La misura si aggiunge all’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal precedente Decreto sostegni per i lavoratori stagionali del turismo, di settori diversi, lavoratori intermittenti, incaricati di vendite a domicilio e altre categorie, per la quale è stato possibile fare domanda fino al 31 maggio 2021.
Può ottenere il bonus 1600 euro sia chi aveva già avuto accesso alla precedente indennità, sia chi non lo aveva fatto in precedenza. Il recente messaggio Inps del 16 giugno (Messaggio n° 2309 del 16-06-2021), infatti, specifica che:
- i lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate,
- le stesse categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle sopracitate indennità, devono invece presentare domanda, tramite una procedura che l’Inps deve tuttavia ancora pubblicare.
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Indennità stagionali 1600 euro: beneficiari
La platea di beneficiari vedrà in primis i lavoratori che già beneficiavano della precedente indennità di 2.400 euro prevista da Decreto Sostegni, ovvero:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Il Decreto punta ad ampliare i beneficiari estendendo le condizioni che valevano per il decreto precedente alla data di entrata in vigore del Sostegni bis, quindi al 26 maggio 2021. Per questo motivo, ad esempio, potranno richiedere l’indennità i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Sostegni bis, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, e che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, sempre alla data di entrata in vigore del decreto.
Indennità stagionali 1600 euro: come fare domanda
Il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta prevede che, per le categorie che non hanno usufruito della precedente indennità, sarà possibile fare domanda all’Inps tramite il portale telematico dell’Istituto, cercando il servizio “Indennità Covid-19 (Decreto Sostegni bis)“. Per farlo, si potrà accedere tramite:
- PIN Inps (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità può essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Sarà possibile inviare domanda fino al 30 settembre 2021.
Indennità stagionali 1600 euro: erogazione automatica
l’Inps, come confermato dal messaggio 2309, riconoscerà d’ufficio l’indennità stagionali 1600 euro a chi ne aveva già fatto richiesta, per i bonus del Decreto Ristori o per chi ha fatto richiesta per l’indennità una tantum da 2400 euro del Decreto Sostegni.
Dovrà quindi fare domanda chi non aveva presentato richiesta per nessuna delle precedenti indennità ma che rientra tra i lavoratori beneficiari.
Si aspettano quindi i chiarimenti dell’Inps per le modalità di erogazione, e per conoscere i tempi di presentazione delle domande e di erogazione della nuova indennità.
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