E’ ufficiale il via libera al Bonus Natale 2024. L’approvazione definitiva alla Camera del Decreto Omnibus, ha dato il via libera alla somma tantum per i lavoratori, che arriverà già con le tredicesime di Natale 2024.
Nella serata di giovedì 3 ottobre infatti, la Camera ha acceso semaforo verde al provvedimento in fase di conversione con 134 voti favorevoli e 96 contrari.
La norma sul bonus Natale parla appunto di una indennità di 100 euro e di reddito massimo 28mila euro e famiglia a carico, per poter beneficiare della somma aggiuntiva prevista.
Si tratta del cosiddetto Bonus Befana, introdotto dal governo nell’ambito del decreto legislativo sulle imposte dirette. Il via libera al contributo era stata dato nel consiglio dei ministri del 1° maggio 2024. Ribattezzato subito bonus befana o bonus 100 euro dipendenti (diventato ora Bonus Natale 2024), era stato pensato per gennaio 2025. Si tratta di un’erogazione a beneficio di alcuni lavoratori dipendenti allo scopo di aumentarne un po’ il potere di acquisto. Anche se non tutti possono riceverlo e non in modo automatico.
Il sussidio era stato inserito nell’ambito dell’ultimo decreto di attuazione della riforma fiscale, con il programma di riforma del sistema di tassazione Irpef e Ires, che doveva introdurre un bonus tredicesima. Così non è stato alla fine: al posto degli 80 euro a titolo di mensilità aggiuntiva prospettati, il governo ha deciso nel cdm di virare in direzione di un contributo di 100 euro tondi, da erogare, non più nel 2025, ma a dicembre 2024, ma non a tutti. La platea prevista è di circa 1,1 milioni di famiglie.
Ecco in dettaglio chi riceve il bonus Natale da 100 euro per il 2024, da quando e come si richiede (dal momento che non sarà automatico).
Indice
Cos’è il Bonus Natale 2024 (ex bonus befana)
Il Consiglio dei ministri del 1° maggio 2024 aveva approvato in via preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), metteva in campo la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).
Tra i vari punti toccati dal decreto attuativo, c’è anche quello focalizzato sui redditi dei lavoratori dipendenti.
Come messo in chiaro dallo stesso comunicato stampa, diramato da Palazzo Chigi, si prevedeva l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti.
Non è certamente una somma sufficiente ad affrontare l’aumento del costo della vita degli ultimi mesi. Inoltre non tutti i dipendenti lo riceveranno. Vengono richiesti dei requisiti ben precisi, maturati già quest’anno, in assenza dei quali si resta fuori dal bonus.
Il Governo, grazie al riscontro positivo delle entrate, ha dunque deciso di anticipare l’erogazione del Bonus 100 euro nelle tredicesime di dicembre 2024: ecco perché è stato ribattezzato Bonus Natale 2024.
Bonus Natale 2024 da 100 euro
Focalizzandoci sui requisiti obbligatori per accedere ai 100 euro, possono ricevere il Bonus Natale 2024 i lavoratori dipendenti che soddisfano determinate condizioni per l’anno 2024:
- hanno un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- avere un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico,
- oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- abbiano imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
In soldoni, per ricevere il bonus occorre essere lavoratori con figli e redditi fino a 28mila euro.
Quando viene erogato il bonus Natale 2024
Abbiamo già accennato che i frutti del bonus, attesi per inizio 2025, nasceranno prima. L’indennità di 100 euro infatti sarà erogata già con le tredicesime di dicembre 2024, aumentando di fatto le buste paga natalizie.
Bonus Natale 2024 NON è automatico
Come accennato a inizio articolo, l’accredito dei 100 euro ai beneficiari non è automatico. Deve essere il lavoratore a chiedere al datore di lavoro il bonus Natale 2024, presentando una autodichiarazione scritta, in cui certifica di averne diritto, indicando il codice fiscale sia del coniuge che dei figli.
Le ritenute
Occhio perché bonus da 100 euro sarà soggetto a ritenute e dunque sarà a importo variabile a seconda dell’aliquota e delle detrazioni d’imposta spettanti al dipendente. L’aliquota da prendere a riferimento è quella marginale del 23 per cento, perché a ricevere l’indennità saranno i redditi complessivi fino a 28mila euro.
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Il Bonus Natale 2024 nel decreto Omnibus
L’emendamento del governo al decreto Omnibus introduce il Bonus Natale 2024 come misura temporanea per i lavoratori dipendenti, in attesa dell’entrata in vigore di un nuovo regime fiscale nel 2024.
Per riceverlo, il lavoratore deve soddisfare tutte queste condizioni:
- Reddito massimo di 28 mila euro
- Famiglia a carico: cioè il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato; oppure almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli oppure se la coppia è separata effettivamente e legalmente
- l’imposta lorda sul reddito del lavoro deve essere superiore all’importo della detrazione spettante.
L’indennità da 100 euro è proporzionata al periodo di effettivo lavoro nel corso dell’anno.
Ecco il TESTO dell’articolo sul Bonus Natale, inserito nel Decreto Ombinus:
Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’importo di cui all’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
5) l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito, per 729.527 euro;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, per 21.844 euro;
8) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
12) l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
13) l’accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
14) l’accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
15) l’accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.
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