Il Decreto Coesione (dl 7 maggio 2024 numero 60) contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” nell’ottica di promuovere l’inserimento / reinserimento professionale di determinate categorie di lavoratori, introduce una serie di sgravi contributivi, come il Bonus giovani; il Bonus ZES (zona economica speciale unica per il mezzogiorno) e il Il Bonus donne.
Quest’ultima misura, in particolare, si concretizza in un abbattimento degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a beneficio dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratrici svantaggiate.
Analizziamo la novità in dettaglio e vediamo come funziona e come accedere al bonus donne lavoratrici svantaggiate.
Indice
- Pari opportunità
- Bonus donne lavoratrici svantaggiate: tempistiche assunzione
- Bonus donne lavoratrici svantaggiate: importo dello sgravio
- Per quali lavoratrici spetta l’esonero
- Incremento netto dell’occupazione
- Rapporti di lavoro esclusi
- Cumulabilità con altri bonus
- I fondi a disposizione
- Il DM attuativo
Pari opportunità
Il D.L. numero 60/2024, ribattezzato Decreto Coesione e in vigore dallo scorso 8 maggio, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro, anche nell’ambito della zona economica speciale unica per il mezzogiorno, contempla all’articolo 23 uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che assumono lavoratrici svantaggiate.
Bonus donne lavoratrici svantaggiate: tempistiche assunzione
Possono accedere allo sgravio contributivo in argomento quanti assumono donne lavoratrici svantaggiate nell’arco temporale che va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
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Bonus donne lavoratrici svantaggiate: importo dello sgravio
Il Bonus donne si concretizza in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’ammontare dei contributi non versati non può eccedere la soglia mensile di 650,00 euro per ciascuna lavoratrice e, comunque:
- nei limiti di spesa pubblica autorizzati, di cui al comma 4, articolo 23;
- nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
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Nonostante l’abbattimento dei contributi carico azienda, conseguente al Bonus donne, non è prevista alcuna penalizzazione per l’accesso e la misura della pensione. Il comma 1 dell’articolo 23 del Decreto Coesione prevede infatti che resta “ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Per quali lavoratrici spetta l’esonero
Il beneficio contributivo spetta ai datori di lavoro privati in relazione a:
- assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Incremento netto dell’occupazione
Le assunzioni beneficiarie del Bonus donne devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time, il calcolo è ponderato in funzione del rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei dipendenti full-time.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Rapporti di lavoro esclusi
Il Bonus Donne non opera con riguardo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Cumulabilità con altri bonus
Ai sensi del comma 5 articolo 23, opera un regime di incompatibilità tra il Bonus Donne ed altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Al contrario, la misura in argomento è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo numero 216/2023.
I fondi a disposizione
Lo sgravio contributivo può contare un plafond di spesa pari a:
- 7,1 milioni di euro per l’anno 2024;
- 107,30 milioni di euro per l’anno 2025;
- 208,20 milioni di euro per l’anno 2026;
- 115,70 milioni di euro per l’anno 2027.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Se dalla citata attività emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Inps non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso allo sgravio.
Il DM attuativo
Le modalità attuative dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il citato DM è adottato in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Al decreto ministeriale è altresì demandata la definizione dei rapporti con l’Inps in qualità di soggetto gestore, oltre che le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del plafond di spesa.
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