VAI ALLO SPECIALE SU LEGGE DI STABILITA’ 2016
Di seguito si riporta la guida completa di come cambiano, punto per punto, i casi e le modalità di pagamento del canone Rai.
VAI ALLO SPECIALE SU CANONE RAI 2016
IL CANONE RAI IN BOLLETTA ELETTRICA
Il canone Rai verrà addebitato sulla bolletta della luce attinente ai contratti sottoscritti esclusivamente per le abitazioni in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, sempre che vi sia un contratto ad uso domestico.
Dal 1° gennaio 2016, si presume in maniera automatica che, in tutte le abitazioni dove è attivata la corrente elettrica, adibite ad abitazione principale, si disponga anche di un apparecchio televisivo. I contribuenti, tuttavia, hanno modo di contestare tale presunzione al Fisco inviando all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Torino 1) un’apposita autocertificazione.
UFFICI, ESERCIZI COMMERCIALI E STUDI
Gli uffici, gli esercizi commerciali e gli studi, invece, pagheranno, fermo restando che nei suddetti locali via sia una televisione, mediante il tradizionale bollettino postale, in quanto immobili non adibiti “ad uso domestico”.
LE SECONDE CASE
Per le seconde case, ossia gli altri immobili di proprietà del contribuente dove questi non ha fissato la propria residenza, i contratti della luce non subiranno il balzello e le bollette arriveranno senza l’aggiuntivo addebito del canone Rai. Il canone Rai, infatti, viene pagato uno sola volta dal contribuente, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi ed immobili posseduti (fa eccezione il solo caso di coppia di coniugi che hanno diversa residenza).
Sarà la stessa società elettrica che, nello stabilire su quali contratti addebitare l’imposta sul possesso della tv, si rifarà alla dichiarazione rilasciata dall’utente all’atto della sottoscrizione del contratto della luce. Sarà, infatti, il contribuente che in questa dichiarazione segnalerà se la fornitura viene destinata ad immobile a uso abitativo “con residenza” oppure no.
BOLLETTA INTESTATA A UNO DEI DUE CONIUGI MA IL CANONE E’ SEMPRE STATO PAGATO DALL’ALTRO
Quando il canone Rai è sempre stato pagato da uno dei due coniugi, mentre il contratto della luce è intestato all’altro, dal 2016, qualora i coniugi non svolgeranno alcuna attività, il canone Rai dovrà essere versato soltanto dal coniuge intestatario del contratto della luce.
Se la Rai dovesse comunque continuare ad inviare le richieste di pagamento al vecchio intestatario, quest’ultimo avrà la possibilità di dimostrare l’avvenuto pagamento effettuato dall’altro coniuge tramite bolletta, insieme ad uno stato di famiglia.
Qualora, invece, i coniugi decidessero di far pagare il canone comunque al vecchio intestatario, dovrà essere il coniuge intestatario della luce a dover presentare la dichiarazione di non possesso della televisione, dovendo l’altro coniuge provvedere al versamento mediante bollettino postale.
COPPIA NON SPOSATA
Nel caso di coppia di conviventi “more uxorio”, non appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono richiesti 2 pagamenti diversi ed autonomi. Il soggetto intestatario del contratto della luce dovrà pagare tramite bolletta della luce, mentre l’altro dovrà effettuare il versamento tramite tradizionale bollettino.
CONIUGI O FIGLI CON RESIDENZE DIVERSE
Il canone Rai si deve versare una sola volta nella famiglia, a patto che i coniugi e/o i figli risiedano tutti nel medesimo immobile.
Qualora la coppia di coniugi abbia residenze in due immobili diversi, su ambedue gli immobili la società elettrica addebiterà, nella bolletta della luce, il canone Rai che quindi verrà pagato due volte.
Lo stesso vale per i figli: se, infatti, cambiano residenza anch’essi saranno tenuti a pagare il canone nell’immobile di proprietà o in quello in affitto.
IMMOBILI IN AFFITTO
Nel caso di contratto di locazione, vi sono 3 diverse ipotesi:
1) nel caso in cui il contratto della luce rimanga intestato al locatore che poi addebita i consumi all’inquilino, lo stesso locatore non vedrà recapitarsi l’addebito del canone Rai in bolletta, a condizione, però, che la rispettiva residenza risulti in un immobile diverso da quello dato in affitto. L’inquilino risulta comunque tenuto a pagare il canone Rai che, non arrivando con la bolletta della luce a lui non intestata, dovrà essere versato con il bollettino postale;
2) nel caso in cui il contratto della luce sia intestato all’inquilino e quest’ultimo vi abbia trasferito la propria residenza, sarà lui stesso a ricevere anche l’automatico addebito del canone Rai. Qualora nell’immobile non si disponga di un televisore si dovrà inviare l’apposita autocertificazione;
3) nel caso in cui il contratto della luce sia intestato all’inquilino, ma quest’ultimo abbia la propria residenza in un diverso immobile e nell’immobile detenga una tv, lo stesso inquilino dovrà pagare il canone Rai mediante bollettino postale.
IMMOBILI IN COMODATO
Qualora l’immobile sia stato concesso in comodato da parte di un parente o di un altro soggetto, il pagamento del canone spetterà al comodatario, sempre che lo stesso disponga di una tv, applicandosi le medesime disposizioni valenti per gli immobili dati in affitto.
