Vai allo speciale su Canone Rai 2016: cosa cambia
Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016, l’Agenzia specifica quali saranno le nuove modalità di determinazione dell’importo dovuto alla luce della Legge di Stabilità 2016, e chiarisce in quali mesi e con quali modalità si dovrà procedere al pagamento.
Leggi qui la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate.
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La Legge di Stabilità 2016 ha fissato a 100 euro complessivi (e non più 113,50) l’importo annuale del canone per l’uso privato della televisione, e ha introdotto una nuova modalità di pagamento mediante addebito sulle fatture dell’energia elettrica. Come chiarisce la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, sarà presupposta la detenzione di un apparecchio televisivo per ogni soggetto nella cui residenza anagrafica esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica.
Il pagamento del canone avverrà in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno, “addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza […] successiva alla scadenza delle rate”. Solo per il 2016, il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016: in questa circostanza, dunque, il cittadino dovrà versare 70 euro.
I contribuenti che, invece, hanno presentato l’autocertificazione entro il 16 maggio 2016 saranno esonerati dal pagamento del canone Rai per tutto l’anno. Chi infine ha inviato l’autocertificazione dopo il 16 maggio ma entro il 30 giugno sarà esonerato dal pagamento solo per il secondo semestre del 2016 (ovvero da luglio a dicembre).
La somma dovuta sarà in questo caso 51,03 euro e non 70 euro. Bisogna tuttavia specificare che, in molti casi, le autodichiarazioni pervenute a ridosso del 30 giugno non faranno in tempo a essere registrate e di conseguenza i contribuenti riceveranno comunque un addebito di 70 euro. I contribuenti interessati dovranno dunque pagare l’intero importo a luglio, ma riceveranno nella seconda fattura un rimborso dei 18,97 euro in eccesso.
Gli altri punti della circolare
Le utenze di fornitura di energia elettrica sono individuate “tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza”. In particolare, le utenze cui si applicano le tariffe D1 o D2 (i contratti del tipo “clienti residenti“) sono addebitabili con l’eccezione di quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre, e le utenze cui si applica la tariffa D3 (i contratti del tipo “altri clienti domestici“) sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici. Se a uno stesso codice fiscale corrispondono più contratti della luce, il canone è addebitato su uno solo di essi, secondo diverse modalità.
In caso di volture (cessazione di un contratto di trasporto con un cliente e contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo), non si ha una modifica dell’addebito del canone se il codice fiscale entrante non ha già un’utenza addebitabile.
Similmente, lo switch (cessazione del contratto di fornitura con un’impresa elettrica e stipula di un contratto con una nuova impresa) non comporta di per sé conseguenze sull’addebito.
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