Bonus covid operai agricoli, 800 euro: domande fino al 30 settembre

Il testo del Sostegni bis prevede 800 euro per i lavoratori agricoli e 950 per i pescatori autonomi.

Paolo Ballanti 25/06/21
Nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio è stato pubblicato il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) contenente numerose disposizioni in materia di lavoro e sostegno al reddito, con lo scopo di salvaguardare l’occupazione nella fase di ripresa post emergenza COVID. Il Decreto numero 73, in vigore dal 26 maggio 2021, reintroduce un assegno una tantum, un bonus covid, a beneficio degli operai agricoli a tempo determinato.

Il sussidio, pari a 800 euro, rappresenta la prima erogazione nell’anno corrente in favore dei dipendenti dell’agricoltura, dopo quelle previste nel 2020 ad opera dei Decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, pari a complessivi 1.200,00 euro con riferimento ai mesi di marzo e aprile 2020. A queste si aggiunge un’indennità di 950 euro per i pescatori autonomi.

Con una comunicazione sul sito istituzionale, l’Inps ha annunciato che è possibile fare domanda per il bonus dal 25 giugno fino al 30 settembre 2021.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Bonus covid operai agricoli: cos’è 

L’assegno una tantum per gli operai agricoli è contenuto nel titolo VIII del Decreto Sostegni bis (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), contenente una serie di misure in favore dei settori agricoltura e trasporti. In particolare, oltre agli 800 euro una tantum già citati, è prevista un’erogazione di 950 euro per i pescatori autonomi.

Bonus Covid operai agricoli: destinatari

Il nuovo bonus previsto dal “Sostegni-bis” (articolo 69) spetterà agli operai a tempo determinato che, nel 2020, abbiano totalizzato almeno cinquanta giornate effettive di lavoro in agricoltura.

È altresì richiesto, alla data di presentazione della domanda:

  • Non essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, escluso il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
  • Non essere titolari di trattamento pensionistico.

Bonus Covid operai agricoli: importo

 Il sussidio avrà un importo pari a 800 euro una tantum. La somma sarà corrisposta dall’INPS con le modalità di pagamento indicate in sede di inoltro della domanda.

Alla stregua delle altre prestazioni COVID, si può ragionevolmente ipotizzare l’accredito delle somme a mezzo di:

  • Bonifico bancario o postale;
  • In alternativa bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Bonus Covid operai agricoli: natura delle somme corrisposte

L’importo di 800 euro sarà esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Lo stesso, come espressamente previsto dal Decreto 73 non avrà alcuna rilevanza nella formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Bonus Covid operai agricoli: domanda

La richiesta di indennità una tantum può essere inoltrata all’Inps a partire dal 25 giugno e fino al 30 settembre 2021. Sarà possibile inviare domanda:

  • attraverso il portale telematico Inps, cercando il servizio “Indennità Covid-19 (Decreto Sostegni bis)” con PIN, SPID, CNS o CIE;
  • tramite Contact center, al numero 803 164, gratuito da telefono fisso e al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori;
  • attraverso gli Enti di Patronato.

Le domande saranno autorizzate dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo quantificato, per l’anno corrente, in 448 milioni di euro.

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Bonus Covid operai agricoli: incompatibilità

Il sussidio una tantum previsto dal “Sostegni-bis” sarà incompatibile con:

  • La riscossione, alla data di entrata in vigore del D.l., del Reddito di cittadinanza;
  • La fruizione, sempre alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di emergenza sia nella versione originaria prevista dal Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020) che in quella introdotta dal Decreto numero 41/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni”);
  • Assegno ordinario di invalidità.

Il Decreto prevede inoltre l’incompatibilità con l’assegno una tantum, di importo pari a 2.400,00 euro, riconosciuto sempre dal ”Sostegni” (articolo 10 D.l. n. 41/2021) in favore di talune categorie lavorative, colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID, come:

  • Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali;
  • Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
  • Intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Dipendenti a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;
  • Lavoratori dello spettacolo.

Indennità ai pescatori autonomi

 Oltre all’assegno in favore degli operai agricoli, il “Sostegni-bis” introduce una prestazione una tantum pari a 950 euro per il mese di maggio 2021, a beneficio dei pescatori autonomi (compresi i soci di cooperative), i quali esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

I soggetti in questione non devono essere titolari di pensione ed altresì non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, eccezion fatta per la Gestione separata INPS.

L’indennità in parola, al pari di quella riconosciuta agli operai agricoli, non avrà rilevanza nella formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario. La copertura complessiva dell’assegno una tantum è quantificata in 3,8 milioni di euro per il 2021.

È possibile inoltrare la domanda del bonus per pescatori autonomi attraverso le stesse modalità citate in precedenza, sempre attraverso il servizio “Indennità Covid-19 (Decreto Sostegni bis)” sul portale telematico Inps o in alternativa attraverso il Contact Center o gli Enti di Patronato.

Bonus Covid operai agricoli: le misure 2020

 Le ultime prestazioni riconosciute agli operai agricoli risalgono al 2020, ad opera dei Decreti “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) e “Rilancio” (D.l. n. 34/2020), pari a 600 euro per il mese di marzo e 500 euro per il mese di aprile (1.100,00 euro complessivi).

Le due rate di sussidio sono state riconosciute in favore degli operai agricoli a tempo determinato (e delle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali) a condizione di:

  • Aver totalizzato nel 2019 almeno cinquanta giornata di effettivo lavoro agricolo;
  • Non essere titolari di pensione.

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Paolo Ballanti

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