Oltre alle a proroga dei bonus infatti, la nuova normativa ha disposto misure più severe in termini di controlli anti-frode, e la possibilità di cedere i bonus una sola volta.
L’Agenzia, inoltre, rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Il termine passa dal 6 febbraio al 16 dello stesso mese. Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica, infatti, il termine entro il quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione viene prorogato al 16 febbraio.
Vediamo quindi le novità per i bonus edilizi 2022 e i moduli aggiornati da scaricare, alla luce degli ultimi aggiornamenti.
Bonus casa 2022 in Legge di Bilancio: tutte le novità
Bonus edilizi, le novità della Manovra 2022
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha disposto alcune modifiche nell’impianto deli bonus edilizi, riducendo le percentuali di alcuni crediti d’imposta (Ecobonus e Bonus facciate) e introducendo alcune misure volte alla semplificazione delle procedure di accesso ai bonus, oltre che alcune misure introdotte in ottica anti-frode.
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del sopraccitato articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Bonus edilizi nel Decreto Sostegni ter
Altre novità sono arrivate con il Decreto Sostegni ter (decreto-legge n. 4/2022). In particolare, l’articolo 28 del nuovo DL prevede l’eliminazione della possibilità di ulteriori cessioni del credito d’imposta per i Bonus edilizi. I crediti potranno essere ceduti una sola volta.
I crediti che sono già stati ceduti alla data del 7 febbraio 2022 potranno essere ceduti solo un’altra volta, a patto che, prima di questa data, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute in precedenza. I contratti di cessione in violazione di queste norme sono nulli.
Bonus edilizi: il nuovo modello 2022
Alla luce delle nuove modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento del 3 febbraio 2022, i nuovi modelli aggiornati per le comunicazione sulla cessione o sullo sconto in fattura dei bonus edilizi.
Scarica il modello aggiornato per la comunicazione dei bonus edilizi
Scarica le istruzioni per la compilazione
Bonus edilizi: proroghe
Nel comunicato stampa del 3 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito alcune informazioni sulle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni ter. In base a quanto previsto dal nuovo Dl, come scritto in precedenza, è previsto un periodo transitorio per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che sia stata trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate prima del 7 febbraio.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, l’Agenzia ha disposto una proroga per questo periodo transitorio. Le comunicazioni relative all’ulteriore cessione dei crediti potranno essere inviate fino al 17 febbraio 2022 e non più fino al 7.
Infine, si legge nel Provvedimento del 3 febbraio che:
“considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, con il presente provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.“
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