Bonus facciate 2020: interventi agevolati, spese accessorie e compilazione bonifico

Il “bonus facciate” prevede una agevolazione del 90% dall’imposta lorda per l’esecuzione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, anche strumentali.

La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo. Gli importi da detrarre si dovranno utilizzare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e nei nove periodi d’imposta successivi, fino alla concorrenza dell’imposta lorda. Se non vi è capienza nell’imposta, l’importo non può essere utilizzato in diminuzione degli importi dei periodi successivi, inoltre non può essere chiesto a rimborso.

Superbonus 110% seconda casa: lavori ammessi,
come funziona la detrazione

Chi può utilizzare il bonus facciate

Possono utilizzare il bonus i contribuenti residenti e non residenti, (anche titolari di reddito d’impresa), che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi previsti dalla norma, e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono in particolare ammesse all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come i soggetti forfettari, sarà necessario in tal caso, per beneficiare dell’agevolazione possedere anche altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per beneficiare dell’agevolazione, bisogna possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento con un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Possono fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto, ai sensi della Legge n. 76/2016.

La convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori.

La detrazione, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione perché locati o concessi in comodato.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Secondo le disposizioni del decreto “Rilancio” (art. 121), D.L. 34/2020 in corso di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, (art. 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Bonus facciate: gli interventi agevolati

Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici, parti di essi, o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Riguarda nello specifico i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Non spetta invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella “ristrutturazione edilizia”.

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Tra le opere agevolabili abbiamo ad esempio il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie.

Vi possono essere anche lavori di sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi, e i lavori riconducibili al decoro urbano quali, quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono escluse le spese:

  • effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

E’ possibile portare in detrazione anche le spese per l’acquisto dei materiali, per la progettazione e per le prestazioni professionali connesse ai lavori, e anche i costi collegati alla realizzazione degli interventi (spese relative all’installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus vale anche per le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e del ripristino del sotto-balcone e del frontalino. Non entra nell’agevolazione il rifacimento del terrazzo, che svolge, al pari del lastrico solare, una funzione di copertura “orizzontale” dell’edificio.

Bonus facciate: gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per essere ammessi al bonus devono soddisfare specifici requisiti, ovvero:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per beneficiare del bonus è necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del sopra citato decreto 11 marzo 2008, e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Su Ediltecnico.it tutte le FAQ sul bonus Facciate

Bonus facciate: chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta sul bonus facciate, apportando alcuni chiarimenti sull’applicazione, in particolare riprendendo le indicazioni della circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, che hanno interessato il tipo di lavori agevolabili, i requisiti richiesti in caso di bonus abbinato a interventi di risparmio energetico, il rifacimento dei balconi, le spese connesse ai lavori che usufruiscono dello sconto fiscale, le modalità di pagamento dei corrispettivi alle ditte esecutrici dei lavori.

Bonus facciate: spese accessorie

L’Agenzia nella risposta n. 191 del 23 giugno 2020, ha chiarito che rientrano tra le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali, inoltre la detrazione del 90% si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Quando i lavori interessati dall’agevolazione, influiscono dal punto di vista termico, o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, a questi devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’ “ecobonus”, in particolare, quelli indicati negli articoli 4 e 7 del D.M. del 19 febbraio 2007.

Relativamente alla “finestra temporale” dell’agevolazione, è stato precisato che la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020, anche se riguardanti interventi iniziati nel 2019.

Bonus facciate: imputazione delle spese agevolabili

Nella circolare n. 2/2020, si evidenzia che la norma istitutiva (comma 219) utilizza la locuzione “spese documentate sostenute nell’anno 2020”, senza effettuare riferimenti restrittivi alla data di inizio dei lavori.

Spiega l’Agenzia, che ai fini dell’imputazione delle spese agevolabili, si deve fare riferimento, per le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e cioè alla data del pagamento del corrispettivo a prescindere dalla data di inizio lavori.

Per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nello 2019 che nel 2020, il bonus facciate spetta soltanto per le spese sostenute nel 2020.

Per gli interventi sulle parti comuni di un condominio, ai fini dell’imputazione della spesa, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Bonus facciate: compilazione del bonifico

Vengono chiarite anche le modalità di compilazione del bonifico alla ditta che ha eseguito o lavori, in particolare si afferma nella risposta dell’Agenzia, che il documento deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché le banche o Poste possano effettuare la prevista ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento (il codice fiscale del beneficiario della detrazione, e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per l’“ecobonus” (articolo 14, D.L. n. 63/2013) o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), indicando, come causale, gli estremi della Legge n. 160/2019. Nel caso in cui invece non è possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che si riferisce alla detrazione per interventi di recupero edilizio o dell“ecobonus”), e sempreché non risulti pregiudicata la possibilità di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari o postali, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

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