Campeggio e contratto di rimessaggio: responsabilità del gestore del camping

Il gestore è responsabile per il furto dell’automezzo e quello in esso contenuto

Luisa Camboni 26/11/17
Prima di esaminare la normativa da applicare in capo al gestore di un campeggio, in caso di danneggiamento, distruzione, sottrazione del mezzo (rectius: camper, roulotte), diamo la definizione di campeggio.

Definizione di campeggio

Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili”.

Per capire le responsabilità che possono sorgere in capo al gestore, chi scrive ritiene necessario fare una distinzione:

  1. campeggio come struttura ricettiva utilizzata come luogo attrezzato per la sosta della roulotte, camper…all’interno del quale vi alloggia il cliente con la sua famiglia (contratto di campeggio);
  2. campeggio come luogo/area destinata al parcheggio soprattutto nel periodo invernale o di chiusura ( contratto di rimessaggio).

Nella prima ipotesi – campeggio come struttura ricettiva – troverà applicazione, in riferimento al regime di responsabilità per le cose portate dal cliente, la disciplina dettata a proposito del deposito in albergo artt. 1783 ss.c.c.. Nello specifico l’art. 1783 ai commi 1 e 3 c.c., riconosce all’albergatore la responsabilità di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in  albergo, limitatamente  al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. L’albergatore non è, però, responsabile nel caso in cui tale deterioramento,  distruzione  o  sottrazione  siano  dovuti  al cliente, a forza maggiore o alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).

Nota bene L’applicabilità della disciplina del deposito in albergo, nell’ipotesi in cui il campeggiatore parcheggia il proprio veicolo e utilizza un altro alloggio fornito dalla struttura stessa, è esclusa dall’art. 1785 quinquies c.c. che prevede l’esclusione dell’applicabilità della normativa ai veicoli e alle cose lasciate all’interno degli stessi.

Nella seconda ipotesi – campeggio come luogo/area destinata al parcheggio(contratto di rimessaggio) troverà applicazione la disciplina relativa al deposito in generale e non quella relativa al deposito in albergo,  con  conseguente responsabilità del titolare/gestore per il furto ed il danneggiamento della roulotte, camper.

Deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non approvata per iscritto la clausola del regolamento del campeggio che esclude la responsabilità per la custodia del mezzo. Ne consegue che il proprietario/titolare del campeggio è responsabile ex art.1218 e 1768 c.c. in caso di furto dell’automezzo (caravan, roulotte…) parcheggiata nell’area del campeggio per il periodo invernale o di chiusura.

Sorge, dunque, in capo al gestore dell’area di campeggio l’obbligo di custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, di restituzione ed, in mancanza del relativo risarcimento. Con riferimento a ciò i Giudici di Piazza Cavour ritengono che il risarcimento non si limita al solo mezzo, ma vada esteso a quanto contenuto nell’automezzo e cioè a tutti quegli oggetti costituenti pertinenze della roulotte, camper quali: tende, sacco a pelo, tavoli, stoviglie…

Luisa Camboni

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