Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, all’articolo 1 il nuovo trattamento integrativo al reddito (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato e, all’articolo 2, una ulteriore detrazione per i soggetti che superano la soglia dei 28.000,00 euro annui di reddito. Entrambe le misure sono entrate in vigore dal 1° luglio 2020, ma solo il T.I.R. ha natura strutturale, mentre la conferma a regime della ulteriore detrazione fiscale è stata introdotta nella legge di Bilancio per il 2021.
Il bonus fiscale in busta paga
Il bonus fiscale da 80 euro, era stato introdotto dal Governo Renzi, e veniva elargito ai lavoratori con determinati requisiti, in base ai quali spettava un aumento dello stipendio medio di 80 euro al mese. Da luglio 2020 è stato introdotto un nuovo taglio del cuneo fiscale, ed è stato previsto un trattamento integrativo il bonus di 100 euro mensili che sostituisce (aumentandolo) il precedente bonus Irpef.
Nello specifico, viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 (dal 1° luglio 2020) e pari a 1.200 euro a decorrere dal 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate, e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo si riveli non spettante, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione prevista (D.L. 3/2020).
Tale ulteriore agevolazione, consiste in una detrazione dall’imposta lorda, di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. Tale ulteriore detrazione sarà stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2021
Anche in questo caso i sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Il beneficio fiscale, interessa i percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione delle pensioni ed assegni ad esse equiparati, e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato in un anno sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.
Bonus fiscale: l’importo nel 2021
Nel 2021 l’importo del trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro annui.
Bonus fiscale: novità Decreto Rilancio
L’integrazione del bonus fiscale, non spetta ai soggetti titolari di prestazioni al sostegno economico che sono esenti da Irpef, ma anche quelle che prevedono la tassazione separata.
Ne è un esempio il reddito di cittadinanza, ma anche l’assegno familiare, o anche le varie indennità di bonus erogate per l’emergenza covid-19, previste dal decreto “Cura Italia” e dal “Decreto Rilancio” come il bonus bebè e il bonus baby-sitter.
Va segnalato che il Decreto-Legge Rilancio (Art. 128 D.L. 34/2020), ha previsto che il credito di 80 euro (Bonus Renzi) e il nuovo trattamento integrativo di 100 euro, siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore con i requisiti previsti, risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure sono state eccezionalmente previste per il solo 2020.
Bonus Irpef per disoccupati Naspi
Il trattamento integrativo, sarà corrisposto anche quando il sostituto di imposta è l’INPS, ad esempio in concomitanza dell’erogazione delle cosiddette “prestazioni in sostegno del reddito”, con pagamento direttamente dall’Istituto di previdenza nelle modalità già riconosciute per il pagamento della Naspi (accredito su conto corrente, o bonifico domiciliato).
Il pagamento del bonus fiscale quando spettante, per i percettori di prestazioni INPS a titolo di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito in caso di perdita di lavoro, non viene sempre erogato lo stesso giorno, e corrisponderà ad una di prestazione in pagamento detta “credito fiscale” e figurerà come “Credito art. 1, D.L. 66/2014”
Come evitare la restituzione del bonus fiscale
Bisogna sempre prestare attenzione quando in busta paga si riceve in modo automatico il bonus fiscale, perché in alcuni casi, a causa del meccanismo di calcolo, si può correre il rischio di dover restituire il medesimo bonus in sede di conguaglio.
Considerato ad esempio un lavoratore part time di base incapiente, tale soggetto potrebbe effettuare alcuni straordinari che fanno salire la busta paga aumentando l’Irpef lorda, in questo caso si terrà conto a fine anno del reddito complessivo effettivo, e non quello stimato mese per mese e quindi nei mesi in cui si è ricevuta la somma di 100 euro come credito fiscale questa dovrà essere restituita.
Per non correre il rischio di restituzione del bonus, nelle situazioni incerte e per chi è in bilico tra il superare il reddito complessivo e il rientrare nei termini, o per chi è nella situazione limite tra l’essere nella “no tax area” degli incapienti e il superare il minimo, la cosa migliore da fare è quella di rinunciare al bonus. In questo modo si aspetta di sapere a quanto ammonta l’effettivo reddito complessivo e si eviteranno eventuali spettanze mensili non dovute da dover restituire tutte insieme.
Se invece a fine anno si rientra nei termini per beneficiare del credito fiscale il sostituto di imposta provvederà al pagamento delle somme spettanti per il bonus direttamente nella busta paga di conguaglio o tramite il 730.
>> Premio covid 100 euro dipendenti: pagamento e conguaglio di fine anno
Conguaglio Irpef di fine anno
Nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a effettuare il conguaglio di fine anno e, sempre in qualità di sostituto d’imposta, a quantificare e trattenere al dipendente le imposte dovute mensilmente. La tassazione applicata mensilmente, è provvisoria in quanto tiene in considerazione i redditi erogati nel periodo di paga (e quelli dei mesi precedenti), pertanto i calcoli mensili potrebbero non corrispondere a quello delle imposte dovute per i redditi dell’intero anno fiscale relativamente al rapporto di lavoro.
L’Irpef viene anticipata mese per mese dal datore di lavoro nel contesto della busta paga mensile, ma non tutte le retribuzioni mensili sono uguali una all’altra, di conseguenza la retribuzione effettiva annuale sulla quale calcolare la corretta tassazione emerge solo al termine di tutti e 12 i mesi dell’anno. Ne consegue che a dicembre, considerando il reddito complessivo annuale, può essere necessario applicare una imposta maggiore se il reddito è aumentato, o viceversa una imposta inferiore.
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