Brunetta spiega la manovra correttiva: le assenze per malattia e le reperibilità

Redazione 23/08/11
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Con circolare del 1° agosto, Il Ministro Brunetta spiega le novità, in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, introdotte dal decreto legge 98 del 2011 (convertito nella legge 111 del 2011).

Le modifiche normative, in vigore dal 6 luglio, riguardano le circostanze in cui l’amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistici ed esami diagnostici, oltre che l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Questa la nuova previsione, contenuta nel decreto legge 98 del 2011:

Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 

(…)

 9. Il comma 5 dell'((articolo 55-septies)) del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dai seguenti: 

    “5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e  prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin  dal  primo giorno quando l’assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o successive a quelle non lavorative.
    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’  entro  le  quali  devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi  dall’indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di reperibilita’  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
    5-ter. Nel caso in cui l’assenza per  malattia  abbia  luogo  per l’espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” 

  10. Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell’articolo 55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si applicano anche ai dipendenti di  cui  all’articolo  3  del  medesimo decreto. 

Le nuove disposizioni trovano applicazione anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari).

Viene introdotto – spiega la Circolare – “un regime che, in un’ottica di maggiore flessibilità, rimette alla valutazione del dirigente responsabile l’iniziativa per la visita di controllo, tenendo presente dell’esigenza generale di contrastare e prevenire l’assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico) e del costo per effettuare la visita. Quest’ultima deve comunque essere sempre disposta se l’assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.

 Il testo della Circolare n. 10 del 1° agosto 2011

“Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 – “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – art. 16 commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime delle reperibilità – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”

Sommario

1. I casi nei quali l’amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2. il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3. le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
4. l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.


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