Canone Rai 2016, ecco come non pagare: scarica il Modello per l’esenzione

Redazione 29/03/16
Al fine di evitare di pagare il canone Rai 2016 (Leggi anche: Modulo Esenzione Canone Rai, invio in ritardo? Ecco le istruzioni per non pagare) gli utenti hanno tempo fino al 30 aprile, o al massimo entro il 10 maggio, per presentare l’autocertificazione, vale a dire il modello di dichiarazione sostitutiva.

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COME NON PAGARE IL CANONE RAI? ECCO IL MODELLO DA PRESENTARE

SCARICA QUI IL MODELLO PER OTTENERE L’ESENZIONE DEL CANONE RAI 2016

La nostra Redazione mette a disposizione il modello dell’Agenzia delle Entrate volto appunto ad effettuare l’autodichiarazione del mancato possesso dei requisiti richiesti per il versamento del canone Rai in bolletta, così come previsto quest’anno dalla legge di Stabilità.

Il modello è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione datato 24 marzo 2016, contenente tutte le indicazioni sulle modalità di compilazione, disponibile sul sito web delle Entrate, su quello del ministero delle Finanze e infine anche sul sito della RAI, nelle pagine appositamente dedicate al versamento 2016 del canone.

CANONE RAI: CHI DEVE COMPILARE IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE?

Possono compilare il suddetto modello dichiarativo sostitutivo tutti gli utenti che non possiedono una televisione, o viceversa che hanno un altro membro familiare che già versa il canone. Come anticipato sopra, il termine di scadenza per la presentazione del modello cartaceo cade il prossimo 30 aprile 2016, mentre per la modalità telematica c’è tempo sino al 10 maggio 2016.

Al fine di presentare l’apposita autocertificazione al Fisco per non ricevere l’addebito del canone Rai in bolletta elettrica, sono previste le casistiche che riportiamo di seguito:

1) il contribuente che non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazione per cui risulta essere il soggetto titolare dell’utenza elettrica;

2) il contribuente che non detiene un’ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;

3) il canone Rai, inoltre, non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico, che di conseguenza già versa la tassa sulla tv;

4) quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l’utente nel corso dell’anno acquista un televisore, questa dichiarazione va presentata.

Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.

Il contribuente che invece attiva nel corso dell’anno una nuova utenza elettrica, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese consecutivo a quello in cui viene attivata la fornitura.

CANONE RAI: CHI NON PUO’ PRESENTARE IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Dalla legge viene considerato un apparecchio televisivo, per cui è richiesto il conseguente versamento del canone Rai, una televisione atta a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare. Un pc o un altro monitor quindi, anche se capaci di consentire la visione di programmi via Internet, oppure un vecchio televisore analogico, non fanno scattare l’obbligo del pagamento del canone, a patto che però non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare.

CANONE RAI: COME VA COMPILATO IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Il modello di autocertificazione contiene, da un lato, una sezione riservata all’inserimento dei dati anagrafici, e dall’altro una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv, in conformità a quanto sancito dalla legge di Stabilità 2016, che ha appunto diminuito a 100 euro il canone Rai, immettendone però il pagamento direttamente nella bolletta elettrica dell’utente.

Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare il quadro A oppure quello B del modello.

Il Quadro A

Si tratta della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Il Quadro B

Si tratta della sezione riservata a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica, ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

CANONE RAI: COME SI PRESENTA IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Entro il 30 aprile 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il servizio postale entro e non oltre il 30 aprile prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016.

Entro il 10 maggio 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il canale telematico entro e non oltre il 10 maggio prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016.

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

1) per posta, via raccomandata, trasmettendo il modello cartaceo all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti  TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. A far fede, in questo caso, è la data di spedizione;

2) tramite modalità telematica sfruttando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali Fisconline o Entratel;

3) mediante intermediario entro la data del 30 aprile: in questo caso è lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a precisare tutti gli obblighi del professionista, come copia al dichiarante, delega e ricevuta.

CANONE RAI: COME RICHIEDERE L’ESENZIONE NEL 2017?

A partire dal 2017, la dichiarazione va presentata invece entro il 31 gennaio.

CANONE RAI: COME FARE SE SI PRESENTA IL MODELLO PER L’ESENZIONE IN RITARDO?

Se si presenta il modello di dichiarazione sostitutiva in ritardo la stessa non verrà conseguentemente considerata valida, venendo quindi a ripristinarsi a carica dell’utente l’obbligo di effettuare il versamento del canone Rai, anche se tuttavia non necessariamente per tutto l’anno.

Infatti, un ritardo fino al 30 giugno non comporta un impatto effetto su l’intero anno bensì soltanto sul secondo semestre. Si dovrà, quindi, pagare il canone dal mese di gennaio a quello di giungo, non scattando invece l’obbligo per il periodo che va da luglio a dicembre.

Le rate arrivano comunque a partire da luglio, quando cioè verranno immesse le prime 6 rate dell’anno, quindi 60 euro. A partire dal prossimo anno, invece, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.

In questo caso, l’effettuazione in ritardo del modello dichiarativo, effettuata però comunque entro il 30 giugno, comporterà sempre l’esenzione per il secondo semestre.

Si ricorda, tuttavia, che diversamente a quanto accadeva precedentemente, la dichiarazione ha validità annuale, perciò andrà presentata ogni anno nel caso in cui ovviamente si ripresentino i requisiti.

 

 

Redazione

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