Bonus Maroni, posticipo pensione: primo pagamento 2 agosto per chi rinuncia a Quota 103

Paolo Ballanti 26/07/24
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La Manovra di bilancio 2024 ha esteso per quest’anno l’accesso alla pensione anticipata con il meccanismo di Quota 103, al tempo stesso viene prevista la facoltà di rinunciarvi, godendo del cosiddetto Bonus Maroni: l’incentivo al posticipo pensione.

Il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto al raggiungimento nell’anno corrente di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti descritti, la pensione anticipata è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Quota 103, come chiarito dall’apposita Circolare 39 Inps del 27 febbraio 2024, spetta per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

La stessa normativa prevede per i lavoratori che maturano il diritto a Quota 103 di scegliere di proseguire l’attività lavorativa, rinunciando di fatto all’accesso anticipato alla pensione.

Nei loro confronti è riconosciuto il cosiddetto Bonus Maroni, il cui primo pagamento è previsto a partire dal prossimo 2 agosto.
Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Perché la data del 2 agosto?

Come chiarito dall’Inps con la Circolare 39 del 27 febbraio 2024 e il Messaggio 1107 del 14 marzo 2024, coloro che maturano il diritto a Quota 103 nel 2024, beneficiano dell’esonero contributivo, ribattezzato Bonus Maroni o incentivo al posticipo pensione, ma non prima delle seguenti decorrenze:

2 agosto 2024 per i dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° settembre 2024, per i dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
– 2 ottobre 2024 per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. numero 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° novembre 2024 per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. numero 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Leggi anche > Incentivo al posticipo pensione: date e come riceverlo in busta paga

Le date descritte non sono causali, dal momento che coincidono (come vedremo) con le finestre temporali di accesso a Quota 103.

A chi spetta il Bonus Maroni

Per effetto di quanto disposto dalla Manovra 2024 (articolo 1, comma 140) possono accedere al Bonus Maroni (o incentivo al posticipo pensione) i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della stessa, che:

– maturano il diritto a Quota 103 nell’anno corrente;
– scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente.

Allegati utili

Circolare Inps numero 39 del 27-02-2024
Messaggio Inps numero 1107 del 14-03-2024

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Gli interessati hanno la facoltà di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a loro carico, relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Che effetto ha la rinuncia ai contributi IVS

La rinuncia all’accredito dei contributi IVS produce due effetti:

– il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare all’Inps la quota IVS altrimenti trattenuta in busta paga al dipendente (resta comunque fermo l’obbligo di versare all’Inps con modello F24 la quota di contributi a carico azienda);
– gli importi corrispondenti ai contributi IVS a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere e poi versare all’Inps qualora non fosse stata esercitata la rinuncia, sono al contrario erogati direttamente al lavoratore stesso, insieme alla retribuzione.

L’effetto finale è un aumento del netto in busta paga, derivante dal riconoscimento di tutti i contributi IVS non trattenuti al dipendente. Le somme corrisposte a questo titolo sono imponibili solo ai fini fiscali, non contributivi (lo stesso regime che opera, ad esempio, per le indennità di malattia a carico dell’Inps).

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Bonus Maroni con rinuncia ai contributi IVS

Il presupposto necessario per poter ottenere il Bonus Maroni in busta paga è l’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito dei contributi IVS a carico del lavoratore.
La rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi dovuti per i periodi di lavoro effettuati:

– dalla data della prima decorrenza utile di Quota 103 (il 2 agosto 2024 per i dipendenti privati e le altre date sopra descritte per i vari beneficiari della pensione anticipata), in caso di domanda presentata prima di tale data;
– dal mese successivo quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente la prima decorrenza utile della pensione anticipata.

Rinuncia ai contributi una sola volta

La facoltà di rinuncia ai contributi IVS può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa ed ha altresì effetto con riguardo a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare l’interessato, sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data.

Chi NON può rinunciare ai contributi IVS?

La facoltà di rinuncia ai contributi IVS e, di conseguenza, l’accesso al Bonus Maroni sono preclusi:

– per coloro che già beneficiano di una pensione diretta (eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità);
– dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

Rinuncia al Bonus Maroni, è possibile?

La rinuncia al Bonus Maroni è possibile, per i soggetti che ne sono destinatari, una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo la data in cui la stessa è esercitata.

Quando termina l’esonero contributivo?

Gli effetti del Bonus Maroni terminano in caso di:

– esercizio della revoca della facoltà di rinuncia ai contributi IVS, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
– al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, ovvero dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
– al conseguimento di una pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del D.L. numero 4/2019.

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Foto di copertina: istock/Aliaksandr Bukatsich

Paolo Ballanti