COINQUILINI
Nel caso di più soggetti che condividono un affitto di un immobile dove si dispone di una televisione condivisa da tutti, ognuno sarà tenuto a pagare un autonomo canone Rai, indipendentemente dal fatto che il contratto della luce sia intestato ad uno solo di essi. L’intestatario del contratto della luce pagherà il canone automaticamente mediante la bolletta elettrica, mentre gli altri lo pagheranno tramite bollettino.
Qualora, invece, la televisione non sia condivisa da tutti, il canone Rai sarà dovuto soltanto dal soggetto che detiene l’apparecchio televisivo.
SE NON SI POSSIEDE LA TELEVISIONE
Chi non possiede in casa un apparecchio televisivo non è tenuto al pagamento del canone Rai. E’ tenuto, perciò, a comunicare, una volta all’anno, all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Torino 1) il mancato possesso della tv tramite un’autocertificazione spedita a mezzo di raccomandata A/R, oppure consegnando a mano la comunicazione presso l’ufficio delle Entrate di propria residenza.
Le dichiarazioni che risultano essere false, oltre a comportare la sanzione tributaria del recupero dell’imposta evasa, vale a dire pari a 5 volte il canone, faranno anche scattare il reato di falso.
SE SI INTESTA IL CONTRATTO DELLA LUCE AD UN PARENTE
Chi intesta il contratto della luce ad un parente che abbia già pagato il canone una volta per la rispettiva abitazione non è tenuto a pagare il canone Rai.
SE NON SI HA IL CONTRATTO CON ENEL
Sia per chi ha un contratto della luce con una compagnia elettrica del mercato libero che per chi ha un normale contratto con Enel Servizio Elettrico, il pagamento del canone avverrà tramite la bolletta.
TABLET, PC, SMARTPHONE E CONSOLLE
Per il possesso di tablet, computer, smartphone o consolle collegate a internet, il canone Rai non è dovuto.
PARTITE IVA
Chi ha partita IVA e non ha la stessa ubicazione fisica sia per la residenza del nucleo famigliare che per la partita IVA, è tenuto a pagare due imposte. In alternativa, si dovrebbe fissare la sede legale della ditta in un luogo diverso da quello dell’abitazione.
BADANTI
Le badanti conviventi dovranno pagare il canone Rai, basandosi però sul presupposto che anch’esse fruiscano della visione della televisione del rispettivo “datore di lavoro”, applicandosi in tal caso le medesime disposizioni valide per coinquilini e conviventi. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato tramite il bollettino.
COME PAGARE IL CANONE RAI
L’addebito del canone Rai, per il 2016, verrà spalmato in 10 rate mensili da 10 euro ciascuna, per un totale di 100 euro. Chi riceve la bolletta bimestrale avrà un addebito pari a 20 euro fino a concorrenza dell’integrale importo. Si inizierà a pagare da luglio quando verranno addebitate anche le mensilità precedenti, per un importo totale di 60 euro, pari al bimestre gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno. Le restanti 4 rate, invece, saranno addebitate nelle bollette della luce delle mensilità consecutive.
Dal 2017, poi, il canone Rai tornerà ad aumentare al fine di consentire di finanziarie l’estensione delle esenzioni.
Per i soggetti che, invece, hanno la domiciliazione bancaria della bolletta elettrica, il canone Rai verrà automaticamente pagato dall’istituto di credito, così come i restanti importi presenti nella fattura. Per questo servizio non sono previsti sconti o aggravi.
CHI E’ ESENTE
Non è tenuto a pagare il canone Rai chi rispetta i seguenti requisiti:
1) ha più di 75 anni di età;
2) ha un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, che non supera i 6.713,98 euro annui (che passeranno poi a 8mila euro);
3) non deve convivere con altri soggetti titolari di autonomo reddito (si ricorda che nel reddito sono computati anche gli interessi su conti bancari e postali, BoT e Cct e altri proventi che derivano da eventuali investimenti).
SUGGELLAMENTO DELLA TV
Con le nuove disposizioni, dal 1° gennaio 2016 non si potrà più presentare la dichiarazione di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento che viene, in tal modo, completamente cancellata dall’ordinamento.
Quindi, anche per i vecchi apparecchi televisivi non più utilizzati e magari chiusi in cantina (fermo restando, in caso di più apparecchi posseduti, il limite di un solo pagamento del canone per famiglia e/o contribuente) si dovrà pagare il canone Rai.
LE SANZIONI PER CHI NON PAGA
Chi non pagherà potrà essere soggetto ad accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate che, dal 2016, farà partire controlli incrociati con le banche dati possedute dalle società elettriche.
Gli evasori saranno sanzionati con una sanzione pari a cinque volte il canone evaso, in aggiunta agli interessi.
In caso di inadempienza anche dopo l’avvenuto accertamento, il contribuente andrà incontro alla riscossione esattoriale effettuata da Equitalia mediante le cartelle di pagamento, eventuali fermi auto, pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.
PRESCIZIONE DEL CANONE RAI
La prescrizione del canone Rai è di 10 anni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento