Il decreto Milleproroghe 2020, ha prorogato l’agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2020, i contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative ai lavori cosiddetti “verdi” , fino a un massimo di 5 mila euro per ogni unità immobiliare.
Le spese agevolabili, saranno dunque quelle dedicate alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi o alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, nello stesso limite di 5mila euro per unità. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della propria quota, e purché lo stesso abbia effettivamente versato la quota all’amministratore entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come funziona il Bonus Verde 2020
E’ stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che il bonus è cumulabile su più immobili, quindi lo stesso soggetto può usufruirne per interventi su diversi immobili di proprietà.
Come accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’agevolazione è ridotta del 50% se gli interventi di sistemazione a verde si riferiscono ad immobili a uso promiscuo. Gli interventi devono essere di natura straordinaria. Sono quindi, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o all’intera area interessata.
Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi e magazzini. Sono escluse le spese per i lavori eseguiti in economia, e quelle per la manutenzione ordinaria, dei giardini (potatura delle siepi o rasatura del prato). Non può essere agevolato neanche l’acquisto di vasi per il balcone.
Chi può beneficiare del bonus verde 2020
L’agevolazione è destinata a tutti i soggetti passivi Irpef e spetta, oltre che ai proprietari o nudi proprietari, anche ai:
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’art. 5, Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), con le stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese, e siano intestatari di bonifici e fatture i seguenti soggetti:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
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Bonus verde 2020: interventi ammessi
Sono agevolabili le opere che fano parte di un intervento relativo all’intero giardino o all’intera area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione, mentre non è detraibile, come già rilevato, il solo acquisto di piante o altro materiale o la manutenzione ordinaria periodica dei giardini
Nello specifico il bonus spetta per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze;
- realizzazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- è ammessa la manutenzione ordinaria quando questa è connessa ad un intervento idoneo al bonus, come la sistemazione a verde o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- i lavori in economia (fatti direttamente dal contribuente) sul proprio giardino o terrazzo non sono agevolabili;
- il pagamento delle spese può avvenire con assegno, bancomat, carte di credito, bonifici ordinari. (Non si applicherà in capo ai prestatori la ritenuta dell’8%).
Per i lavori in economia, la detrazione è riconosciuta solo se oltre all’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali, l’intervento ricomprende anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Così la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente, e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde.
Sono ricondotti nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema.
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Tra le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi, sono comprese anche quelle sostenute per la realizzazione del progetto e riferite ad indagini e stime.
Bonus verde 2020: calcolo dell’agevolazione
La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare residenziale (detrazione massima di 1.800 euro per immobile), così che a chi esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Allo stesso modo in caso di interventi condominiali e sulla propria abitazione, si avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo di 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile, e di 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
Quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%. Lo stesso in caso di interventi su immobili oggetto di vincolo da parte del codice dei beni culturali. Oltre agli strumenti di pagamento tracciabili, nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
In caso di interventi condominiali è necessaria la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, compresa la comunicazione dei dati dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate, e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la detrazione spettante. In mancanza di amministratore e del codice fiscale del condominio minimo occorre un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Modalità operative del bonus verde 2020
Le spese per lavori su giardini, terrazzi e balconi sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi da inviare nel 2021 (Modello Redditi PF 2021 o Modello 730/2021). Bisognerà per questo attendere le specifiche istruzioni di compilazione del modelli dichiarativi. Il recupero fiscale è ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
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Lisa De Simone | 2020 Maggioli Editore
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