Bonus fiscale 2020 in busta paga: come evitare brutte sorprese

Paolo Ballanti 01/10/20
Il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 ha segnato dal 1° luglio il tramonto del Bonus Renzi e l’introduzione di nuove forme di agevolazione fiscale con lo scopo di ridurre il peso di imposte e contributi sulle buste paga dei lavoratori: il bonus fiscale 2020, erogato grazie al taglio del cuneo fiscale.

Ad essere interessati dalla novità i dipendenti con redditi compresi tra 8.174,00 e 40 mila euro, ai quali spetterà nel 2020 un aumento in busta paga fino ad un massimo di 600 euro, che passeranno a 1.200 euro il prossimo anno.

Di certo una gradita sorpresa, eccezion fatta per il rischio rappresentato dal dover restituire l’intera somma percepita o parte di essa in sede di conguaglio di fine anno o dichiarazione dei redditi.

Si perché le agevolazioni vengono riconosciute in automatico dall’azienda, simulando quello che sarà il reddito 2020, senza tuttavia sapere se il dipendente percepirà (o ha già percepito) altre somme ad esempio in virtù di un precedente rapporto.

Il rischio è di vedersi erogare 600 euro salvo poi scoprire che il proprio reddito reale 2020 dà diritto ad una somma inferiore (ad esempio 200 euro) con conseguente trattenuta di quanto erogato in più a partire dalla busta paga di dicembre 2020 o a seguito della dichiarazione 730.

Analizziamo quindi nel dettaglio tutte le mosse che il dipendente può fare per evitare brutte sorprese in futuro.

>> Taglio cuneo fiscale 2020: a chi spetta, importi, fasce di reddito

Bonus fiscale 2020: altri redditi

Il primo accorgimento per evitare brutte sorprese a fine anno o in dichiarazione dei redditi è verificare l’esistenza di altri redditi che si ipotizza di percepire nel 2020. Si pensi ad esempio a quelli derivanti da un immobile soggetto a cedolare secca.

L’importo presunto dovrà poi essere comunicato al datore di lavoro che ne terrà conto per determinare il diritto o meno alle agevolazioni.

Nella stessa situazione si trovano coloro che vengono assunti in corso d’anno dopo un precedente lavoro. In questo caso è opportuno comunicare alla nuova azienda l’ammontare dei redditi percepiti dall’ex datore.

In questi mesi le aziende stanno distribuendo ai propri dipendenti il modulo dedicato alle misure di riduzione del cuneo fiscale, in cui i lavoratori possono indicare l’esistenza di altri redditi 2020 cui tener conto, oltre a quello da lavoro dipendente erogato dal datore di lavoro attuale.

Bonus fiscale 2020: come fare con un secondo lavoro

In presenza di più rapporti di lavoro con aziende diverse (per semplicità chiamiamole azienda A e B), l’interessato dovrà:

  • decidere da quale azienda percepire le agevolazioni in busta paga (ipotizziamo dall’azienda A);
  • comunicare all’azienda A l’ammontare dei redditi che prevede di percepire dall’azienda B;
  • comunicare all’azienda B di rinunciare alle agevolazioni.

Dal momento che il trattamento integrativo / ulteriore detrazione è legato alla singola persona che ne beneficia e non al sostituto d’imposta, in mancanza di questi accorgimenti il rischio è di vedersi percepire le somme sia dall’azienda A che dalla B con trattenuta di quanto erogato in più in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus fiscale 2020: richiedere le somme a conguaglio 

Nei casi in cui il lavoratore preveda variazioni consistenti del reddito nel corso del 2020 (ad esempio ipotizza un aumento della retribuzione nei mesi a venire) e non vuole correre alcun rischio, può chiedere al datore di lavoro (utilizzando il modulo dedicato) l’erogazione del trattamento integrativo / ulteriore detrazione solo in sede di conguaglio di fine anno quando l’azienda avrà a disposizione l’ammontare definitivo dei redditi dalla stessa erogati.

Rinuncia al bonus fiscale 2020 per redditi eccedenti

L’interessato potrà optare per la rinuncia alle agevolazioni (compilando il modulo ad hoc) se prevede di ottenere nel 2020 un reddito complessivo eccedente i 40 mila euro, soglia superata la quale non spetta il trattamento integrativo e nemmeno l’ulteriore detrazione.

>> Bonus busta paga 2020: tutti gli esclusi dal taglio del cuneo fiscale

Rinuncia al bonus fiscale 2020 per redditi incapienti

Le misure agevolative non spettano se l’ammontare del reddito complessivo è inferiore a 8.174,00 euro. Se si ipotizza di rientrare in questa casistica è necessario chiedere all’azienda la non erogazione del trattamento integrativo / ulteriore detrazione.

Nelle righe che seguono ricordiamo le caratteristiche principali delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale.

Bonus fiscale 2020: il reddito complessivo

L’importo delle agevolazioni previste dal Decreto n. 3 è legato al reddito complessivo dell’interessato. Nel determinarlo si tiene conto dei redditi di qualsiasi categoria (redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, fondiari, ivi compresi gli immobili soggetti a cedolare secca) al netto di:

  • Reddito derivante dall’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • Premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

Bonus fiscale 2020: redditi fino a 28 mila euro

In forza dell’articolo 1 del Decreto legge n. 3, dal 1º luglio scorso chi possiede redditi fino a 28 mila euro ha diritto ad una somma netta pari a 100 euro mensili.

