Bonus covid Ristori 1.000 euro, scadenza 18 dicembre: beneficiari e codici attività inclusi

Il CSC identifica l’attività svolta dall’impresa ed è legato al codice Ateco dell’attività.

Paolo Ballanti 03/12/20
Il Decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020 – Decreto Ristori – riconosce (articolo 15 comma 1) un bonus covid 1.000 euro ai lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, già destinatari del contributo di pari importo previsto dal D.l. n. 104 del 14 agosto scorso, cosiddetto Decreto “Agosto”.

Lo stesso Decreto 137 estende (articolo 15 comma 2) il sussidio di 1.000 euro a coloro che non hanno ricevuto l’indennità prevista dal Decreto Agosto e presentano i seguenti requisiti:

  • Lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali;
  • Interruzione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • Datore di lavoro rientrante nei settori turismo e stabilimenti termali, individuati in base ai codici ATECO;
  • Aver svolto in qualità di dipendenti stagionali almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

È altresì richiesto, alla data del 29 ottobre 2020, di non essere titolari di:

  • rapporto di lavoro dipendente;
  • trattamento pensionistico diretto;
  • indennità di disoccupazione NASPI.

Destinatari del contributo anche i lavoratori interinali, impiegati presso imprese utilizzatrici appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali, con cui il rapporto di somministrazione è cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

>> Bonus covid 1.000 del Decreto Ristori: domande fino al 18 dicembre 

Bonus covid: aziende turismo e stabilimenti termali

Come anticipato, l’indennità una tantum introdotta dal Decreto Ristori è riservata a coloro che hanno prestato attività di lavoro dipendente presso imprese del turismo e stabilimenti termali, individuati dall’INPS con la circolare numero 137 del 26 novembre 2020, in base ai seguenti “Codici Statistico Contributivi” (CSC) e ATECO.

Ricordiamo che il CSC identifica, nei rapporti con l’INPS e nella quantificazione dei contributi dovuti, l’attività svolta dall’impresa. Il codice è attribuito in base all’ATECO dell’azienda.

Bonus covid attività CSC 70501

  1. Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
  2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30) inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
  5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.

Bonus covid attività CSC 50102

  1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52);
  2. Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12).

Bonus covid attività CSC 70501

  1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
  2. Fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi; gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10); alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori nonché altre infrastrutture non classificate in altre categorie.

CSC 70502 e 70709 attribuiti alle attività di ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), nello specifico: attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

Bonus covid attività CSC 70502

  1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
  2. Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
  3. Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
  4. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
  5. Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

Bonus covid attività CSC 70502 e 70709

Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

  1. Bar;
  2. Pub;
  3. Birrerie;
  4. Caffetterie;
  5. Enoteche.

Bonus covid attività CSC 41601 e 70503

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20) come attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie.

Bonus covid attività CSC 70504, 40405 e 40407

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

Bonus covid attività CSC 70504

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

Bonus covid attività CSC 70401

  1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
  1. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator (i viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi, come trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi).
  2. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  3. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

Bonus covid attività CSC 40404 e 70705

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

  1. Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
  2. Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio che non dispongono di posti a sedere.

Bonus covid attività CSC 70708

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):

  1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi come prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
  2. Servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
  3. Servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
  4. Attività di promozione turistica.

Bonus covid stabilimenti termali

Con riguardo agli stabilimenti termali, le aziende interessate sono quelle qualificate con i seguenti CSC:

  • 11807, riservato agli stabilimenti termali (ATECO 96.04.20);
  • 70708, per gli stabilimenti termali con ATECO 96.04.20.

Bonus covid Ristori 1.000 euro: come fare domanda

I lavoratori stagionali già destinatari dell’indennità prevista dal Decreto “Agosto” non dovranno presentare alcuna ulteriore domanda per ottenere la tranche del “Ristori”. A questi ultimi, il sussidio sarà corrisposto dall’INPS con le modalità di pagamento utilizzate in precedenza.

Per coloro che al contrario accedono alla misura per la prima volta, è necessario presentare domanda all’INPS entro il termine del 18 dicembre 2020 (data posticipata rispetto al 30 novembre previsto dal D.l. “Ristori”), utilizzando uno dei seguenti canali:

  • Portale telematico dell’INPS utilizzando le credenziali PIN, SPID (di livello due o superiore), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Chiamare il Contact center INPS utilizzando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgersi agli enti di patronato.

Cumulabilità del Bonus covid Ristori 1.000 euro

L’indennità una tantum per gli stagionali non è cumulabile con:

  • Le altre misure previste dal Decreto “Ristori” per i lavoratori appartenenti a settori colpiti dall’emergenza COVID-19, contenute sempre nell’articolo 15;
  • Reddito di emergenza;
  • Indennità previste dal Decreto “Rilancio” in favore di lavoratori sportivi, professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, lavoratori domestici e pescatori autonomi;
  • Indennità per i lavoratori marittimi introdotta dal Decreto “Agosto”;
  • Indennità di disoccupazione NASPI;
  • Pensioni dirette (compreso l’APE sociale);
  • Compensi derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
  • Premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
  • Premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
  • Prestazioni di lavoro occasionale se i compensi non sono di importo superiore ad euro 5 mila annui.

È invece possibile ottenere il sussidio in presenza di un assegno ordinario di invalidità.

La circolare INPS n. 137 ricorda infine che ai beneficiari di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro mensili sarà erogato, in un luogo dell’indennità COVID-19, un incremento del contributo fino all’ammontare predetto di 1.000 euro.

Nulla spetta invece ai titolari di Reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a 1.000 euro mensili.

Natura delle somme erogate

Il contributo una tantum corrisposto dall’INPS ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali non è soggetto alle trattenute per contributi previdenziali e tassazione IRPEF. Lo stesso non concorre inoltre alla formazione del Reddito complessivo ai fini fiscali.

Durante il periodo di fruizione del sussidio non si dà luogo a contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

>> Qui tutte le misure introdotte con il Decreto Ristori

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Paolo Ballanti

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