Bonus Irpef 100 euro, come evitare brutte sorprese a Dicembre

Paolo Ballanti 06/07/21
Le misure di riduzione del cuneo fiscale hanno lo scopo di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori. Il trattamento integrativo, il cd. Bonus Irpef (pari a 1.200,00 euro complessivi) e l’ulteriore detrazione sono somme spettanti a coloro che ricevono redditi da lavoro dipendente e taluni altri compensi, i quali rispettano determinati limiti di reddito complessivo.

Trattandosi di somme che, senza alcuna comunicazione contraria del lavoratore, l’azienda è tenuta a riconoscere in automatico nel cedolino, possono presentarsi alcune spiacevoli situazioni come la trattenuta di tutto o parte dell’importo anticipato se sono stati superati i tetti reddituali.

Analizziamo quindi nel dettaglio come evitare brutte sorprese in sede di conguaglio di fine anno a dicembre o presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Bonus Irpef: cos’è

I percettori di redditi da lavoro dipendente (e taluni redditi assimilati) in possesso di un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, hanno diritto ad un trattamento integrativo pari a 1.200,00 euro netti complessivi per ciascun periodo d’imposta.

La misura, che dal 1º luglio 2020 ha sostituito il Bonus “Renzi” introdotto dalla Legge di stabilità 2015, spetta a fronte di:

  • Redditi da lavoro dipendente o pensione;
  • Compensi corrisposti a soci di cooperative;
  • Compensi ai dipendenti, pubblici o privati, da parte di soggetti diversi dal datore di lavoro, in ragione di incarichi svolti in relazione alla propria qualifica e in dipendenza del rapporto di lavoro;
  • Compensi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Borse di studio;
  • Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione;
  • Remunerazioni dei sacerdoti.

Oltre alla tipologia di reddito prodotto, il trattamento integrativo a fronte di:

  • Reddito complessivo non superiore i 28 mila euro, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10% (al contrario rilevano i redditi provenienti dall’affitto di immobili soggetti a cedolare secca, oltre ai redditi esenti percepiti dai soggetti impatriati e quelli dei lavoratori autonomi in regime forfetario);
  • Imposta lorda, determinata in base al reddito complessivo, di ammontare superiore alle sole detrazioni da lavoro dipendente.

Bonus Irpef: ulteriore detrazione

I contribuenti con un reddito complessivo eccedente i 28 mila euro ma non superiore ai 40 mila hanno diritto dal 1º luglio 2020 ad una detrazione, aggiuntiva a quelle già esistenti.

La somma varia in funzione del reddito complessivo dell’interessato, in funzione del seguente calcolo:

  • Se il reddito è compreso tra 28.001 e 35.000 euro, l’ulteriore detrazione è pari a 960 + [240 × (35.000 – reddito complessivo) / 7.000];
  • Per chi ha un reddito complessivo tra 35.001 e 40.000 euro la somma equivale a 960 × [(40.000 − RC) / 5.000].

Bonus Irpef: cuneo fiscale non spettante

Il credito d’imposta (o l’ulteriore detrazione) non spettante viene recuperato dal datore di lavoro nel momento in cui è noto con certezza il reddito complessivo da lavoro dipendente, nello specifico:

  • In sede di conguaglio di fine anno (di norma a dicembre);
  • Alla cessazione del rapporto se antecedente al conguaglio di fine anno.

Se la somma da restituire all’Erario supera i 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Al contrario, nelle ipotesi di cessazione del contratto, l’azienda procede al recupero in un’unica soluzione. Se l’ammontare del netto in busta non è sufficiente a consentire l’integrale recupero del credito, l’importo residuo dev’essere versato direttamente dal lavoratore entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Bonus Irpef: difficoltà delle misure fiscali

La difficoltà che nasce dalle misure fiscali di favore appena citate, risiede nel fatto che il datore di lavoro, in assenza di scelte contrarie del dipendente (ad esempio rinuncia o decisione di ricevere gli importi in sede di conguaglio di fine anno) è tenuto a riconoscere in sede di erogazione del compenso (di norma mensile) il trattamento integrativo / ulteriore detrazione, simulando quale sarà il reddito complessivo del contribuente.

Di conseguenza può accadere che:

  • Non vengano considerati nella simulazione (se il dipendente non li segnala) altri redditi diversi da quelli corrisposti dall’azienda;
  • In presenza di più rapporti di lavoro le diverse aziende riconoscano tutte il trattamento integrativo / ulteriore detrazione, determinando un surplus non spettante al dipendente;
  • Il dipendente riceva il credito in determinati mesi dell’anno mentre in altri no (perché ad esempio destinatario di premi o altre somme), salvo poi dover restituire l’importo ricevuto se il reddito complessivo eccede i tetti di legge.

Bonus Irpef: pluralità di rapporti di lavoro

Il contribuente che prevede di ricevere nell’anno redditi complessivi superiori a 28 mila euro può chiedere al datore di lavoro la non erogazione in busta paga del trattamento integrativo. Questo al fine di evitare, in sede di conguaglio di fine anno o di dichiarazione dei redditi, di dover restituire all’Erario le somme non spettanti. È il caso il coloro che sono titolari di due o più rapporti di lavoro e, per effetto del reddito totale, superano la soglia dei 28 mila euro: il datore di lavoro A riconosce il credito in base ai redditi dallo stesso erogati, ignorando, se il dipendente non rileva nulla, quanto corrispondono i datori B e C.

Rinunciando al trattamento integrativo, il contribuente lo potrà eventualmente ricevere, se spettante, in sede di dichiarazione dei redditi quando sarà noto il reddito complessivo dell’anno.

Di gran lunga più complicata la scelta di ricevere le misure fiscali da un solo datore di lavoro, cui comunicargli il reddito che si prevede di ottenere dagli altri rapporti.

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Bonus Irpef: altri redditi

Il contribuente che prevede di ricevere redditi ulteriori rispetto a quello da lavoro dipendente può, in alternativa:

  • Chiedere al datore di lavoro di considerare l’ammontare ipotetico dei redditi aggiuntivi nel determinare la spettanza del trattamento integrativo / ulteriore detrazione;
  • Rinunciare al credito o alla detrazione e riceverli se spettanti in sede di dichiarazione dei redditi.

Pensiamo ad esempio a chi riceve redditi da lavoro dipendente pari a 27 mila euro cui si aggiungono compensi da lavoro autonomo equivalenti a 8 mila euro. Se il dipendente non segnala nulla all’azienda questa corrisponde l’intero trattamento integrativo, che sarà tuttavia recuperato dall’Erario in sede di 730 posto che il reddito complessivo sarà 35 mila euro.

Bonus Irpef: redditi eccedenti le soglie di legge 

I lavoratori dipendenti che nel 2020 hanno dovuto restituire tutto o parte del trattamento integrativo / ulteriore detrazione a causa del superamento dei tetti di 28 mila o 40 mila euro, in virtù di:

  • Premi o altre somme erogate una tantum non prevedibili;
  • Straordinari o lavoro supplementare;

possono evitare che la situazione si ripeta nel 2021 chiedendo l’applicazione delle misure fiscali esclusivamente in sede di conguaglio, quando sarà noto il reddito da lavoro dipendente complessivo dell’anno.

Bonus Irpef: incapienza

Tra le condizioni di spettanza del trattamento integrativo figura l’esistenza di un’IRPEF lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. Ne consegue che coloro i quali prevedono di ricevere compensi tali da non superare il limite di capienza possono rinunciare al credito, percependolo eventualmente (se ne hanno diritto) in sede di 730.

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Paolo Ballanti

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