Bullismo: cos’è, legge, tipologie di reato, conseguenze. Breve guida

Luisa Camboni 19/02/20
Il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte – bullo – nei confronti del soggetto debole – vittima – in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.

Il fenomeno scaturisce dalla scarsa tolleranza per la diversità: appartenenza etnica, scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale…

Si hanno diverse tipologie di bullismo:

  • fisico
  • verbale
  • relazionale
  • cyberbullismo

Bullismo fisico

Quello fisico è la forma più visibile e si manifesta tra i maschi già nella scuola primaria. I suoi “segni” possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti. In questo caso un intervento tempestivo può limitare i danni alla vittima.

Tale forma di bullismo può essere suddivisa in tre sottocategorie:

atti di aggressione consistenti, per esempio, in calci, pugni, schiaffi…;

danneggiamento della proprietà altrui: si pensi ad esempio a distruggere lo zaino del compagno, bruciare i suoi libri, etc

furto o rapina: per esempio il bullo blocca la vittima sottraendole il denaro per la merenda.

Bullismo verbale

Il bullismo verbale consiste nell’uso di minacce, provocazioni e insulti con l’obiettivo di umiliare la vittima. Questa forma di bullismo si manifesta maggiormente nella scuola media in quanto richiede l’uso di mezzi verbali più avanzati

Bullismo relazionale

Il bullismo relazionale è conosciuto anche come “bullismo femminile” e mira ad allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei mediante l’uso di modalità diffamatorie con l’obiettivo di distruggere i rapporti amicali.

Cyberbullismo

Il cyberbullismo, infine, è l’attacco ripetuto nei confronti della vittima, realizzato attraverso strumenti tecnologici, primi tra tutti i social network, ove i soggetti più deboli vengono presi di mira virtualmente e colpiti pubblicamente.

Elementi costitutivi del bullismo

Elementi costitutivi del bullismo sono:

  • la continuità;
  • la ripetitività;
  • la differenza di forze.

Il bullo e la vittima

I protagonisti principali del fenomeno del bullismo sono due:

il bullo:  è il soggetto forte che commette le violenze e tutti gli atti tipici del fenomeno in analisi;

la vittima: è il soggetto debole che subisce i comportamenti del bullo senza riuscire a difendersi.

Attorno a queste due figure si muovono spesso altri soggetti. Quali sono?

l’esterno: colui che rimane indifferente agli avvenimenti sino al punto di ignorare quanto lo circonda;

il difensore: colui che difende la vittima al fine di far cessare i comportamenti aggressivi;

il sostenitore: colui che incoraggia il bullo e mortifica la vittima, oppure colui che assiste passivamente alla scena;

l’aiutante o assistente: colui che blocca la vittima fisicamente ponendola a disposizione del bullo.

La legge sul bullismo

Chi scrive ritiene necessario evidenziare che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma ad hoc sulla fattispecie di bullismo.

Tuttavia, il dibattito parlamentare sull’argomento è molto vivo e, a breve, dovrebbe essere emanata una legge anti-bulli, con scopi sia preventivi che repressivi, che ha avuto il via libera dalla Camera dei Deputati a gennaio 2020 e che ora si trova all’esame del Senato.

Sarebbe un nuovo importante testo che si affianca al primo provvedimento specifico sul tema, ovverosia la legge 71/2017 sul cyberbullismo.

Va comunque detto che, pur in assenza, ad oggi, di una legge specifica sul bullismo, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa interessano diversi rami del diritto:

–         diritto penale: perché gli episodi possono integrare fattispecie di reato;

–         diritto civile: perché il bullo può danneggiare cose o persone ed essere tenuto al risarcimento;

–         diritto minorile.  

Le conseguenze del bullismo

Il bullismo, che spesso nasce come un gioco, può determinare delle conseguenze molto pesanti per la vittima, incidendo sulla sua psicologia e determinando traumi difficili da superare o, in alcuni casi, l’insorgere di vera e propria depressione.

Nelle ipotesi più gravi di bullismo, il compimento di un atto di tal genere da parte del bullo può determinare il configurarsi di una fattispecie di reato.

Reati contro la persona

Il bullismo, in particolare, può estrinsecarsi in uno dei seguenti reati contro la persona:

istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);

percosse (art. 581 c.p.);

lesioni (art. 582 c.p.);

rissa (art. 588 c.p.);

diffamazione (art. 595 c.p.);

violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);

minaccia (art. 612 c.p.);

stalking (art. 612 bis c.p.);

interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

Reati contro il patrimonio

Dal bullismo, poi, può derivare anche il compimento di reati contro il patrimonio, ovverosia:

furto (art. 624 c.p.);

estorsione (art. 629 c.p.);

danneggiamento (art. 635 c.p.).

Altre ipotesi di reato

Infine, ulteriori fattispecie di reato che possono essere integrate dal compimento di atti di bullismo sono:

sostituzione di persona (art. 494 c.p.);

frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Per approfondire la delicata tematica e capire come combatterla scarica qui la Guida sul Bullismo, curata dall’Avv. Luisa Camboni.

Luisa Camboni

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