Avete capito bene, anche i diritti di credito di Equitalia, ossia quelli resi nelle cartelle di pagamento, sono soggetti a prescrizione e dunque a decadenza. Il termine di prescrizione, con riferimento alle cartella di Equitalia, tuttavia, non è sempre lo stesso, venendo a dipendere dalla causale del pagamento richiesto.
C’è tuttavia una precisa distinzione che intercorre tra prescrizione e decadenza. La prima, infatti, coincide con il termine, una volta notificata la cartella esattoriale, che viene concesso a Equitalia per agire in esecuzione forzata con un pignoramento oppure con un rinnovo della notifica della cartella. Trascorso questo termine, la riscossione della cartella non può più essere effettuata e dunque la stessa “scade”.
Con il termine decadenza, invece, si fa riferimento al termine entro cui Equitalia è chiamata a notificare la prima cartella di pagamento dal momento in cui l’imposta o la sanzione è stata iscritta a ruolo, ossia da quando l’ente titolare del tributo le ha commissionato l’incarico di riscuoterlo.
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I CASI:
1) TASI; IMU; TARI; ICI; TOSAP; TARSU e LE ALTRE TASSE LOCALI: la prescrizione è di 5 anni, con decorrenza successiva alla scadenza del termine ultimo per impugnare la cartella, vale a dire a partire dal 61esimo giorno seguente la notifica della stessa. Qualora il titolo sia una sentenza passata in giudicato, a seguito del ricorso del contribuente, la prescrizione sale a 10 anni.
Con riferimento invece alla decadenza, questa si verifica entro il 31 dicembre del 3° anno consecutivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Altrimenti, se ciò mancasse, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione riguardante Tasi, Imu, Tares/Tari o a quello per cui è dovuta l’imposta.
2) IVA, IRPEF, IRAP, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOCATASTALE: la prescrizione è di 10 anni, che decorrono dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica. Quest’ultima, in caso di irreperibilità momentanea, si ritiene avvenuta nel decimo giorno che consegue al ricevimento della seconda raccomandata con cui il messo notificatore avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
Con riguardo alla decadenza, invece, subentrano delle distinzioni:
- per l’Irpef: entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata qualora il termine di versamento degli importi scada dopo il 31 dicembre) in riferimento alla decadenza dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e dell’IVA; entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per la decadenza per l’Irpef dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e dell’IVA; entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo con riguardo alla decadenza per l’Irpef dovuta a seguito di accertamento definitivo;
- per l’imposta di registro: la decadenza è di 10 anni dal momento in cui è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta.
3) BOLLO AUTO: la prescrizione è di 3 anni, entro il 31 dicembre del 3° anno consecutivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
La decadenza è di 2 anni.
4) CONTRIBUTI INPS: la prescrizione è di 5 anni, che diventano 10 per i contributi precedenti al 1° gennaio 1996 e per gli importi aggiuntivi).
5) CONTRIBUTI INAIL: la prescrizione è di 5 anni.
6) CANONE RAI: la prescrizione è di 10 anni.
7) DIRITTI ANNUALI CAMERA DI COMMERCIO: la prescrizione è di 10 anni, mentre sono 5 anni per le sanzioni.
8) SANZIONI AMMINISTRATIVE: la prescrizione è di 5 anni, a partire dal 61esimo giorno consecutivo alla notifica della cartella. Nel caso in cui il contribuente abbia però fatto causa ad Equitalia o all’ente impositore perdendo il giudizio, la prescrizione sale a 10 anni.
La decadenza è invece di 5 anni a partire dal momento in cui è stato accertato il mancato pagamento.
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