Sull’importo speso, in presenza dei requisiti previsti che non sono cambiati, verrà calcolata la detrazione nella misura del 50%.
Il bonus non beneficiava della possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma è stato oggetto di un emendamento al decreto “Sostegni” (in corso di conversione in legge) che ne aveva inserito tale previsione.
Non avendo avuto il parere favorevole del MEF che ha bocciato l’emendamento, non ci sono state quindi nuove modifiche al bonus, che rimane come agevolazione detraibile in 10 anni, per l’importo massimo di 16.000 euro fino al 31 dicembre 2021.
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Bonus mobili: cosa prevedeva la modifica
La modifica prevedeva una variazione all’articolo 121 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che ha introdotto, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire le detrazioni per la casa:
- con lo sconto in fattura, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento;
- con la cessione del credito di imposta, anche a istituti di credito, in modo da monetizzare il bonus.
L’articolo 121, ammetteva una serie di detrazioni, dal superbonus al bonus facciate, passando per sismabonus ed ecobonus, ma non includeva il bonus mobili, e l’unico modo per recuperare la detrazione era (ed è) la dichiarazione dei redditi.
In caso di conferma dell’emendamento, il bonus mobili sarebbe diventato cedibile o immediatamente scontabile, consentendo al contribuente di recuperare in un’unica soluzione e in tempi brevi il bonus mobili riconosciuto.
L’emendamento (approvato) al disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni che prevedeva cessione del credito e sconto in fattura anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è stato definitivamente stralciato, rimanendo inalterato il meccanismo che vede l’agevolazione detraibile in 10 anni con rate di pari importo.
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Bonus mobili: cos’è
Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per ottenere l’agevolazione, è indispensabile, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- i mobili devono essere nuovi. Anche se questo requisito non è indicato nella norma, esso deve intendersi implicito. Ciò viene puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 29/2013.
- i mobili non devono essere per forza collegati con l’ambiente ristrutturato, questo significa ad esempio che si può detrarre l’acquisto del letto anche se i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti solo sul bagno. Ciò che conta, è che l’immobile sia stato comunque oggetto di interventi edilizi.
Quindi chi ad esempio ha effettuato una spesa per rifare il bagno, potrà comunque spendere fino a 16.000 (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) euro per cambiare l’arredo di tutta casa, compresa la cucina.
L’intervento cui è collegato l’acquisto può essere effettuato anche su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Bonus mobili: quali sono gli acquisti agevolabili
Relativamente ai mobili (nuovi) la detrazione spetta per l’acquisto di:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono esclusi gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici (nuovi) l’agevolazione spetta per l’acquisto di:
- frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Il beneficio è limitato all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per forni e lavasciuga). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è ammesso solo se per quella tipologia, non ne è stato ancora previsto l’obbligo.
Tra le spese da portare in detrazione, si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Di seguito un elenco di acquisti agevolabili (mobili ed elettrodomestici) e non agevolabili.
Mobili (nuovi) agevolabili | Mobili non agevolabili |
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Elettrodomestici (nuovi) agevolabili | Elettrodomestici non agevolabili |
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