Busta paga: come leggere ferie anno precedente, maturate, godute e cassa integrazione

Paolo Ballanti 10/07/20
Come leggere le ferie in busta paga? Partiamo innanzitutto da cosa sono le ferie.
Le ore di ferie sono periodi di assenza retribuita in cui il dipendente recupera le energie psico-fisiche e si dedica alla propria vita sociale e familiare.

La legge stabilisce il diritto di ogni lavoratore ad un monte minimo di ore di ferie pari a quattro settimane, nel caso in cui sia stato in forza in azienda per un anno intero da Gennaio a Dicembre.

I singoli contratti collettivi possono prevede unicamente condizioni di maggior favore, ad esempio aggiungendo un’ulteriore settimana alle quattro minime di legge.

Nelle righe che seguono daremo indicazioni utili a interpretare il dato delle ferie maturate all’interno del cedolino paga, oltre a fare alcuni esempi di calcolo per i dipendenti part-time o in Cassa integrazione.

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Dove trovare il dato delle ferie in busta paga

Il dato relativo alle ferie maturate si trova in calce al cedolino paga, documento che l’azienda è tenuta a consegnare al dipendente nel momento in cui eroga la retribuzione.

Nella parte bassa del cedolino è presente una sezione con i dati relativi a:

  • Ferie;
  • Permessi ex festività;
  • Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL);
  • Altre ore di assenza retribuita maturate dal dipendente come banca ore o accantonamento ore lavorate in eccedenza.

Per ogni rigo della sezione le ore o i giorni sono divisi in più colonne:

  • Ore / giorni residui anno precedente;
  • Ore / giorni maturati anno corrente;
  • Ore / giorni goduti anno corrente;
  • Ore / giorni residui alla data di riferimento del cedolino.

L’ultima voce altro non è che la somma algebrica di quelle precedente:

Ore / giorni residui anno precedente + ore / giorni maturati anno corrente – ore / giorni goduti anno corrente = ore / giorni residui.

Parliamo ora nel dettaglio delle singole voci di ferie presenti nel cedolino.

Busta paga: ore/giorni ferie anno precedente

Il dato rappresenta il saldo di ore / giorni di ferie al 31 dicembre dell’anno precedente. Questo significa che prendendo a riferimento il cedolino di Maggio 2020, il campo “ferie anno precedente” rappresenta l’ammontare delle ferie residue e non ancora godute dal dipendente al 31 dicembre 2019.

Naturalmente, il valore può essere:

  • Positivo, se il dipendente ha goduto di meno ferie rispetto a quelle maturate;
  • Negativo, se il dipendente ha usufruito di un numero di ferie superiore rispetto a quelle maturate.

Facciamo l’esempio del dipendente Tizio assunto il 1º luglio 2019. Questi ha maturato 86,52 ore di ferie dall’assunzione fino al 31 dicembre 2019. Nello stesso periodo ha goduto di 40 ore di ferie, pertanto il saldo residuo al 31 dicembre sarà:

86,52 – 40 = 46,52 ore.

Il dato sarà esposto nella colonna “Ferie ore residue anno precedente” del cedolino paga, a partire da Gennaio 2020 fino a Dicembre 2020.

Busta paga: ore/giorni ferie maturate

Il dato rappresenta il valore delle ore / giorni di ferie maturate dal mese di Gennaio fino a Dicembre. Il valore si ottiene dividendo il monte ferie annuo per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi di maturazione. Riprendendo l’esempio di Tizio (tempo pieno), questi matura 173 ore all’anno. Di conseguenza, per ogni mese di contratto, Tizio matura 173/12 = 14,42 ore di ferie.

Per i dipendenti a tempo parziale il valore mensile dev’essere parametrato in base alla percentuale di part-time. Ad esempio se Tizio avesse un orario settimanale di 20 ore rispetto al tempo pieno di 40, la percentuale part-time sarebbe il 50%, di conseguenza il rateo mensile sarà 14,42 * 50% = 7,21 ore.

Ottenuto il rateo mensile, questo deve essere moltiplicato per i mesi di maturazione. Tornando all’esempio di Tizio considerando che il monte ore mensile è 14,42 nel cedolino di Maggio 2020 avrà in corrispondenza della colonna “Ferie ore maturate anno corrente” il seguente valore:

14,42 * 5 = 72,10 ore.

Riprendendo il valore del paragrafo precedente, Tizio nel cedolino di Maggio 2020 avrà:

  • Ferie ore residue anno precedente 46,52;
  • Ferie ore maturate anno corrente 72,10.

Busta paga: ore/giorni ferie godute

Il dato rappresenta il totale delle ore / giorni di ferie godute da Gennaio fino al mese di competenza del cedolino. Nel caso di Tizio, ipotizziamo 20 ore fruite a Marzo 2020, di conseguenza i tre elementi saranno così composti:

  • Ferie ore residue anno precedente 46,52;
  • Ferie ore maturate anno corrente 72,10;
  • Ferie ore godute anno corrente 20,00.

Busta paga: ore/giorni ferie residue

Il dato rappresenta l’ammontare delle ferie residue all’ultimo giorno del mese di riferimento del cedolino. Ad esempio il cedolino di Marzo 2020 riporterà il saldo delle ore di ferie al 31/03/2020. Nel caso di Tizio il residuo sarà quello al 31/05/2020, pari a: 46,52 (ore residue anno precedente) + 72,10 (ore maturate anno corrente) – 20,00 (ore godute anno corrente) = 98,62 ore.

Busta paga: ferie e cassa integrazione

La regola generale è quella per cui le ferie non maturano se nel singolo mese considerato, l’assenza è superiore a 15 giorni. Questo significa che un dipendente in Cassa integrazione (compresi gli eventi per COVID-19), non matura le ore mensili di ferie se è assente per almeno 16 giorni. Facciamo l’esempio sempre di Tizio che a Maggio è stato assente per FIS dal 1º maggio al 19 maggio. In questo caso l’assenza ininterrotta si è protratta per 19 giorni, di conseguenza non matureranno 14,42 ore e il residuo al 31/05/2020 sarà di:

14,42 * 4 (mesi di maturazione escludendo Maggio 2020) = 57,68 ore.

Gli accordi sindacali che disciplinano l’accesso agli ammortizzatori sociali possono prevede condizioni di maggior favore, ad esempio la maturazione piena delle ferie a prescindere dalle ore di Cassa.

Al contrario un dipendente che si assenta dall’11 maggio al 15 maggio e dal 18 maggio al 22 maggio maturerà l’intero ammontare delle ore mensili di ferie dal momento che i giorni di Cassa saranno 10.

Lo stesso criterio si applica per i dipendenti assunti o cessati in corso di mese. Ad esempio se il rapporto inizia il 18 del mese, l’interessato non maturerà ferie, così come colui che interrompe il contratto il giorno 10.

 

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