Bonus Natale 100 euro: chi resta escluso dall’indennità una tantum di dicembre 2024

Paolo Ballanti 27/09/24
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Non tutti riceveranno a dicembre il Bonus Natale 2024 di 100 euro, destinato solo ad alcuni dipendenti.

Il DDL di conversione del Decreto Omnibus (dl legge 9 agosto 2024 numero 113 contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico)”, attualmente in discussione presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, vede una serie di emendamenti.

Tra questi, c’è appunto quello approvato giovedì 26 settembre dal Governo, sul riconoscimento del Bonus natale 2024, erogato in occasione delle festività natalizie, a beneficio dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, tra cui si segnala il reddito complessivo, la presenza di coniuge e figli oltre alla capienza fiscale (differenza tra Irpef lorda e detrazioni).

Analizziamo in dettaglio a chi spetta la misura e chi invece, ne sarà escluso.

Indice

Cosa prevede l’emendamento del Governo

L’emendamento, approvato nella serata di giovedì 26 settembre dall’esecutivo, inserisce l’articolo 2-bis al D.L. numero 113/2024, con cui si dispone che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dalla Legge 9 agosto 2023 numero 111, per il 2024 è erogata un’indennità ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti di reddito e situazione personale: il cosiddetto Bonus Natale 2024.

A chi spetta il bonus Natale di 100 euro

Possono beneficiare del bonus i lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro;
  • lavoratore con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917, ovvero ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso TUIR;
  • l’Irpef lorda, determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore quello della detrazione spettante a norma dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Reddito complessivo inferiore a 28 mila euro

Il primo requisito necessario per poter ottenere il bonus è il possesso di un reddito complessivo, rilevante ai fini fiscali, di importo pari o inferiore a 28 mila euro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevano anche le quote di reddito esenti per effetto dell’applicazione delle agevolazioni fiscali per i lavoratori cosiddetti impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Situazione familiare

In aggiunta al requisito reddituale poc’anzi descritto, la misura è limitata ai lavoratori con:

  • Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • Almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, da considerarsi, in alternativa:
    • Fiscalmente a carico (a norma dell’articolo 12, comma 2, del TUIR);
    • Fiscalmente a carico (a norma dell’articolo 12, comma 2, del TUIR) e per il quale sussistano anche le circostanze previste dallo stesso TUIR, in particolare quanto disposto dall’articolo 12 in materia di applicazione delle detrazioni per il coniuge a carico a beneficio del primo figlio, se l’altro genitore manca.

Irpef lorda superiore alle detrazioni fiscali

Ultimo requisito richiesto è quello per cui il lavoratore dev’essere titolare di un’Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati), di importo superiore quello della detrazione fiscale spettante a beneficio di coloro che totalizzano uno o più redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad esso assimilati.

Esclusi dal Bonus Natale per reddito oltre i 28 mila euro

Una prima categoria di soggetti suscettibili di essere esclusi dal bonus sono coloro che totalizzano nel periodo d’imposta un reddito complessivo che eccede la soglia dei 28 mila euro. Tali possono essere quanti hanno altre fonti di reddito (si pensi ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), che si sommano a quanto percepito nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente e sono in grado, pertanto, di determinare un reddito complessivo superiore al limite in parola.

Esclusi dal Bonus Natale per situazione familiare

Il lavoratore può essere escluso dal bonus in virtù della propria situazione familiare, ad esempio a causa di:

  • assenza di coniuge;
  • presenza di coniuge ma legalmente ed effettivamente separato;
  • presenza di figli considerati tuttavia, in virtù dei redditi dagli stessi totalizzati, non fiscalmente a carico.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto si ricorda che i figli, per poter essere considerati a carico ai fini fiscali, sono chiamati a generare un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite citato passa a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Un aspetto che merita attenzione è quello per cui se, nel corso dell’anno, viene superato il limite di reddito il figlio si considera non a carico per l’intera annualità, compresi i mesi precedenti il superamento stesso.

Esclusi dal Bonus Natale per incapienza fiscale

Un’ulteriore categoria di soggetti esclusi dalla misura sono coloro che generano un’Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, che non eccede l’importo della detrazione fiscale per attività di lavoro. Tali si intendono i contribuenti che si collocano nella cosiddetta no tax area.
Per capire se si è esclusi o meno dal bonus è necessario calcolare innanzitutto l’Irpef lorda.

