Lo stesso Decreto 137 estende (articolo 15 comma 2) il sussidio di 1.000 euro a coloro che non hanno ricevuto l’indennità prevista dal Decreto Agosto e presentano i seguenti requisiti:
- Lavoratori dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali;
- Interruzione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- Datore di lavoro rientrante nei settori turismo e stabilimenti termali, individuati in base ai codici ATECO;
- Aver svolto in qualità di dipendenti stagionali almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
È altresì richiesto, alla data del 29 ottobre 2020, di non essere titolari di:
- rapporto di lavoro dipendente;
- trattamento pensionistico diretto;
- indennità di disoccupazione NASPI.
Destinatari del contributo anche i lavoratori interinali, impiegati presso imprese utilizzatrici appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali, con cui il rapporto di somministrazione è cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.
>> Bonus covid 1.000 del Decreto Ristori: domande fino al 18 dicembre
Bonus covid: aziende turismo e stabilimenti termali
Come anticipato, l’indennità una tantum introdotta dal Decreto Ristori è riservata a coloro che hanno prestato attività di lavoro dipendente presso imprese del turismo e stabilimenti termali, individuati dall’INPS con la circolare numero 137 del 26 novembre 2020, in base ai seguenti “Codici Statistico Contributivi” (CSC) e ATECO.
Ricordiamo che il CSC identifica, nei rapporti con l’INPS e nella quantificazione dei contributi dovuti, l’attività svolta dall’impresa. Il codice è attribuito in base all’ATECO dell’azienda.
Bonus covid attività CSC 70501
- Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
- Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
- Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
- Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30) inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
- Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.
Bonus covid attività CSC 50102
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52);
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12).
Bonus covid attività CSC 70501
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
- Fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi; gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10); alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori nonché altre infrastrutture non classificate in altre categorie.
CSC 70502 e 70709 attribuiti alle attività di ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11), nello specifico: attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
Bonus covid attività CSC 70502
- Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
- Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
- Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
- Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
- Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
Bonus covid attività CSC 70502 e 70709
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
- Bar;
- Pub;
- Birrerie;
- Caffetterie;
- Enoteche.
Bonus covid attività CSC 41601 e 70503
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20) come attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie.
Bonus covid attività CSC 70504, 40405 e 40407
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Bonus covid attività CSC 70504
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
Bonus covid attività CSC 70401
- Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
- Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator (i viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi, come trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi).
- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
- Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
Bonus covid attività CSC 40404 e 70705
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
- Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
- Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio che non dispongono di posti a sedere.
Bonus covid attività CSC 70708
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
- altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi come prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
- Servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
- Servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
- Attività di promozione turistica.
Bonus covid stabilimenti termali
Con riguardo agli stabilimenti termali, le aziende interessate sono quelle qualificate con i seguenti CSC:
- 11807, riservato agli stabilimenti termali (ATECO 96.04.20);
- 70708, per gli stabilimenti termali con ATECO 96.04.20.
Bonus covid Ristori 1.000 euro: come fare domanda
I lavoratori stagionali già destinatari dell’indennità prevista dal Decreto “Agosto” non dovranno presentare alcuna ulteriore domanda per ottenere la tranche del “Ristori”. A questi ultimi, il sussidio sarà corrisposto dall’INPS con le modalità di pagamento utilizzate in precedenza.
Per coloro che al contrario accedono alla misura per la prima volta, è necessario presentare domanda all’INPS entro il termine del 18 dicembre 2020 (data posticipata rispetto al 30 novembre previsto dal D.l. “Ristori”), utilizzando uno dei seguenti canali:
- Portale telematico dell’INPS utilizzando le credenziali PIN, SPID (di livello due o superiore), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS);
- Chiamare il Contact center INPS utilizzando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
- Rivolgersi agli enti di patronato.
Cumulabilità del Bonus covid Ristori 1.000 euro
L’indennità una tantum per gli stagionali non è cumulabile con:
- Le altre misure previste dal Decreto “Ristori” per i lavoratori appartenenti a settori colpiti dall’emergenza COVID-19, contenute sempre nell’articolo 15;
- Reddito di emergenza;
- Indennità previste dal Decreto “Rilancio” in favore di lavoratori sportivi, professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, lavoratori domestici e pescatori autonomi;
- Indennità per i lavoratori marittimi introdotta dal Decreto “Agosto”;
- Indennità di disoccupazione NASPI;
- Pensioni dirette (compreso l’APE sociale);
- Compensi derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- Premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
- Premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
- Prestazioni di lavoro occasionale se i compensi non sono di importo superiore ad euro 5 mila annui.
È invece possibile ottenere il sussidio in presenza di un assegno ordinario di invalidità.
La circolare INPS n. 137 ricorda infine che ai beneficiari di Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro mensili sarà erogato, in un luogo dell’indennità COVID-19, un incremento del contributo fino all’ammontare predetto di 1.000 euro.
Nulla spetta invece ai titolari di Reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a 1.000 euro mensili.
Natura delle somme erogate
Il contributo una tantum corrisposto dall’INPS ai lavoratori del turismo e stabilimenti termali non è soggetto alle trattenute per contributi previdenziali e tassazione IRPEF. Lo stesso non concorre inoltre alla formazione del Reddito complessivo ai fini fiscali.
Durante il periodo di fruizione del sussidio non si dà luogo a contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.
>> Qui tutte le misure introdotte con il Decreto Ristori
>> Scopri l’E-book Decreto Ristori 2020 <<
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento