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Anche se con alcune modifiche, si tratta sempre del diritto all’esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato soggetti privi di occupazione da un periodo di almeno 6 mesi. Lo sgravio contributivo, quindi, compete a quei casi in cui viene instaurato un rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato, con un soggetto privo di occupazione (sempre a tempo indeterminato) da più di 6 mesi.
Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 in poi, la misura dell’incentivo risulta pari al 40% dei contributi dovuti dal datore di lavoro all’INPS, sino ad un massimo di 3.250 euro annui, dovendo comunque essere adeguata ai lavoratori con contratto a tempo parziale e a chi viene assunto durante il corso dell’anno. L’agevolazione ha una durata di 24 mesi.
Si tratta, tuttavia, di un incentivo alquanto più basso rispetto a quello previsto per le assunzioni effettuate durante il 2015: lo sgravio contributivo spettante per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati sino al 31 dicembre 2015 era, infatti, pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, sino ad un massimo di 8.060 euro, per un periodo di 36 mesi.
QUALI LAVORATORI ED AZIENDE SONO AMMESSI AL BONUS DISOCCUPATI 2016?
1) Lavoratori che sono disoccupati da oltre 6 mesi: in tal caso il bonus spetta qualora il lavoratore non abbia ricoperto alcuna occupazione per un periodo pari o superiore ai 6 mesi che hanno preceduto l’assunzione.
2) Lavoratori con contratto a tempo determinato: in questo caso, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato spetta comunque anche se il dipendente assunto ha svolto, nei 6 mesi precedenti, un lavoro con contratto a termine.
3) Lavoratori Co.co.co. o Partita IVA: anche il caso del lavoratore autonomo o con contratto parasubordinato, non avendo instaurato nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, darà diritto allo sgravio.
4) Somministrazione: quando il lavoratore viene assunto in somministrazione può comunque beneficiare dell’agevolazione, soltanto però se a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata delle missioni presso uno o più utilizzatori.
5) Trasferimenti d’azienda o cambi d’appalto: qualora sussistano trasferimenti d’azienda (o di fusione per incorporazione) oppure cambi d’appalto, il dipendente ha comunque diritto al bonus, che in questo modo transita alla ditta che subentra.
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CHI E’ ESCLUSO DAL BONUS DISOCCUPATI 2016?
1) Lavoratori con contratto a tempo indeterminato all’estero: nel caso in cui il dipendente abbia svolto, nei 6 mesi precedenti, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso uno Stato estero, non potrà beneficiare del bonus.
2) Lavoratore con 2 contratti a tempo indeterminato: quando il dipendente risulta essere stato assunto da due aziende diverse, attraverso due rapporti lavorativi part-time a tempo indeterminato, lo sgravio spetta ad entrambi i datori di lavoro, dovendo però subire un adeguamento in base alle ore di lavoro svolte presso ciascuna azienda. La data di assunzione, inoltre, dovrà essere per entrambi i rapporti la medesima, in quanto se così non fosse si verrebbe a configurare un precedente contratto a tempo indeterminato che comprometterebbe il diritto al bonus per successivi i rapporti di lavoro.
3) Lavoratori con periodo di prova non superato: decade il diritto al bonus qualora il dipendente sia stato cessato da un precedente rapporto incentivato a tempo indeterminato, per via del mancato superamento del periodo di prova.
4) Apprendistato: per l’assunzione di apprendisti (nonostante vi siano sgravi anche più convenienti) l’agevolazione non è godibile.
5) Lavoro intermittente: il bonus non è fruibile anche per il lavoro intermittente e quello a chiamata.
6) Precedente rapporto agevolato: nel caso in cui sia già sussistito un precedente rapporto agevolato tra il lavoratore e il datore di lavoro, o una società controllata o collegata oppure facente capo al medesimo soggetto, anche per interposta persona, non si ha diritto all’incentivo.
7) Ditte non in possesso del Durc: non possono, infine, usufruire del bonus anche le ditte che non risultano essere in regola con il versamento dei contributi e dei premi, nonché quelle che non rispettano la normativa in materia di lavoro, salute, sicurezza e Contratti Collettivi.
COME CALCOLARE IL BONUS DISOCCUPATI 2016?
Il bonus si deve calcolare sui contributi INPS a carico del datore di lavoro (la cui aliquota, ricordiamo, cambia a seconda dell’Inquadramento assegnato dallo stesso Istituto di Previdenza), in misura pari al 40%, e non superiore a 3.250 euro l’anno.
Se, quindi, il 40% dei contributi annui a carico del datore dovesse superare questo tetto massimo, lo sgravio contributivo subirà un riproporzionamento progressivo. Il bonus andrà, poi, sottratto ai contributi mensili da versare e sarà riportato nel modello Uniemens da inviare all’INPS mediante il Codice Agevolazione TRIE, Ente finanziatore H00- Stato.
COME SI CALCOLA IL BONUS DISOCCUPATI DURANTE LA MATERNITA’?
Per quanto riguarda i periodi di maternità obbligatoria l’incentivo viene sospeso, essendo posticipato, al termine dell’astensione, il periodo in cui compete la rispettiva fruizione.
QUALI SONO LE ALTRE AGEVOLAZIONI COMPATIBILI?
Si tratta di un bonus che risulta compatibile con quasi tutti gli incentivi all’assunzione, tra cui:
– bonus Garanzia Giovani;
– bonus Giovani Genitori;
– oltre che con la fruizione dell’eventuale quota dell’indennità di mobilità o della disoccupazione che resta al lavoratore.
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Risultano, invece, non compatibili i Bonus donne disoccupate ed il Bonus over 50, entrambi implicanti uno sgravio pari al 50% dei contributi a carico dell’azienda, per disoccupati con più di 50 anni da oltre 12 mesi, e per donne disoccupate da oltre 6 mesi, appartenenti ad alcuni settori e territori, o da oltre 24 mesi, nei restanti casi.
In queste due circostanze, tuttavia, risulta possibile prima beneficiare dell’agevolazione donne e over 50, con riferimento ad un rapporto di lavoro a termine, e successivamente del bonus disoccupati, per la trasformazione del medesimo contratto a tempo indeterminato.
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