Quest’ultima si determina applicando percentuali diverse ai singoli scaglioni di reddito, come descritto in tabella:

Scaglione di redditoAliquota da applicare allo scaglione di reddito
Fino a 28.000,00 euro23%
Oltre 28.000,00 fino a 50.000,00 euro35%
Oltre 50.000,00 euro43%

Una volta calcolata l’Irpef lorda la stessa è diminuita dell’importo della detrazione fiscale per attività di lavoro, secondo la seguente formula:

Reddito complessivoImporto detrazione per il periodo d’imposta 2024
Non superiore a 15 mila euro1.955,00 (*)
Compreso tra 15 mila e 28 mila euro1.910,00 + [1.190,00 * (28.000,00 – reddito complessivo) / 13.000,00] (**)
Tra 28 mila e 50 mila euro1.910,00 * [(50.000,00 – reddito complessivo) / 22.000,00] (**)
Oltre 50 mila euro0
(*) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. Per i rapporti di lavoro a termine, la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro
(**) Per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l’importo risultante dev’essere aumentato di 65,00 euro

A questo punto, se dal confronto Irpef lorda – detrazione da attività di lavoro risulta che la prima non è superiore alla seconda il bonus non spetta.

Da notare che ricadono nella situazione descritta coloro che generano un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 8.500,00 euro.

Applicando l’aliquota al 23% si ottiene infatti un’Irpef lorda di 1.955,00 euro (8.500,00 * 23%).
Dal momento che il reddito complessivo è inferiore a 15 mila euro la detrazione si attesta a 1.955,00 euro.
Ne consegue che l’Irpef lorda (1.955,00 euro) non supera la detrazione fiscale (1.955,00 euro) e, pertanto, il bonus non spetta.

Escluse dal bonus le famiglie di fatto

Il testo dell’emendamento approvato il 26 settembre lascia fuori dal bonus le famiglie di fatto, che non potranno quindi accedere al bonus. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha chiarito che l’indennità spetta anche alle famiglie monogenitoriali con figli/e a carico, ma solo nei casi in cui siano presenti vedovi/e, o se il figlio/a è affidato/a (o adottato/a) a un solo genitore, e l’altro non l’abbia riconosciuto.

Le stesse condizioni, spiega il ministro “valgano quindi per la famiglia di fatto, non registrata”.
Come riportato da Repubblica, sull’obbligo di un coniuge si erano aperte speranze dopo che il viceministro dell’Economia Maurizio Leo aveva annunciato una circolare dell’Agenzia delle entrate che avrebbe allargato a determinate coppie di fatto con figli la ricezione del bonus. In realtà, come puntualizzato dallo stesso Leo, ciò non sarà possibile, dato che la misura si basa sull’impianto dell’articolo 12 del Tuir (il Testo unico sui redditi), relativo alle detrazioni per carichi di famiglia. Una norma che, ha spiegato, risale agli anni Novanta e su cui “occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna”.

In sostanza sono escluse le coppie di fatto.

Esclusi dal Bonus Natale per mancata richiesta

Per ottenere il bonus 100 euro è necessario che il dipendente presenti un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro in cui:

  • attesta di avere diritto alla misura;
  • indica il codice fiscale del coniuge e dei figli.

Di conseguenza sono esclusi dalla misura quanti, per le ragioni più disparate, omettono di presentare al datore di lavoro la necessaria richiesta di bonus.

Si precisa comunque che l’indennità spettante al contribuente è rideterminata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730). In questa occasione il bonus 100 euro può essere riconosciuto anche se non liquidato in busta paga dall’azienda ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta.

Assenza di periodi lavorati nell’anno

Stando a quanto prevede il DDL in discussione al Senato il bonus di 100,00 euro è comunque rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno dall’interessato.
In attesa dei consueti chiarimenti forniti (trattandosi di misura fiscale) dall’Agenzia entrate, si può ipotizzare che quanti, nel periodo d’imposta 2024, non hanno registrato nemmeno un giorno di lavoro sono da intendersi esclusi dalla misura.
Si pensi, ad esempio, a coloro che dal 1° gennaio scorso sono assenti in aspettativa non retribuita. I soggetti in parola, non avendo totalizzato nemmeno un giorno di lavoro nell’anno corrente, sono suscettibili di non vedersi riconoscere il bonus.

Lavoratori non in forza a dicembre 2024

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce l’indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti, insieme all’importo erogato a titolo di tredicesima mensilità.

Dal momento che quest’ultima, in base a quelle che sono le previsioni della contrattazione collettiva applicata, è di norma corrisposta a ridosso delle festività natalizie, quanti hanno interrotto il rapporto di lavoro nei mesi precedenti quello di erogazione della tredicesima si ipotizzano esclusi dalla misura.

Sul punto si attendono comunque i chiarimenti dell’AE, in particolare sull’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di riconoscere il bonus a quanti, pur non essendo in forza a dicembre, hanno totalizzato periodi di lavoro nel corso del 2024 e, pertanto, sono comunque destinatari della misura.  

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Paolo Ballanti