Con il Messaggio numero 3106 dell’8 agosto 2022 l’Inps aveva fornito le istruzioni per presentare domanda, esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali. Il portale sarà attivo, come anticipato, fino al 30 novembre 2022.
Vediamo nel dettaglio a chi è rivolto il bonus e come richiederlo.
Lavoratori fragili: ancora senza tutela
Bonus lavoratori fragili nella Legge di Bilancio 2022
Il Bonus lavoratori fragili viene istituito al comma 969 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Legge di Bilancio 2022. Si legge nel comma in questione che: “Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022.”
Bonus lavoratori fragili: requisiti
Dall’articolo sopraccitato si possono evincere i punti salienti della misura, nonché i requisiti per richiederla. In particolare, occorrerà:
- essere un lavoratore dipendente del settore privato;
- essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- essere stati destinatari nel 2021 della tutela riservata ai lavoratori fragili prevista dal Decreto “Cura Italia”;
- essere stati assenti dal servizio per almeno un mese nel 2021;
- aver raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia nel 2021;
- non aver reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali sono stati presentati i certificati di malattia.
Smart working 2022: cosa cambia dal 1° settembre. Le novità
Bonus lavoratori fragili: importo
Come anticipato, l’importo dell’indennità una tantum sarà di 1.000 euro. La norma specifica inoltre che il bonus in questione “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa“.
Bonus lavoratori fragili: domanda
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 30 novembre 2022. Sarà possibile fare domanda attraverso:
- portale web dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per accedere alla misura occorrerà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione. Inoltre, nell’apposita sezione “dichiarazioni” andranno rese anche quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021. Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente e intestato o cointestato allo stesso. Come anticipato, alla misura sono destinati 5 milioni di euro. Si legge nel testo della norma che “L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento