Con questo Tweet l’Inps ha annunciato nel weekend pasquale di aver mantenuti gli uffici aperti, per gestire le pratiche di pagamento dei vari bonus 600 euro e voucher baby sitter, che verranno erogati secondo un calendario pagamenti stabilito.
In sostanza entro il mese di aprile dovrebbero essere ultimati tutti gli accrediti dei bonus richiesti e spettanti nel mese di marzo 2020. Spetterà all’Inps erogare la maggior parte delle agevolazioni contemplate dal Decreto cura Italia.
In una nota stampa l’istituto ha specificato che “sta continuando a lavorare con costanza e assiduità per dare risposta a oltre 8 milioni fra lavoratori dipendenti e autonomi, verso i quali ribadisce il proprio impegno a erogare le prestazioni a partire dal prossimo 15 aprile”.
Ecco un calendario dei pagamenti per bonus 100 euro autonomi, voucher baby sitting e cassa integrazione.
Bonus 600 euro: pagamento dal 15 aprile
Dei 4 milioni di domande per il bonus 100 euro autonomi, l’Inps ne ha già liquidate più di 1 milione, con valuta 15 aprile.
Si tratta del bonus richiesto dai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività. Un sussidio di importo pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che ad aprile e maggio aumenterà a 800 euro con il prossimo decreto in arrivo.
Il pagamento del mese di marzo avverrà tra il 15 e il 17 aprile. Entro queste date tutti coloro che hanno richiesto il bonus lo vedranno accreditato sul proprio conto bancario.
“L’Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17 – si legge in una nota del governo – anche grazie alla collaborazione del mondo bancario», con accredito in un solo giorno lavorativo”.
Bonus 600 euro autonomi e Partite Iva: calcola qui se hai i requisiti per ottenerlo
I beneficiari quindi riceveranno il bonus direttamente sul conto corrente bancario o ufficio postale indicato nel momento in cui hanno effettuato la domanda. L’avvenuto accredito sarà comunicato tramite sms o email dall’Inps.
Bonus baby sitter: pagamento dal 15 aprile
“#InpsComunica Il #Bonusbabysitting arriverà il 15. Pervenute circa 40mila richieste. 200mila, invece, le domande di congedo parentale, per la maggior parte già pagate dalle aziende #decretocuraitalia #congedostraordinario”.
#InpsComunica Il #Bonusbabysitting arriverà il 15. Pervenute circa 40mila richieste. 200mila, invece, le domande di congedo parentale, per la maggior parte già pagate dalle aziende #decretocuraitalia #congedostraordinario #EmergenzaCOVID19 pic.twitter.com/xu6Orzq6jm
— INPS (@INPS_it) April 13, 2020
In questo secondo tweet l’Istituto, impegnato anche sul fronte dei sussidi ai lavoratori dipendenti e famiglie, ha annunciato che il bonus baby sitter sarà pagato il 15 aprile.
Dei 200 mila congedi parentali richiesti “sono stati retribuiti per la grande maggioranza direttamente dalle aziende ai dipendenti – si legge anche in una nota del Governo – mentre le oltre 40 mila domande per il bonus baby sitting sono al vaglio dell’Inps per andare in pagamento (nel libretto famiglia) il 15 aprile anch’esse”.
Ricordiamo che il bonus baby sitter 2020 può essere richiesto in alternativa al congedo parentale speciale, per un importo massimo di 600 euro e 1.000 euro per i sanitari.
Cassa integrazione: pagata entro 30 giorni
C’è una data sul calendario pagamenti anche per la Cassa integrazione. Sono arrivate domande da circa 300 mila aziende, per un totale di circa 4,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane, che ora si aspettano di essere pagati. Quando arriveranno i soldi della Cig?
> Cassa integrazione: quanto si perde di stipendio <
Circa la metà degli importi destinati ai lavoratori è già stata anticipata dalle aziende e un’altra metà sarà pagata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
L’Inps sta raccogliendo le domande che iniziano ad arrivare dalle Regioni per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga. Al momento sono 11 le Regioni che stanno provvedendo all’invio dei dati. È già in corso il pagamento da parte dell’Inps della cassa in deroga delle prime regioni. “E’ in piena operatività la convenzione siglata da Abi, Inps e organizzazioni sindacali che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 di ricevere un anticipo della cassa integrazione ordinaria e in deroga, pari a 1.400 euro”.
Come aveva spiegato anche su Facebook la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “anche per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, mentre sta ancora ricevendo dalle singole Regioni le domande (11 al momento quelle che le hanno inviate), l’Istituto di previdenza ha già predisposto i primi versamenti sui conti correnti dei beneficiari.
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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro. Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali.
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