Per approfondire si consiglia lo SPECIALE SU CANONE RAI: PAGAMENTO, ESENZIONE, RIMBORSO
Rimborso canone Rai: termini e scadenze per la presentazione della domanda
Per quanto riguarda la presentazione cartacea delle istanze di rimborso del canone Rai in bolletta, i termini entro cui farla sono già stati aperti; per quanto invece concerne le richieste da inviare in via telematica sarà possibile inoltrarle a partire dal prossimo 15 settembre.
In tal senso alcuni chiarimenti sono stati forniti dal Fisco ai contribuenti che, a seguito dell’addebito delle rate del canone tv ricevuto a partire dallo scorso luglio nelle prime bollette elettriche, hanno ricontrato errori e, pertanto, possono chiederne il rimborso.
Come va presentata la domanda
L’istanza di rimborso deve essere presentata avvalendosi dei relativi moduli che sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oltre che sul portale della RAI.
SCARICA QUI IL MODULO PER CHIEDERE IL RIMBORSO
Come detto, a partire dal 15 settembre prossimo, sarà anche disponibile l’applicazione web per la trasmissione in modalità telematica.
Ad oggi, la domanda di rimborso può essere inviata tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Chi deve presentare la domanda
La richiesta di rimborso va presentata dal soggetto che è titolare del contratto di fornitura elettrica oppure o dai rispettivi eredi. In aggiunta agli ordinari strumenti informativi, si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le nuove FAQ, con tutti i chiarimenti ai quesiti più comuni e frequenti avanzati dai contribuenti in materia di rimborso dell’abbonamento tv.
Hanno possibilità di richiedere il rimborso del canone Rai anche quei soggetti che, per errore, hanno ricevuto in bolletta un addebito relativo al canone, avendo pertanto versato un importo non dovuto.
I casi in cui è ammesso il rimborso
1) Il soggetto richiedente, o un altro componente della rispettiva famiglia anagrafica, che possiede i requisiti di esenzione che riguardano i cittadini con 75 anni di età (o più) e con reddito familiare complessivo non superiore a 6.713,98 euro, e che ha già presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
SCARICA QUI IL MODULO PER CHIEDERE L’ESENZIONE NEL 2017
2) il soggetto richiedente, o un altro componente della sua famiglia anagrafica, che risulta esente per via di convenzioni internazionali, come ad esempio le categorie dei diplomatici e dei militari stranieri, che ha presentato la relativa dichiarazione sostitutiva (codice 2);
3) il soggetto richiedente che ha versato il canone Rai con addebito sulle bollette per l’energia elettrica, avendo anche, lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica, pagato l’abbonamento tv anche con modalità differenti, come ad esempio con addebito sulla pensione (codice 3);
4) il soggetto richiedente che ha pagato il canone Rai con addebito sulle fatture per l’energia elettrica, avendo però versato l’importo del canone anche con addebito sulle fatture riguardanti un’utenza elettrica che risulta intestata ad un altro componente appartenente alla stessa famiglia anagrafica (codice 4);
5) il soggetto richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione di apparecchi televisivi sia da parte propria che da parte dei componenti della rispettiva famiglia anagrafica (codice 5).
Nel caso in cui il motivo alla base della richiesta di rimborso sia diverso rispetto alle casistiche sopra descritte, il contribuente deve riportare sinteticamente la rispettiva motivazione nella sezione appositamente dedicata nel modello, dovendo riportare il codice 6.
Come ricevere il rimborso?
Da parte dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati precisi accertamenti sulle domande presentate dai contribuenti. Se l’istanza viene accettata, è l’impresa elettrica stessa che effettua il rimborso direttamente in bolletta.
L’impresa elettrica, infatti, una volta ottenuta l’ammissione dell’istanza dall’Agenzia delle Entrate, hanno a disposizione 45 giorni di tempo per effettuare il relativo rimborso tramite la prima fattura di utenza elettrica utile.
Nel caso in cui, poi, il rimborso versato dall’impresa elettrica non dovesse arrivare, subentra l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV) per effettuare concretamente il pagamento.
Rimborso canone Rai: vale anche per gli anni precedenti?
Attenzione, però, in quanto la domanda di rimborso e il relativo modulo di richiesta così come illustrati sopra si possono utilizzare esclusivamente per quanto riguarda le rate addebitate per errore, relative al canone Rai 2016. Gli stessi non possono, invece, essere adoperati per domande relative agli anni antecedenti.
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