Che cosa sono?
Sono uno strumento di investimento sicuro perché il rimborso del capitale può avvenire in ogni momento; sono garantiti dallo Stato Italiano ed emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quando l’intestatario di essi muore, cadono in successione, per cui gli eredi dovranno presentare alle Poste, per ottenere il rimborso, il certificato di morte del defunto e compilare tutti i documenti inerenti all’apertura della pratica di successione.
Diverso è il caso in cui i buoni fruttiferi sono cointestati, riportano la clausola pfr e muore uno degli intestatari.
Spesso, in questo caso, Poste Italiane tiene un comportamento ostruzionistico chiedendo di compiere una serie di adempimenti burocratici (certificato di morte del cointestatario, dichiarazione di sucessione..) rendendo, così, il rimborso tardivo, questo perché omette di considerare efficace la clausola Pfr, con pari facoltà di rimborso. Tale clausola, infatti, consente a ciascun singolo intestatario del buono fruttifero e agli eredi di quello defunto di presentarsi all’Ufficio Postale e chiederne autonomamente il rimborso, non essendo necessaria la presenza ed il consenso di tutti gli aventi diritto.
Su tale problematica si è pronunciata con sentenza la Corte meneghina precisando che: “ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989.
In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto”.
Buoni fruttiferi postali: le Poste possono rifiutare il rimborso?
Le Poste non possono, quindi, rifiutare la riscossione dei titoli al cointestatario superstite o agli eredi del defunto se manca il consenso di tutti.
Si noti bene: In caso di morte del cointestatario, per ottenere il rimborso del buono maggiorato degli interessi, non è necessario attivare la pratica di successione.
In conclusione, il decesso di un cointestatario non estingue il diritto del concreditore a ritirare l’intera provvista del buono postale.
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