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Corte di cassazione, Sez. I Civile, sentenza 30 maggio 2016, n. 11140
Il Garante per la protezione dei dati personali censura la procedura messa in atto da Rai S.p.a., che, attraverso i rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, ha raccolto informazioni sugli acquirenti al fine di ottenere nuovi abbonamenti.
Il Garante, inoltre, segnala all’Agenzia delle Entrate, titolare del trattamento dei dati, di interrompere il trattamento degli stessi.
Secondo il Garante, la soppressione del Registro di carico e scarico di apparecchi radiotelevisivi avvenuta nel 1994 ha eliminato i presupposti normativi per la raccolta dei dati che riguarda l’acquisto di tali apparecchi.
Il Tribunale di Roma dà ragione al Garante
La Rai e l’Agenzia delle Entrate chiedono al Tribunale di Roma di sospendere d’urgenza il provvedimento del Garante e in una prima fase il Tribunale accoglie la richiesta, ma successivamente dà ragione al Garante con il seguente ragionamento:
-i rapporti tra la Rai e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati da una Convenzione del 1988 e da un’altra del 1999, in base alle quali l’Agenzia è “responsabile, e non” “titolare”, del trattamento dei dati relativi ai soggetti che acquistano apparecchi radiotelevisivi;
-l’Agenzia deve quindi limitarsi alla raccolta dei dati e non può trasferire ad un soggetto privato (il rivenditore che ha fornito i dati) il potere pubblico connesso con l’accertamento della capacità contributiva finalizzato all’imposizione fiscale.
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La Corte d’Appello capovolge il verdetto
La Corte d’Appello capovolge il verdetto di primo grado e annulla il provvedimento. Inoltre ritiene che il Garante non abbia correttamente motivato il suo provvedimento perché non aveva adottato una segnalazione bensì imposto un divieto alla acquisizione e al trattamento dei dati.
Infine osserva che gli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi non sono solo “consumatori”, con dati sensibili da proteggere, ma anche “contribuenti”: il trattamento dei dati svolto dall’Agenzia, quindi, riveste finalità di interesse generale e la collaborazione dei rivenditori si configura come strumento di lotta all’evasione fiscale per il pagamento del canone radiotelevisivo.
Il ricorso per Cassazione
Il Garante propone ricorso per Cassazione, ribadendo la legittimità del suo provvedimento e la Corte di Cassazione accoglie il ricorso affermando che:
– il provvedimento del Garante non è viziato da eccesso di potere, né viola le regole legali che presiedevano alla sua emanazione;
– il Tribunale ha correttamente rilevato che la fonte normativa della raccolta dei dati relativi agli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi era il Registro di carico e scarico, soppresso nel 1994.
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