Brevi riflessioni in merito alle clausole floor nei contratti di mutuo a tasso variabile

Nei contratti di mutuo a tasso variabile, di regola, gli interessi dovuti dal mutuatario sono calcolati sommando il tasso Euribor, la cui periodicità è individuata sulla base della volontà dei paciscenti espressa nel contratto stesso, e un valore percentuale, il cosiddetto spread. Nel corso degli ultimi anni, sovente, gli istituti di credito hanno fatto ricorso, in presenza di contratti di mutuo a tasso variabile, a clausole che prevedono un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, le cosiddette clausole floor.

L’utilizzo di tali clausole garantisce il mutuante da eventuali flessioni significative del tasso Euribor: infatti, questi riceverà dal mutuatario interessi almeno pari alla valore percentuale individuato dalle clausole floor, anche nell’ipotesi in cui la somma del tasso Euribor e dello spread sia inferiore a tale percentuale. Il dibattito sulle questioni giuridiche connesse alle clausole floor è di grande attualità in quanto le politiche monetarie adottate negli ultimi anni hanno comportato una progressiva riduzione del tasso Euribor che al momento, secondo i dati ufficiali, è prossimo allo zero, se non negativo. Presunta vessatorietà delle clausole floor Le clausole floor, a più riprese, sono state oggetto di contestazioni in quanto potenzialmente vessatorie. I fautori di tale tesi interpretativa sostengono che, in virtù dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 206/2005, il cosiddetto Codice del Consumo, le clausole di un contratto tra consumatore e professionista sono vessatorie se comportano a carico del consumatore un significativo squilibro dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

A fronte di tali contestazioni, l’Arbitro Bancario e Finanziario si espresso nel senso di escludere la vessatorietà di tali clausole rammentando che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo 206/2005, il giudizio di vessatorietà non può concernere il contenuto economico del contratto, purché le relative clausole siano chiare e comprensibili. Per converso, ove vi sia una carenza di chiarezza o comprensibilità, la valutazione di vessatorietà può afferire anche all’oggetto del contratto ed all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. In altri termini, il principio sancito dalle innumerevoli decisioni dell’Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. ex multis: ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 668 del 1° aprile 2011; ABF, Collegio di Milano n. 858 del 2 agosto 2010; ABF, Collegio di Milano n. 140 del 18 gennaio 2011; ABF, Collegio di Roma n. 2688 del 13 dicembre 2011; ABF, Collegio di Napoli n. 305 del 1° febbraio 2012; ABF, Collegio di Roma n. 2833 del 3 settembre 2012; ABF, Collegio di Napoli n. 2735 del 5 maggio 2014) impone di escludere il carattere vessatorio delle clausole contrattuali che siano espresse in modo chiaro e comprensibile. Presunta applicabilità ai contratti di mutuo con clausole floor sia della regolamentazione bancaria che della regolamentazione finanziaria Un recente orientamento esegetico sostiene che le clausole floor costituiscono un derivato implicito all’interno dei contratti di mutuo, il cui funzionamento è assimilabile al funzionamento delle opzioni floor sui tassi di interesse, e che, pertanto, tali clausole dovranno essere disciplinate alla stregua dei derivati finanziari. Il logico corollario di tale orientamento esegetico è rappresentato dall’applicabilità ai contratti di mutuo con clausole floor sia della regolamentazione bancaria che della regolamentazione finanziaria, e segnatamente della disciplina in materia di diligenza, correttezza e trasparenza prevista dal Decreto Legislativo n. 58/1998, il cosiddetto Testo Unico Finanziario, dalla Delibera Consob n. 16190/2007, il cosiddetto Regolamento Intermediari, e dalla Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retailLe argomentazioni proposte dai fautori di questo orientamento interpretativo sembrano essere piuttosto inconferenti alla luce della finalità del contratto di mutuo con clausola floor e della rilevanza di quest’ultima nell’assetto negoziale complessivo.

Conformemente a quanto disposto dal provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009, recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, le disposizioni di trasparenza bancaria si applicano “all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.)”. La tesi secondo la quale, nei contratti di mutuo con clausola floor, la finalità di finanziamento non è preponderante e secondo la quale tale tipologia di contratti è soggetta sia alla regolamentazione bancaria che alla regolamentazione finanziaria, sembra essere in evidente contrasto con l’assetto di interessi complessivo che le parti contrattuali intendono realizzare. Eventuali violazioni della disciplina a tutela della concorrenza Recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria su alcuni istituti di credito che si suppone siano addivenuti ad intese volte a fissare in maniera uniforme il tasso floor in modo da compromettere la concorrenzialità del mercato. L’attività dell’autorità è, pertanto, finalizzata ad accertare l’esistenza di un presunto cartello tra gli istituti di credito per la fissazione del tasso floor. Tali condotte sono potenzialmente idonee a condizionare le normali dinamiche di mercato e volte ad evitare un effettivo confronto concorrenziale. Un eventuale accertamento della violazione da parte degli istituti di credito delle disposizioni poste a tutela della concorrenza comporterebbe notevoli conseguenze giuridiche, tra cui la nullità delle clausole floor. Conclusioni Alla stregua di quanto si è andato esponendo, possono essere delineate le seguenti conclusioni: -le clausole floor non sono vessatorie se la qualità redazionale delle stesse ne garantisce chiarezza e comprensibilità; -i contratti di mutuo con clausole floor hanno, in maniera preponderante, finalità di finanziamento e, pertanto, ad essi sarà applicabile esclusivamente la regolamentazione bancaria; -le clausole floor, il cui tasso è stato fissato in maniera concordata da istituti di credito concorrenti, sono soggette alle specifiche conseguenze giuridiche previste dalla disciplina posta a tutela della concorrenza.

Edoardo Muratori

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