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In particolare, per quello che riguarda il canone Rai, viene messo a disposizione un numero verde gratuito (800.93.83.62), attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 21, al quale risponderà direttamente un funzionario della televisione pubblica che spiegherà al cliente le nuove disposizioni di addebito e richiesta di esenzione.
CANONE RAI: MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ESENZIONE, NUOVI CHIARIMENTI
L’inserimento dell’addebito del canone Rai in bolletta elettrica è ancora al centro di numerose polemiche e dubbi. Oltre a quegli utenti che non possiedono una televisione, infatti, sono previste specifiche categorie di contribuenti che possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla tv.
In tal caso, il nuovo servizio offerto dalle Entrate dovrebbe consentire ai contribuenti di muoversi meglio tra i punti interrogativi rimasti irrisolti, strumento aggiuntivo agli ‘ordinari’ centri di assistenza.
Allo stesso modo gli utenti per sapere se rientrano o meno nelle categorie beneficiarie dell’esenzione possono accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccando sulla voce canone Rai 2016.
Ma vediamo nel dettaglio le categorie che non sono tenute a pagare il canone Rai e che possono inoltrare il modulo di richiesta di esenzione.
CANONE RAI ESENZIONE: ECCO CHI NON PAGA
Rientrano tra le categorie che risultano esentate dal pagamento del canone Rai 2016, tenute quindi a trasmettere l’apposita autocertificazione per richiedere ed ottenere l’esenzione:
1) soggetti che non detengono una tv;
2) anziani con più di 75 anni e un reddito annuo non superiore ai 6.713,98 euro sommato a quello del proprio coniuge;
3) eredi che sono già intestatari di una fornitura elettrica per cui pagano un canone Rai;
4) proprietari di seconde case (il canone Rai si è tenuti a versarlo soltanto una volta);
5) residenti all’estero che hanno una casa in Italia ma in cui non è presente una televisione (con un’utenza elettrica di tipo non residenziale e una televisione nella casa, invece, bisogna pagare il canone Rai perché la residenza fuori dai confini non dà comunque diritto all’esenzione);
6) proprietari si seconde case in affitto: in tal caso pagano il canone gli inquilini, tuttavia se gli stessi affittuari risultano già titolari di un’altra utenza elettrica per cui pagano il canone tv non sono tenuti ad alcun versamento.
Sono considerati esenti dal pagamento del canone Rai, senza tuttavia essere tenuti ad inviare l’autocertificazione:
– i conviventi,
– le badanti,
– le colf,
– i vecchi abbonati Rai non titolari di bollette della luce,
– le famiglie composte da coniugi che vivono in un’unica abitazione, con un’ utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata, ad esempio, al marito e l’abbonamento tv intestato alla moglie, in quanto la voltura sarà automatica nei confronti del solo titolare della fornitura elettrica.
Per quanto riguarda, infine, un contribuente che è ricoverato in una casa di riposo, se possiede una tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento anche se è ricoverato in una casa di riposo.
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CANONE RAI MODULO DI ESENZIONE: QUANDO INVIARLO, CAMBIANO I TERMINI
L’autocertificazione va presentata entro il prossimo 16 maggio per consentire il mancato pagamento del canone Rai per l’intero anno. Nel caso, invece, il modulo venga presentato dal 17 maggio al 30 giugno l’esenzione verrà ritenuta valida per l’importo dovuto per il solo semestre da luglio a dicembre 2016.
Una volta compilato, il modello per la richiesta di esenzione dovrà essere reinviato al Fisco oppure direttamente online o ancora con raccomandata all’ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – casella postale 22 – 10121 Torino.
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