Bonus psicologo, domanda dal 18 marzo: importi, ISEE e come richiederlo

Paolo Ballanti 18/03/24
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Si apre oggi 18 marzo la finestra utile per le nuove domande del Bonus psicologo. Si richiede sul sito Inps per le spese relative alle sessioni di psicoterapia effettuate presso professionisti abilitati.

Il Decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 numero 15, ha previsto all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (da qui il nome Bonus Psicologo) destinato a fornire assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica.

La misura, inizialmente prevista per l’anno 2022, è stata resa strutturale con la Manovra 2023, la quale ha peraltro innalzato l’importo massimo del Bonus a 1.500 euro per persona.

Alla luce del Decreto ministeriale del 24 novembre 2023 con cui sono stati definiti i tempi per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’ISEE ed il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dal 2024, la Circolare Inps 34 del 15 febbraio 2024 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del Bonus Psicologo a decorrere dal 2023.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Chi può accedere al Bonus Psicologo

Possono accedere al Bonus Psicologo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

La misura in argomento, a decorrere dall’anno 2024, è riconosciuta una sola volta, per ciascuna annualità, ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • Isee in corso di validità non superiore a 50 mila euro (ordinario o corrente).

Bonus psicologo: importi 2024

Il Bonus Psicologo può avere un valore non eccedente i 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del soggetto richiedente, come descritto in tabella:

ISEE (in euro)Importo del beneficio (per singola seduta, in euro)Importo massimo del Bonus Psicologo (in euro) per singolo beneficiario
Inferiore a 15 mila50,001.500,00
Compreso tra 15 mila e 30 mila50,001.000,00
Superiore a 30 mila e non superiore a 50 mila50,00500,00

Bonus psicologo: come inviare domanda

Le istanze per accedere alla misura in parola sono presentate esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus Psicologo Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile trasmettere la domanda chiamando il Contact center dell’Istituto al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero lo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Bonus psicologo: tempistiche e scadenze

Come reso noto dall’Inps con la Circolare del 15 febbraio 2024, la domanda per accedere al Bonus Psicologo 2023 potrà essere trasmessa nella finestra temporale dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024.

Al contrario, per le istanze relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Le graduatorie per il Bonus psicologo

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il completamento della fase di definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo.

Esito della richiesta

A conclusione dell’istruttoria Inps, quanti hanno presentato la domanda di Bonus ricevono un’apposita comunicazione a mezzo SMS e/o e-mail ai recapiti indicati:

  • nella sezione “MyINPS” del portale “inps.it”;
  • in alternativa, direttamente nell’istanza per accedere al Bonus.

L’esito della pratica è comunque consultabile “sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione Ricevute e provvedimenti” (circolare).

Domanda accolta: cosa fare

In caso di definizione positiva della domanda, nel relativo provvedimento è riportato l’importo del beneficio ed il codice univoco associato.

Quest’ultimo, in particolare, dev’essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.

Cosa deve fare lo psicologo

Dal canto suo, il professionista deve indicare, in apposita sezione della procedura, il citato codice univoco in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

Quando scade il Bonus psicologo

A partire dal 2023 il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, con cui si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito.

Decorso il termine citato il codice è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate vengono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale / provinciale, individuando nuovi destinatari cui si applicheranno le medesime disposizioni citate.

Validità graduatorie

Come precisato dalla Circolare Inps numero 34/2024 il Bonus è erogato fino a “concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023”.

Le graduatorie sono valide fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

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Foto copertina: istock/bymuratdeniz

Paolo Ballanti