Il bonus Renzi sarà soppiantato da un trattamento integrativo pari a 100 euro netti per chi ha redditi fino a 28 mila euro.
Prevista poi una detrazione aggiuntiva ai lavoratori nella fascia 35 mila – 40 mila euro.
Il prossimo mese è anche quello in cui è necessario presentare (se non lo si è già fatto) le domande per ricevere gli assegni familiari nel periodo 1º luglio 2020 – 30 giugno 2021. Peraltro, da tempo sono cambiate le modalità di richiesta. Tramontata la semplice consegna del modello ANF al datore di lavoro, ora è necessario presentare richiesta direttamente all’INPS, prima che questo autorizzi l’azienda a corrispondere gli assegni in busta paga.
Analizziamo quindi nel dettaglio le varie novità.
Quattordicesima 2020: calcolo, maturazione e data di pagamento
Busta paga luglio: la normativa
Il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 interviene su detrazioni e bonus spettanti ai lavoratori dipendenti. Lo fa modificando l’attuale impianto del bonus Renzi e introducendo un’ulteriore detrazione per i redditi da 28 mila a 40 mila euro.
Il testo del decreto altro non è che l’attuazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2020, che si è posta tra gli obiettivi quello di ridurre il peso delle trattenute sulle buste paga dei lavoratori.
Il Decreto n. 3 ha da ultimo ricevuto il sigillo definitivo con la conversione in Legge n. 21 del 2 aprile 2020.
Decorrenza della norma
Il provvedimento stabilisce che le nuove agevolazioni si applichino per le prestazioni rese dal 1º luglio 2020. In sostanza, le modifiche decorrono dalle buste paga:
- Di luglio 2020 erogata nello stesso mese se l’azienda paga in anticipo le retribuzioni del mese salvo conguaglio il mese successivo (cosiddette “paghe differite” o “calendario differito”);
- Di luglio 2020 pagata in agosto.
Busta paga luglio: importo e condizioni reddituali
Il decreto n. 3 prevede due distinte misure, diverse in base all’importo e alle condizioni di spettanza.
In particolare, lo spartiacque tra l’una e l’altra prestazione è rappresentato dal reddito complessivo annuo ai fini fiscali dell’interessato:
- Per chi ha redditi superiori a 8 mila euro e fino a 28 mila euro spetterà una somma a titolo di trattamento integrativo in sostituzione dall’attuale bonus Renzi (articolo 1 del decreto legge);
- I titolari di redditi superiori a 28 mila euro e fino a 40 mila hanno diritto ad un’ulteriore detrazione, aggiuntiva rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente o per familiari a carico.
Analizziamo nel dettaglio le due misure.
Redditi da 8 mila a 28 mila euro
Dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 i titolari di redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati hanno diritto ad un trattamento integrativo pari a 600 euro complessivi (100 euro mensili), elevati a 1.200 euro dal 2021. Di fatto l’ammontare del trattamento integrativo sarà di 100 euro anche il prossimo anno.
Per accedere all’agevolazione è sufficiente avere un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
La somma erogata mensilmente o in sede di conguaglio di fine anno è netta, perché esente da trattenute INPS e IRPEF. Di conseguenza se ad oggi il vostro stipendio è di 1.500 euro netti, dal 1º luglio grazie al trattamento integrativo passerà a 1.600 euro.
Redditi da 28 mila a 40 mila euro
Coloro che percepiscono redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro riceveranno un’ulteriore detrazione dal 1º luglio al 31 dicembre 2020.
Le modalità di calcolo differiscono a seconda che si ricada nella fascia 28 – 35 mila o 35 – 40 mila.
L’ulteriore detrazione per i titolari di redditi superiori a 28 mila ma pari o inferiori 35 mila euro è pari ad euro 480 annui cui va aggiunto il risultato della seguente formula:
120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000].
Pensiamo al caso di un lavoratore con reddito complessivo di 29 mila euro. Il trattamento integrativo cui avrà diritto nel 2020 sarà di:
120 * [(35.000 – 29.000) / 7.000] = 102,85.
I titolari di redditi superiori a 35 mila ma pari o inferiori a 40 mila euro potranno ottenere un’ulteriore detrazione pari a:
480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].
Un dipendente con reddito complessivo pari a 39 mila euro avrà diritto nel 2020 a:
480 * [(40.000 – 39.000) / 5.000] = 96 euro.
Busta paga Giugno e Luglio 2020: cosa cambia e aumenti previsti
Busta paga Luglio: obblighi dell’azienda
L’azienda è tenuta dal 1º luglio 2020 a riconoscere ai lavoratori in busta paga l’ammontare del bonus, salvo provvedere in sede di conguaglio di fine anno al calcolo del bonus effettivamente spettante in base ai redditi percepiti nell’anno.
Gli esiti del conguaglio di fine anno sono:
- Conguaglio positivo, quando l’ammontare del trattamento integrativo / ulteriore detrazione riconosciuti nell’anno è inferiore alla somma effettivamente spettante (in questo caso l’azienda rimborsa nella busta paga in cui si effettua il conguaglio la differenza tra importo anticipato ed effettivo;
- Conguaglio negativo, la somma anticipata dall’azienda è superiore a quella spettante in base al reddito effettivo dell’anno.
Nel secondo caso l’azienda dovrà trattenere dal cedolino di conguaglio la differenza tra importo anticipato ed effettivo.
Sul tema del conguaglio negativo, il decreto n. 3 stabilisce che qualora l’importo da trattenere sia superiore a 60 euro lo stesso dovrà essere recuperato in otto rate di pari importo a partire dalla busta paga che sconta gli effetti del conguaglio (di norma quella di dicembre).
Busta paga luglio: reddito da lavoro dipendente o assimilato
I nuovi bonus spettano ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente, eccezion fatta per le pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, oltre ad una serie di soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente , come:
- Soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori socialmente utili;
- Sacerdoti;
- Percettori di borse di studio e tirocinanti;
- Destinatari di Cassa integrazione, indennità di mobilità o NASPI;
- Destinatari di prestazioni dei fondi pensione.
Busta paga luglio: reddito complessivo
Come si intuirà grande importanza ha il reddito complessivo dell’interessato. A questo valore è legato l’eventuale diritto ai bonus nonché il loro importo.
Per “reddito complessivo” si intende quello rilevante ai fini fiscali, su cui per capirci vengono calcolate le imposte, ottenuto dalla somma dei redditi di ogni categoria.
Ai fini della misura o del diritto alle prestazioni in parola, il reddito complessivo si assume al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Busta paga luglio: nuovi ANF
Dal 1º luglio 2020 per ricevere gli assegni familiari si dovrà presentare una nuova domanda all’INPS. Cessano infatti di aver valore gli ANF richiesti dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Come noto, l’importo degli assegni varia in funzione del numero dei familiari e del reddito complessivo di questi ultimi.
I livelli di reddito vengono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. A tal proposito l’INPS ha già pubblicato i parametri nuovi parametri reddituali a valere dagli assegni familiari di competenza luglio 2020.
Tanto premesso, i lavoratori dipendenti che hanno inoltrato nuova richiesta di ANF si vedranno probabilmente un importo diverso rispetto a quello della busta paga di giugno 2020.
Non solo, per gli assegni dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 si assume a riferimento il reddito complessivo percepito da tutti i familiari nel 2019. Se rispetto al 2018 ci sono state importanti variazioni nel reddito, l’importo degli ANF potrebbe subire modifiche, rispetto a quello di giugno 2019.
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