Oltre alle indicazioni sulla proroga, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate rimanda per ogni chiarimento alla Circolare 12/E pubblicata il 14 ottobre 2021 che ha come oggetto:
“Articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis). Agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. “prima casa under 36”).”
La misura era infatti prevista dal Decreto Sostegni bis e consiste in una serie di agevolazioni fiscali rivolte ai giovani per l’acquisto della prima casa. Tra queste, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
Vediamo quindi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla luce delle ultime circolari, quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni e come ottenerle.
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Bonus prima casa under 36: requisiti soggettivi
Le agevolazioni, come già anticipato, sono rivolte ai giovani con età inferiore a 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato. L’altro requisito riguarda la situazione economica. Chi intende avvalersi del bonus prima casa under 36 infatti dovrà possedere un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro. In specifici casi (previsti dal Dpcm n. 159 del 2013) è utilizzabile anche l’Isee corrente. I requisiti non sono stati modificati dalla Legge di Bilancio 2022.
L’Agenzia delle Entrate provvede anche a chiarire alcuni aspetti sul requisito legato all’età: non basta non aver compiuto 36 anni al momento del rogito, occorre che i 36 anni non siano compiuti nello stesso anno solare. Se un soggetto stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2022 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2022, non beneficerà dell’agevolazione, se invece compirà 36 anni a gennaio 2021 potrà beneficiarne.
Ulteriore requisito riguarda la data di stipula dell’atto, che deve essere compresa tra il 26
maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Bonus prima casa under 36: requisiti oggettivi
La circolare specifica inoltre quali sono gli immobili ammessi al beneficio, ovvero quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Non sono ammessi gli immobili accatastati come:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in ville);
- A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione non si applica infine ai contratti preliminari di compravendita, mentre si applica nel caso di acquisto di un immobile a seguito di provvedimento giudiziale, ad esempio gli immobili acquistati a un’asta giudiziaria, e per l’acquisto di box e cantine.
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Bonus prima casa under 36: quali agevolazioni
Il Bonus prima casa consiste in una serie di agevolazioni, in particolare:
- l’esenzione dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
- nel caso di acquisti soggetti ad IVA, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4 %.
Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. Il modello Redditi PF + stato aggiornato per contenere il campo “prima casa under 36”.
Si legge nella Circolare numero 3/E del 4 febbraio 202207 che “Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.“
Nel caso di co-acquisto, il beneficio fiscale si applica in base alla percentuale detenuta dal soggetto avente diritto all’agevolazione.
Oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche il caso delle liberalità indirette. Si legge nella circolare che, nel caso di un “atto di compravendita di un immobile, qualora la provvista economica sia fornita da un familiare dell’acquirente (in presenza, pertanto, di una liberalità indiretta), non troverà applicazione l’imposta sulle donazioni anche se il contribuente intenda beneficiare dell’agevolazione“.
Infine, nel caso di finanziamento, il comma 8 dell’articolo 64 del Decreto Sostegni bis dispone l’esenzione “dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% della somma mutuata dall’articolo 1818 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
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