Bonus colf e badanti 2020 covid: a chi spetta, importi, come fare domanda. Istruzioni Inps

Paolo Ballanti 27/05/20
Dal 25 maggio 2020 è possibile fare domanda per il bonus Colf e badanti 2020 di 500 euro mensili, misura ospitata all’interno del Decreto Rilancio, l’ennesimo provvedimento in tempi di Covid-19. Inoltre il 26 maggio Inps ha pubblicato un messaggio (numero 2184 del 26 maggio) con cui spiega in dettaglio le modalità di richiesta bonus.

“Da oggi sul sito dell’@INPS_it è possibile richiedere l’indennità per i lavoratori domestici introdotta con il #DecretoRilancio. Con questa misura assicuriamo un sostegno concreto a una categoria di lavoratori messa fortemente in difficoltà a causa dell’emergenza #COVID__19”. Con questo tweet la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha salutato il bonus Lavoratori domestici 2020, entrato a far parte del pacchetto misure a sostegno di lavoratrici e lavoratori e dei nuclei familiari alle prese con l’emergenza Coronavirus.

La stessa Inps sul suo sito web ne ha dato notizia, specificando che dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Il maxi-decreto, tra tutte le misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, contiene infatti anche l’indennità Covid-19 per i lavoratori domestici e le lavoratrici domestiche, rimasti finora esclusi dagli aiuti Covid, e che invece ora si vedranno erogare il sussidio economico per i mesi di aprile e maggio, salvo proroghe future.

Analizziamo ora nel dettaglio quello che si presume sarà il bonus per colf e badanti.

> Speciale Coronavirus <

Importo del Bonus Colf e badanti 2020

L’indennità ricalca il bonus covid 600 euro, ed è pari a 500 euro mensili erogati per aprile e maggio a colf e badanti (e tutti i lavoratori domestici) che siano titolari di uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva non superiore a 10 ore settimanali. Inoltre vale l’obbligo di non essere conviventi con il proprio datore di lavoro.

La somma verrà corrisposta a domanda, e non in modo automatico.

Bonus Colf e badanti 2020: a chi spetta

La platea dei beneficiari l’indennità comprende tutti quei lavoratori domestici – colf e badanti

  • titolari di un contratto di lavoro al 23 febbraio 2020, iscritto alla relativa gestione Inps
  • superiore a 10 ore settimanali,
  • con uno o più datori di lavoro,
  • che non risultino beneficiari di altre prestazioni covid, ad esempio: reddito di emergenza 2020, bonus covid 600 euro autonomi, pensioni.

>> Reddito di emergenza 2020: cos’è, a chi spetta, importo 

Bonus Colf e badanti non tassato 

Il bonus lavoratori domestici non è tassato, cioè non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. Si tratta insomma di un’indennità netta pari a 500 euro mensili non tassata.

Ricalcando l’impianto del bonus per i lavoratori autonomi, l’ente erogatore dell’indennità è l’INPS, che si occupa anche della ricezione e gestione delle domande, aperte appunto dallo scorso 25 maggio 2020.

Bonus Colf e badanti 2020 compatibile con Reddito di cittadinanza

Al contrario degli altri sussidi Covid, con il l’indennità lavoratori domestici è incompatibile, nulla vieta invece di essere al contempo beneficiari di reddito di cittadinanza. Come infatti specificato anche nel Decreto Rilancio all’articolo 85:

“Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità”.

In soldoni, i beneficiari del reddito di cittadinanza che percepiscono mendi di 500 euro, e che possiedono i requisiti per chiedere il bonus lavoratori domestici, possono chiederlo, e riceveranno una somma che funge da integrazione al Rdc, per arrivare a 500 euro totali.

>> Decreto Rilancio: tutti gli aiuti per i lavoratori e come chiederli

Bonus Colf e badanti 2020: come richiederlo

È il lavoratore domestico a dover presentare domanda in prima persona all’Inps. Lo si può fare:

  • online,
  • telefonando al Contact center
  • facendosi aiutare da Caf e patronati.

Come specificato nel messaggio Inps (messaggio 2184 del 26 maggio), l’accesso alla domanda on line di indennità Covid lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

  • richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

–    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

–    Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

  • richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato

Si dovrà poi scegliere le modalità con cui si vogliono ricevere i 500 euro. Sono principalmente due modalità di pagamento:

  • bonifico bancario/postale (si dovrà inserire il proprio Iban);
  • bonifico domiciliato
  • accredito su libretto postale

Dopodiché scatterà la verifica Inps dei requisiti e dei rapporti di lavoro. Se tutto ok, Inps erogherà l’indennità in un’unica soluzione con la modalità di pagamento scelta dal richiedente.

Bonus Colf e badanti: come si compila la domanda online 

Sempre seguendo le istruzioni Inps, ecco la procedura di compilazione della domanda online per ottenere l’indennità.

Nella pagina web del servizio di domanda online saranno mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta. Nel caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”.

Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
  • di non aver fruito di alcuna delle indennità Covid
  • di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
  • di non essere titolare di pensione, eccetto l’assegno ordinario di invalidità
  • di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Si segnala che prima dell’eventuale emissione dell’importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell’indennità ed il titolare del conto associato all’IBAN comunicato.

Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva e invia”, solo dopo aver dichiarato di avere preso visione della informativa sulla privacy e aver accettato il trattamento dei dati personali per le finalità di istruttoria della domanda. Il consenso è indispensabile all’Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda.

>> Bonus covid 600 euro autonomi: la guida completa 

Cumulabilità con altre indennità e bonus

Da escludere la cumulabilità del bonus badanti con le altre indennità introdotte dal Decreto “Cura Italia”, oltre a quelle che saranno introdotte, prorogate o estese dal futuro “Decreto Maggio”.

Semaforo verde invece per il Reddito di cittadinanza fino al raggiungimento della somma complessiva (sussidio + bonus) di 500 euro.

>> Pensione di invalidità: chi la percepisce può richiedere il bonus covid 

 

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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro.   Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali. 

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(Foto istock/FredFroese)

Paolo Ballanti

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