Si ricorda che l’ISEE è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.
Attenzione però: il bonus vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Ciò significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al “bonus vacanza” per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.
I primi chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020. Vediamo quindi nel dettaglio i soggetti ammessi, i requisiti, l’importo spettante e le modalità di rimborso del “bonus vacanza”.
> La Guida completa al Bonus vacanze 2020 <
Bonus vacanze 2020: strutture ammesse
L’art. 176 del co. 1 del “Decreto Rilancio” stabilisce che per avere diritto al “bonus vacanze”, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale:
- dalle imprese turistico ricettive;
- dagli agriturismi;
- dai bed & breakfast.
Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.
A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:
- 1: Alberghi e strutture simili;
- 20: Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;
- 20.40: Colonie marine e montane;
- 20.50: Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
- 20.51: Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.
Sono incluse anche le strutture che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. “stagionale”.
Si precisa, infine, che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lettera i), del TUIR.
Bonus vacanze 2020: requisiti e modalità di accesso
L’agevolazione, in particolare, consiste in un credito fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari:
- all’80% massimo spettante, per il pagamento del soggiorno;
- al 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Il “bonus vacanze” è riconosciuto alle seguenti condizioni:
- l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast. Pertanto, per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.
Si ricorda, inoltre, che la richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per smartphone denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro.
Bonus vacanze 2020: importo erogato
Il “bonus vacanza” è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:
- 500 euro, se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro, se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro, se il nucleo familiare è composto da una sola persona.
L’agevolazione non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero. In altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).
Si ricorda che il contribuente intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020, potrà far valere la detrazione pari al 20% del “bonus vacanza” spettante al proprio nucleo familiare. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
Bonus vacanze 2020: modalità di rimborso
Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Inoltre, può essere ceduto:
- a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
- ad istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- con facoltà di successiva cessione del credito.
In particolare, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il codice tributo:
- ”6915”, denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
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