Questo significa un aumento di 600 euro complessivi da luglio a dicembre 2020, che passerà a 1.200 euro nel 2021.

Bonus fiscale 2020: redditi tra 28 mila e 35 mila euro

Sempre il D.l. n. 3/2020 prevede (articolo 2) per chi ha un reddito complessivo tra 28.001 e 35.000 euro una detrazione aggiuntiva (rispetto a detrazioni da lavoro dipendente e per carichi di famiglia) dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 di importo pari a 480 euro annui aumentati del risultato della seguente operazione:

120 * (35.000 – reddito complessivo) / 7.000.

Bonus fiscale 2020: redditi tra 35 mila e 40 mila euro

Prevista dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 una detrazione aggiuntiva anche per coloro che presentano un reddito complessivo tra 35.001 e 40 mila euro. In questo caso l’importo sarà così determinato:

480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].

Bonus fiscale 2020: erogazione automatica

L’azienda / datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta è tenuta ad erogare il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in busta paga per poi recuperarne l’importo (codice tributo 1701) in sede di versamento di imposte e contributi con modello F24.

Il sostituto d’imposta in assenza di disposizioni contrarie dell’interessato, è obbligato a riconoscere mensilmente le somme in questione in cedolino, simulando quello che sarà il reddito complessivo dell’interessato in base ai redditi dallo stesso erogati. Facciamo un esempio: Caio è dipendente dell’azienda Alfa dal 1º gennaio 2012. Dal 1º luglio 2020 Alfa riconosce a Caio il trattamenti integrativo, in assenza di disposizioni contrarie di quest’ultimo.

L’azienda nel riconoscere le somme a Caio terrà conto degli unici redditi di cui è a conoscenza, quelli per intenderci da lavoro dipendente erogati dalla stessa.

Ipotizziamo che nel mese di luglio Caio abbia un reddito imponibile ai fini fiscali (in busta paga di norma è identificato con “Reddito imponibile IRPEF”) pari a 1.850,00. A questo punto il datore di lavoro simulerà il reddito complessivo moltiplicando 1.850,00 per le mensilità spettanti nell’anno (dodici mensilità ordinarie cui si aggiungono tredicesima e quattordicesima), di conseguenza il valore sarà: 1.850,00 * 14 = 25.900,00 euro.

Collocandosi al di sotto del limite di 28 mila euro a Caio spetterà a luglio il trattamento integrativo di 100 euro.

Così via fino al termine dell’anno quando Alfa sommerà i valori dei singoli mesi ottenendo così il reddito complessivo 2020. In base a questo si stabilirà se Caio ha effettivamente diritto al trattamento integrativo di 600 euro o all’ulteriore detrazione. L’operazione in questione prende il nome di conguaglio di fine anno.

Bonus fiscale 2020: conguaglio di fine anno

In sede di conguaglio di fine anno l’azienda (sostituto d’imposta) prenderà in considerazione il reddito complessivo 2020 e, sulla base di questo, stabilirà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione effettivamente spettante e lo confronterà con quanto anticipato in busta paga.

Se la differenza tra quota effettiva e anticipo in busta paga è positivo, il dipendente avrà diritto al rimborso di quanto non riconosciuto (conguaglio positivo). Al contrario, si procederà ad una trattenuta delle somme erogate in eccedenza (conguaglio negativo).

In caso di conguaglio negativo, il D.l. n. 3 stabilisce che se l’importo da recuperare eccede i 60,00 euro, la trattenuta avviene in 8 rate mensili di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (di norma quella di dicembre).

Riprendiamo l’esempio di Caio. A questi è stata erogata nei singoli mesi da luglio a dicembre l’ulteriore detrazione per un importo complessivo di 300 euro. In sede di conguaglio di fine anno l’azienda calcola un reddito 2020 di 29.000 euro. Di conseguenza l’ulteriore detrazione sarà pari a:

480 + 120 * (35.000 – 29.000 reddito complessivo) / 7.000 = 582,85 euro.

Dal momento che quanto anticipato in busta paga (300 euro) è inferiore alla quota effettivamente spettante, l’azienda Alfa rimborserà a Caio la differenza di 282,85 euro (582,85 – 300).

Bonus fiscale 2020: il modulo per la scelta

Come anticipato sopra le aziende in questi mesi stanno consegnando ai lavoratori il modulo per esprimere le proprie scelte in merito alla fruizione o meno delle nuove misure di riduzione del cuneo fiscale.

Tramite il documento, il dipendente potrà comunicare:

  • La scelta di ricevere il trattamento integrativo / ulteriore detrazione;
  • Ricevere le somme a conguaglio se effettivamente spettanti;
  • Rinunciare al trattamento integrativo / ulteriore detrazione;
  • Comunicare redditi aggiuntivi oltre a quelli corrisposti dall’azienda.

Si ricorda che in assenza di qualsiasi comunicazione contraria, il datore è tenuto ad erogare i nuovi bonus in base al reddito dallo stesso riconosciuto. Qualsiasi variazione segnalata dal dipendente avrà efficacia fino a nuova dichiarazione che annulla e sostituisce la precedente.

 

Paolo Ballanti

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