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CANONE RAI IN BOLLETTA: QUALI NOVITÀ?
Soltanto il 7 aprile scorso, i giudici di Palazzo Spada avevano rilevato alcuni profili di criticità nello schema del citato d.m., invitando l’Amministrazione a rivedere il testo nel suo complesso.
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Il Ministero, a sua volta, con la Nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, ha trasmesso un nuovo testo accompagnato da una relazione integrativa, chiarendo le ragioni in base alle quali alcune delle osservazioni formulate dai giudici amministrativi non hanno trovato puntuale riscontro.
CANONE RAI IN BOLLETTA: PER QUALI APPARECCHI TELEVISIVI?
Nessun chiarimento aggiuntivo è invece arrivato circa la definizione di apparecchio televisivo, che infatti non ha trovato spazio nel nuovo testo del Decreto.
Secondo il Ministero l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale definizione, peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938, potrebbe sia comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), che non demanderebbe all’atto normativo la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta de qua; sia potrebbe “ingessare” eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo.
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