Cambio sesso, ma il Comune non lo deve saper

Una signora, già signore, ha cambiato casa, residenza e sesso, ma mentre i primi due dati sono pubblici, il terzo doveva restare segreto.
Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9785/2015, depositata il 13 maggio scorso) rigettando il ricorso del comune di Comiso, contro la sentenza che lo condannava al risarcimento dei danni determinati da illegittima divulgazione di dati attinenti al mutamento dell’identità sessuale di una cittadina, già cittadino.
La ricorrente si era trasferita dal comune siciliano ad uno calabrese e l’ufficio elettorale di Comiso aveva trasmesso integralmente il fascicolo personale, contenente i dati anagrafici e l’annotazione della sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso.
La nostra lei, già lui, lamentava che la trasmissione integrale della documentazione avrebbe determinato una diffusione di dati sensibili.
Nel comune calabrese, infatti, soggetti terzi sono, poi, venuti a conoscenza del cambio di sesso e tale circostanza ha compromesso il diritto alla riservatezza della ricorrente.
In Calabria, la nuova arrivata era per tutti una signora ed il fatto che alcuni fossero venuti a conoscenza del suo mutamento sessuale gli ha creato, a suo dire, pregiudizi alla salute psicologica, alle relazioni in ambiente lavorativo e, soprattutto, alla vita coniugale.
In effetti, il Comune di provenienza si era limitato a trasmettere il fascicolo personale della ricorrente a seguito di emigrazione di quest’ultima, così come prevede la legge.
Si trattava di una procedura attuata per aggiornare le liste elettorali dell’ente ricevente, nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico.
I dati riguardanti il cambiamento di sesso, contenuti nel fascicolo personale, non dovevano essere diffusi e la mancata tutela degli stessi poteva essere addebitata al Comune ricevente (contro il quale la ricorrente non ha proceduto) che, invece, sembra averli fatti conoscere a terzi.
Per gli ermellini, però, non è così. Per la Suprema Corte le modalità del trasferimento del fascicolo sono state illegittime e, al di là del successivo comportamento del comune ricevente, hanno determinato un danno alla signora.
Secondi i giudici di legittimità, l’incessante progresso tecnologico richiede necessariamente l’individuazione di più efficaci ed adeguate difese.
Il comune di Comiso avrebbe dovuto trasmettere solo la tipologia di dati strettamente pertinente e necessaria alle finalità del trasferimento da una lista elettorale ad un’altra e tra questi, probabilmente, non c’era la precedente identità sessuale e, comunque, i dati personali sensibili devono essere trattati con tecniche di cifratura o con codici che permettano l’identificazione del soggetto solo in caso di necessità.
Inoltre, i dati attinenti alla vita sessuale ed alla salute devono essere conservati in maniera separata rispetto agli altri.
Sarebbe, comunque, spettato al comune di Comiso provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno che, invece, si è manifestato ed ha portato l’ente a dovere risarcire alla sua ex cittadina la rilevante somma di 75 mila euro.

Luciano Catania

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