In altri termini, il punto ancora irrisolto era se sui vari bonus e indennità riconosciuti dal Governo fosse necessario pagare anche le imposte. La questione trova epilogo positivo grazie a un maxi testo approvato al Senato il 15 dicembre 2020, in sede di conversione del “Decreto Ristori”.
Quindi, tutti i bonus e indennità contenuti nei provvedimenti omonimi (“Decreto Ristori”) adottati tra la fine di ottobre e la fine di novembre, sono erogati al netto e non al lordo. Lo stesso trattamento fiscale si applica a tutte le misure previste dall’inizio della crisi epidemiologica, quindi non solo agli strumenti di sostegno previsti dai Decreti Ristori.
Ma andiamo a vedere in dettaglio quali sono i bonus e indennità Covid-19 che possono godere della detassazione. Ecco le tutte le novità.
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Bonus e indennità Covid: indennità detassate
Come noto, la detassazione di alcuni aiuti ai lavoratori era già stata prevista dall’inizio di questa pandemia, come ad esempio i contributi a fondo perduto e i diversi bonus Covid.
Ora, con il maxi emendamento approvato al “Decreto Ristori” la detassazione assume una portata molto più ampia, in quanto si rivolge a indennità, contributi e strumenti di sostegno erogati in base alle disposizioni dei diversi provvedimenti emergenziali.
Tali emolumenti, quindi, non sono inclusi nella base imponibile sui cui vengono calcolate le imposte sui redditi e l’IRAP.
Quanto specificato è contenuto all’art. 10-bis del “Decreto Ristori”, dal titolo
- “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19”.
La misura si è resa necessaria al fine di rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Bonus e indennità Covid: non concorrenza alla formazione del reddito
Andiamo quindi in dettaglio a vedere come funziona la detassazione prevista dall’art. 10-bis. Nello specifico, la norma dispone che:
- bonus;
- contributi;
- indennità;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Inoltre, non rilevano neanche ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 del TUIR (Dpr. n. 917/1986).
Bonus e indennità Covid: a chi si applica
Sul tema si specifica che la detassazione si applica:
- ai soggetti esercenti impresa, arte o professione;
- ai lavoratori autonomi beneficiari degli aiuti Covid.
Bonus e indennità Covid: quali aiuti sono detassati
La disposizione normativa indica, altresì, quali sono i bonus e indennità esclusi dalla formazione del reddito. Si tratta, in particolare, di contributi e indennità “di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ad esempio:
- indennità covid omnicomprensiva 1.000 euro
- indennità covid ominicomprensiva 800 euro lavoratori dello sport
- contributi a fondo perduto
- Bonus ristorazione
E tutti gli altri, a patto che siano stati introdotti ex novo a causa dell’emergenza covid in corso.
In altre parole, devono essere diversi da quelli che venivano già concessi prima della crisi epidemiologica.
Sul punto, quindi, non vi è alcuna differenza in relazione all’ente che ha corrisposto le somme. Pertanto, la detassazione riguarda bonus e contributi da chiunque erogati. Ciò indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
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