
  • Parenti ed affini entro il terzo conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di fratelli e sorelle.

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Può fruire del congedo un solo lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Fanno eccezione i genitori, i quali possono fruire del congedo straordinario e dei permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/1992 per lo stesso figlio, anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore beneficia dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Permessi non retribuiti

I lavoratori che fruiscono del congedo straordinario, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto di assentarsi (Decreto – legislativo numero 151/2001) sfruttando permessi non retribuiti pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Smart-working

Il recente Decreto – legislativo del 30 giugno 2022 numero 105 (in vigore dal prossimo 13 agosto) ha stabilito, in favore di coloro che fruiscono dei permessi ex Legge numero 104/1992, priorità di accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile (nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 33 della legge in parola).

Eventuali previsioni di maggior favore possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva.

 

(Foto di copertina: iStock/Xesai)

Paolo Ballanti

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