Canone Rai: seconda casa o residenze diverse, come non pagare?

Redazione 08/01/16
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Con l’immissione dell’addebito del canone Rai nella bolletta della luce, chi ha la doppia residenza quante volte deve pagare?

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Come detto, essendo collegato alla bolletta dell’elettricità, il canone Rai viene pagato due volte da coloro che possiedono due residenze, mentre coloro che hanno la seconda casa lo devono versare soltanto una volta.

In base a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, per cui la riscossione della tassa sulla televisione viene legata al contratto di energia elettrica allacciato all’abitazione di residenza, le disposizioni generali attinenti all’obbligo di pagamento del canone non vengono sostanzialmente mutate, essendo stata soltanto introdotta la cosiddetta “presunzione di detenzione” dell’apparecchio televisivo in ogni abitazione principale.

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La presunzione di detenzione della tv in ogni casa principale non scatta nel caso in cui intervenga una diversa dichiarazione da parte del contribuente da trasmettere tramite apposita autocertificazione.

PAGARE IL CANONE RAI: QUALI SONO LE NUOVE REGOLE IN SINTESI?

In concreto, per gli anni futuri, verranno applicati i medesimi criteri validi anche per gli anni passati.

Di seguito se ne riporta un vademecum riassuntivo.

1) FAMIGLIA: CHI PAGA?

Il canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare: al pagamento, per la stessa famiglia, dunque è sufficiente che provveda un unico soggetto.

2) COPPIA DI CONVIVENTI: CHI PAGA?

Nel caso di coppia di conviventi, non configurandosi un medesimo nucleo familiare come nel caso sopra descritto, il canone Rai dovrà invece essere versato due volte.

3) POSSESSO DI PIU’ DI UNA TELEVISIONE: QUANTE VOLTE SI PAGA?

Risulta dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti all’interno dell’abitazione del nucleo familiare.

4) POSSESSO DI PIU’ DI UN IMMOBILE: QUANTE VOLTE SI PAGA?

Anche in questo caso, è dovuto un solo canone Rai indipendentemente dal numero di immobili posseduti dal nucleo familiare.

A titolo esemplificativo, quindi, se un determinato soggetto, con nucleo familiare composto da 4 membri, risulta essere il titolare di un immobile in città, dove vi ha sia la propria residenza che quella dei rispettivi familiari, e di uno in campagna, l’imposta sulla tv dovrà pagarla soltanto tramite il contratto di energia elettrica collegato alla prima abitazione (casa in città), e non alla seconda (casa in campagna).

Grazie alle istruzioni comunicate dall’utente stesso al momento della sottoscrizione del contratto della luce circa la destinazione dell’abitazione (di residenza o no), la compagnia elettrica dovrebbe essere già in grado, in maniera autonoma, di prescrivere o meno quando addebitare il canone Rai.

5) POSSESSO DI UNA SECONDA ABITAZIONE CON RESIDENZE DIVERSE: QUANTE VOLTE SI PAGA?

Qualora una coppia detenga una seconda abitazione e i coniugi abbiano due residenze diverse la situazione si complica. Nonostante, come detto, sulla seconda casa non scatti l’imposta sulla televisione in quanto non vi viene stabilita alcuna residenza, quando uno dei due coniugi vi ha fissato invece la rispettiva residenza, sarà costretto a pagare il canone Rai anche sul secondo immobile in quanto la società elettrica addebiterà, sul correlato contratto di energia elettrica, il relativo importo.

Si verrà così a delineare un vero e proprio doppio pagamento: uno per ogni immobile dove risulta fissata la residenza. E’ quanto emerge dalle nuove disposizioni normative che presumono la sussistenza della televisione ogni qual volta l’utente abbia instaurato, presso l’abitazione di residenza, un contratto della luce.

SECONDA CASA: COME FARE PER NON PAGARE DUE VOLTE IL CANONE RAI?

1) Il contribuente ha la possibilità di disdire l’utenza elettrica in una delle due abitazioni possedute, possibilità che tuttavia non cancellerebbe l’obbligo di versare il canone mediante bollettino nel caso in cui in entrambi gli immobili sia presente un apparecchio televisivo;

2) il contribuente può, in alternativa, fare ricorso alla cosiddetta autocertificazione con la quale poter dichiarare la mancata sussistenza della televisione.

In questo secondo caso, ad esempio, se un determinato nucleo familiare vive presso l’abitazione posseduta in città, ma uno dei due coniugi risulta avere la propria residenza presso la seconda abitazione detenuta in campagna e qui viene erogata con regolarità l’energia elettrica dall’Enel, per non pagare il canone Rai anche sul secondo immobile, il coniuge che vi ha la residenza dovrà inviare, ogni anno, un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Torino 1) per dichiarare appunto che, presso la casa in oggetto, non si possiede alcuna televisione.

COSA SI RISCHIA IN CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE FALSA?

In caso di autocertificazione fasulla, oltre al recupero dell’imposta non versata dietro una sanzione che risulta essere di 5 volte il canone o i canoni non pagati, il contribuente rischia anche di incorrere in un’ulteriore sanzione penale per falsa dichiarazione.

Vai al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale della  Legge 28 dicembre 2015, n. 208 –“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”

Redazione

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