L’ art. 1 del R.D.L., n. 246/38 dispone che il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche a partire dal 1° luglio 2016 sia per i residenti che per i residenti all’ estero in caso detengano un’ abitazione in Italia ed è presente un televisore.
VAI AL NOSTRO SPECIALE SU TUTTO CANONE RAI: COME RICHIEDERE L’ESENZIONE. ECCO IL MODULO
Nel caso che il soggetto passivo sia un pensionato con reddito non superiore a 18.000,00 euro, quest’ ultimo potrà richiedere l’addebito sulla pensione con richiesta al proprio Ente pensionistico entro il 15 novembre dell’ anno precedente.
Ci si chiede se i titolari di un’ utenza di fornitura di energia elettrica siano tenuti a pagare l’ abbonamento tv anche se privi del televisore?
La legge di stabilità 2016 ( art. 1, c. da 152 a 159, L.208/15) ha introdotto delle presunzioni automatiche che ad ogni utenza per la fornitura di energia elettrica si detiene un televisore.
Pertanto, il contribuente o un suo erede per non pagare sarà tenuto a presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione con il modello appositamente predisposto dall’ Agenzia delle entrate.
La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione può essere inviato per via telematica entro il 10 maggio o tramite raccomandata senza busta, entro il 30 aprile all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Esonero dal pagamento del canone
Soggetti
I cittadini, che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, i quali per essere esonerati dal pagamento del canone Rai dovranno rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione, nonché i diplomatici e militari stranieri.
La dichiarazione di esonero va inviata o con raccomandata senza busta, entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
La dichiarazione sostitutiva di esonero spedita per raccomandata, senza busta, va spedita al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino o può essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento