Bonus vacanze: come dichiararlo nel 730 e quando va restituito

Il decreto “Rilancio” ha istituito il Bonus vacanze, ovvero l’agevolazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 per il pagamento di soggiorni presso imprese turistico ricettive, agriturismi o bed & breakfast.

Il bonus viene riconosciuto per l’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale viene speso, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto, e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta al momento della dichiarazione dei redditi del percipiente.

Nella dichiarazione se il credito d’imposta è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare dell’importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto.

In caso di fruizione indebita del bonus, è possibile restituirlo senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione, compilando gli appositi campi presenti nella modulistica. Si ricorda che chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato, dal D.L. n. 183 del 2020 Decreto Mille proroghe).

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Bonus vacanze: come funziona lo sconto

Lo sconto che viene effettuato al contribuente, è rimborsato al fornitore dei servizi come credito d’imposta da utilizzare in compensazione, anche con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non ceduto, è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Bonus vacanze: mancata sussistenza dei requisiti

Nel caso in cui viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale dei requisiti che danno diritto alla agevolazione, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato.

L’Agenzia in particolare verifica:

  • l’esistenza dei presupposti per la fruizione da parte del contribuente del bonus vacanze e la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo utilizzo;
  • per il cessionario l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Se viene riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita.

Bonus vacanze: come inserirlo nella dichiarazione dei redditi

Lo sconto diretto dell’80% (che viene effettuato al momento del pagamento) come il restante 20%, è equiparato alle detrazioni d’imposta anche se la sua fruizione (80%) è anticipata rispetto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale equiparazione si evince anche nelle istruzioni al modello 730/2021, e del modello Redditi PF/2021.

Con riferimento al modello 730 l’agevolazione è indicata nella sezione VI (Altre detrazioni d’imposta) del quadro E (Oneri e spese), dove vanno le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto alle altre detrazioni d’imposta.

Nello specifico si compilerà il rigo E83 (nel modello Redditi il rigo RP83) del quadro E, utilizzando il codice 3 per indicare il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare.

Andrà quindi indicato il 20% dell’importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno di tale importo (fino a 500 euro per un nucleo di tre o più persone, 300 per due persone, e 150 euro per una persona), il 20% dell’importo pagato.

L’importo deve essere indicato nel modello 730/2021 se il credito d’imposta vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020.

L’importo massimo della detrazione spettante è indicato in una applicazione da scaricare per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A e utilizzata per effettuare la richiesta del credito.

Le informazioni relative all’importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel “Cassetto fiscale” dell’utilizzatore del credito d’imposta, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.

La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d’imposta, ovvero l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà oltre al codice 3, l’importo (nella colonna 2) della detrazione effettivamente spettante (il 20% dell’importo massimo riconosciuto o se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato). L’ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro.

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Cosa fare se il Bonus vacanze è stato indebitamente fruito

Nel caso in cui l’80% per cento del bonus vacanze, è stato indebitamente fruito (ad esempio per una non corretta compilazione dell’ISEE), il contribuente può restituire lo stesso bonus, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (modello 730 o Redditi PF).

Nello specifico si dovranno compilare gli appositi campi della dichiarazione. Nel prospetto di liquidazione, l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze), oppure andrà a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) che matura per il medesimo periodo d’imposta.

Il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione (rispondendo solo qualora ne benefici in misura maggiore rispetto al dovuto e ricevuto). Non si dovrà utilizzare il codice “3” (non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%).

Si utilizzerà il codice 4 unitamente all’importo del credito d’imposta non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento della vacanza.

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Giuseppe Moschella

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