Canone Rai: casa in affitto, chi paga l’affittuario o il proprietario?

Redazione 11/01/16
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Dal 2016 l’addebito del canone Rai, vale a dire dell’imposta sul possesso della televisione, finisce direttamente nella bolletta della luce. E’ quanto stabilito dalla nuova legge di Stabilità, da poco approvata definitivamente.

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CANONE RAI: CHI PAGA PER LA CASA IN AFFITTO?

Ma che cosa succede per gli immobili dati in affitto quando il contratto di energia elettrica è intestato al soggetto proprietario e non all’affittuario?

In tal caso, in base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità, né per il padrone di casa, né tanto meno per l’inquilino dovrebbe verificarsi la problematica legata al doppio pagamento.

La normativa, infatti, prevede che il versamento della tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo vada  effettuato dal contribuente  e dal rispettivo nucleo familiare, nel caso sia stabilita la stessa residenza, una sola volta, indipendentemente dal numero di televisioni o di immobili dotati di apparecchi televisivi detenuti.

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In sostanza, quindi, il conduttore (affittuario) che già versa il canone Rai per la prima casa, quella dove ha residenza, non sarà tenuto a pagare una seconda volta l’imposta sull’abitazione data in affitto, in modo particolare se il contratto della luce risulta intestato al locatore (proprietario).

Si ricorda, inoltre, che a partire dal mese di luglio 2016, il canone sulla prima casa subirà una maggiorazione sulla bolletta della luce pari a 60 euro, mentre nelle due bollette bimestrali che arriveranno in seguito, il conduttore che versa il canone sulla prima casa si vedrà recapitare il residuo di 40 euro, ossia 20 euro per bolletta con cadenza bimestrale.

Se, invece, tornando al soggetto proprietario dell’immobile affittato quest’ultimo non ha provveduto a fissare la propria residenza nell’immobile in oggetto, e la condizione è stata comunicata alla compagnia elettrica al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica, lo stesso proprietario non vedrà recapitarsi nessuna maggiorazione del canone sulla relativa bolletta della luce, potendola ricevere al massimo sulla bolletta della casa di residenza, sempre se nella stessa abbia provveduto a sottoscrivere personalmente il contratto della luce.

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