Bonus Natale 100 euro, anche ai single: chi resta escluso dall’indennità di dicembre 2024

Non tutti riceveranno i 100 euro sulla tredicesima 2024. Ecco chi ne resta fuori.

Paolo Ballanti 14/11/24

Non tutti riceveranno a dicembre il Bonus Natale 2024 di 100 euro, destinato solo ad alcune categorie di dipendenti.

A stabilirlo il Decreto Omnibus (dl legge 9 agosto 2024 numero 113 contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico)”

All’interno del provvedimento infatti è incluso riconoscimento del Bonus natale 2024, erogato in occasione delle festività natalizie, a beneficio dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, tra cui si segnala il reddito complessivo, la presenza di coniuge e figli oltre alla capienza fiscale (differenza tra Irpef lorda e detrazioni).

Ultima novità, comunicata dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, è l’ampliamento del bonus a una platea maggiore di beneficiari. Vengono infatti inclusi anche i genitori soli. Il bonus Natale di 100 euro non sarà più dedicato solo alle coppie sposate, ma potranno invece richiederlo anche i genitori single.

Analizziamo in dettaglio a chi spetta la misura e chi invece, ne sarà escluso.

Indice

Il Bonus Natale nel Decreto omnibus

Il Decreto legge 9 agosto 2024 numero 113 convertito in Legge 7 ottobre 2024 numero 143 nelle more dell’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali sulle somme riconosciute a titolo di straordinario e di tredicesima mensilità riconosce (articolo 2-bis) per l’anno corrente un’indennità forfettaria pari a 100,00 euro: il cosiddetto Bonus Natale 2024.

A chi spetta il bonus Natale di 100 euro

Possono beneficiare del bonus i lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente alcune condizioni specifiche. La somma, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno d’imposta 2024, è riconosciuta dal datore di lavoro in busta paga, unitamente alla tredicesima mensilità, previa apposita dichiarazione del dipendente circa la contemporanea sussistenza dei requisiti reddituali e familiari

  • reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro;
  • Dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) e in alternativa:
    • con un coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anch’esso fiscalmente a carico);
    • appartenente ad un nucleo familiare cosiddetto mono-genitoriale (il quale ricorre nel caso in cui l’altro genitore è deceduto, non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio ovvero il figlio è stato adottato da un solo genitore, destinatario del bonus, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore, anch’esso destinatario del bonus);
  • l’Irpef lorda, determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore quello della detrazione spettante a norma dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Sono quindi esclusi dal bonus i dipendenti che, in base alla loro situazione personale e professionale, hanno un reddito complessivo superiore a 28 mila euro.

Reddito complessivo inferiore a 28 mila euro

Il primo requisito necessario per poter ottenere il bonus è il possesso di un reddito complessivo, rilevante ai fini fiscali, di importo pari o inferiore a 28 mila euro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevano anche le quote di reddito esenti per effetto dell’applicazione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori cosiddetti impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Situazione familiare e figli fiscalmente a carico

In aggiunta al requisito reddituale, la misura è limitata ai lavoratori con:

  • Almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, da considerarsi, in alternativa:
    • Fiscalmente a carico (a norma dell’articolo 12, comma 2, del TUIR);
    • Fiscalmente a carico (a norma dell’articolo 12, comma 2, del TUIR) e per il quale sussistano anche le circostanze previste dallo stesso TUIR, in particolare quanto disposto dall’articolo 12 in materia di applicazione delle detrazioni per il coniuge a carico a beneficio del primo figlio, se l’altro genitore manca.


Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917, sono fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo appena descritto passa a 4.000,00 euro.

Irpef lorda superiore alle detrazioni fiscali

Ultimo requisito richiesto è quello per cui il lavoratore dev’essere titolare di un’Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati), di importo superiore quello della detrazione fiscale spettante a beneficio di coloro che totalizzano uno o più redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad esso assimilati.

Esclusi per reddito sopra 28 mila euro

In base al requisito di reddito sopra descritto, sono da ritenersi esclusi dal bonus i dipendenti che, in base alla loro situazione personale e professionale, hanno un reddito complessivo superiore a 28 mila euro.

Esclusi per assenza di figli fiscalmente a carico

Il bonus non spetta ai lavoratori che, in alternativa, non hanno figli o, se li hanno, gli stessi sono da considerarsi fiscalmente non a carico.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917, sono fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro.

Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo appena descritto passa a 4.000,00 euro.

    Esclusi per incapienza fiscale

    Il terzo requisito imposto dalla normativa riguarda la cosiddetta capienza fiscale.

    Per meglio comprendere la situazione, è necessario ricordare che l’IRPEF lorda si ottiene applicando determinate aliquote percentuali ai singoli scaglioni di reddito, come qui descritto:

    Scaglione di redditoAliquota da applicare allo scaglione di reddito
    Fino a 28.000,00 euro23%
    Oltre 28.000,00 fino a 50.000,00 euro35%
    Oltre 50.000,00 euro43%

    Una volta calcolata l’Irpef lorda la stessa è diminuita dell’importo della detrazione fiscale per attività di lavoro, secondo la seguente formula:
    IRPEF netta = IRPEF lorda – detrazioni fiscali.

    Reddito complessivoImporto detrazione per il periodo d’imposta 2024
    Non superiore a 15 mila euro1.955,00 (*)
    Compreso tra 15 mila e 28 mila euro1.910,00 + [1.190,00 * (28.000,00 – reddito complessivo) / 13.000,00] (**)
    Tra 28 mila e 50 mila euro1.910,00 * [(50.000,00 – reddito complessivo) / 22.000,00] (**)
    Oltre 50 mila euro0
    (*) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. Per i rapporti di lavoro a termine, la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro
    (**) Per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l’importo risultante dev’essere aumentato di 65,00 euro

    Essendo il bonus una somma (esente da contributi e tasse) che si aggiunge al netto da pagare al dipendente, l’indennità stessa, al fine di non creare un indebito vantaggio economico per taluni beneficiari, non spetta a quanti non subiscono alcuna ritenuta IRPEF dal momento che le detrazioni per redditi da lavoro dipendente sono superiori all’IRPEF lorda (cosiddetta incapienza fiscale).

    La condizione di incapienza ricorre, in particolare, per tutti coloro che si collocano all’interno della no tax area, attualmente pari a 8.500,00 euro di redditi. Applicando infatti l’aliquota del 23% a 8.500,00 euro si ottiene un’IRPEF lorda di 1.955,00 euro.

    A questo punto, essendo il reddito complessivo del contribuente al di sotto dei 15 mila euro, opera la detrazione di importo fisso pari 1.955,00 euro.

    In conclusione, dal confronto 1.955,00 euro (IRPEF lorda) e 1.955,00 euro (detrazioni per redditi di lavoro dipendente) risulta:

    • una differenza pari a 0 (nessuna ritenuta fiscale);
    • al tempo stesso, l’esclusione dal bonus per effetto dell’esistenza di un’IRPEF lorda non superiore alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

    Esclusi dal Bonus Natale per mancata richiesta

    Come anticipato, il bonus 100 euro spetta ai dipendenti che trasmettono al datore di lavoro, in forma scritta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445) in cui il dipendente attesta di avere diritto alla misura, indicando altresì i codici fiscali di coniugi e figli fiscalmente a carico.
    Alla luce di quanto appena descritto sono esclusi dall’indennità coloro che omettono di presentare la dichiarazione al datore di lavoro.

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      Paolo Ballanti