Bonus centri estivi 2020: requisiti, compatibilità, periodo di fruizione e utilizzo

Paolo Ballanti 30/06/20
La circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020 ha chiarito gli aspetti operativi del nuovo bonus per l’iscrizione ai centri estivi introdotto dal Decreto “Rilancio”.

In un’ottica di ampliamento delle tutele per lavoratori e famiglie, il decreto ha infatti incrementato l’importo inizialmente previsto dal “Cura Italia” per i soli servizi di baby sitting, concedendo la possibilità di goderne interamente o per la parte non fruita per le spese di iscrizione a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

La circolare n. 73, oltre ad esporre le modalità di accredito delle somme ai beneficiari, ha dato importanti indicazioni sul rapporto tra bonus e congedo COVID-19.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

 Bonus centri estivi 2020: ammontare, accredito e
fruizione bonus con più figli

Bonus centri estivi: periodo di fruizione

Intervenuto con lo scopo di incrementare o prorogare le misure di sostegno a lavoratori e famiglie introdotte dal “Cura Italia”, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020) tra gli altri ha modificato il cosiddetto “Bonus per servizi di baby sitting”, aumentandone l’importo complessivo e la sfera di applicazione.

Ferma restando l’applicazione del contributo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, il decreto n. 34 ha previsto:

  • Importo complessivo del bonus pari a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600, elevati a 2.000 (inizialmente erano 1.000) per i dipendenti pubblici;
  • La possibilità di usufruire del bonus anche per rimborsare le spese di iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Bonus centri estivi: beneficiari

Il Decreto “Rilancio” non ha modificato la platea dei soggetti cui spetta il bonus:

  • Dipendenti privati;
  • Soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Autonomi iscritti alle rispettive Casse di previdenza.

Hanno altresì diritto al contributo le seguenti categorie di dipendenti pubblici:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Operatori socio-sanitari;
  • Tecnici di radiologia medica e del laboratorio biomedico;
  • Personale del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa, impegnato nell’emergenza COVID-19.

I soggetti citati siano essi lavoratori pubblici o privati devono essere genitori di figli di età non superiore ai 12 anni alla data del 5 marzo 2020. Fanno eccezione i figli con handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992 per i quali non è previsto alcun limite di età.

Bonus centri estivi 2020: importo

Come anticipato, il Decreto “Rilancio” ha portato l’importo complessivo del bonus per nucleo familiare fino a 1.200 euro, elevati a 2.000 per i dipendenti pubblici.

Il tetto massimo si riferisce all’intero nucleo familiare, anche nel caso in cui siano presenti più figli minori.

Facciamo l’esempio della famiglia Rossi, in cui il padre Mario usufruisce del bonus per il figlio Giulio (6 anni) per un importo pari a 600,00 euro. La moglie Monica potrà richiedere il contributo per il secondo figlio Luca (9 anni) nel limite di 600,00 euro. Nel complesso, la famiglia Rossi avrà esaurito il bonus di 1.200 euro complessivi.

Bonus centri estivi: compatibilità con congedo COVID-19

La circolare n. 73 affronta il tema del rapporto tra bonus e congedo retribuito di 30 giorni, introdotto anch’esso dal “Cura Italia” e ampliato dal Decreto “Rilancio” (fissata la durata massima dell’assenza a 30 giorni rispetto ai precedenti 15).

Il bonus è incompatibile con il congedo COVID-19 eccezion fatta per i casi in cui, all’atto della richiesta di contributo, sia già stata inoltrata domanda di assentarsi dal lavoro per un periodo pari o inferiore a 15 giorni. In quest’ultimo caso si potrà ottenere il bonus nei limiti di 600 / 1000 euro.

Al contrario, non spetta nulla a coloro i quali è già stato autorizzato il congedo per oltre 15 giorni.

Bonus centri estivi: esclusioni

Non hanno diritto al bonus i nuclei familiari in cui l’altro genitore è:

  • In congedo COVID-19;
  • Disoccupati;
  • Non lavoratori;
  • Destinatari di forme di sostegno al reddito come indennità di disoccupazione NASPI e ammortizzatori sociali.

Sempre per quanto riguarda il rapporto tra bonus e Cassa integrazione, la circolare n. 73 chiarisce che l’incompatibilità opera esclusivamente per le date in cui l’attività lavorativa è sospesa per l’intera giornata. Questo significa che spetta il contributo se l’altro genitore è in Cassa integrazione ma ad orario ridotto.

Confermata infine la compatibilità tra fruizione del bonus e:

  • Svolgimento dell’attività lavorativa nella forma dello “smart working” o lavoro agile;
  • Fruizione di periodi di ferie, congedo di maternità o congedo parentale da parte del genitore richiedente il bonus o dell’altro genitore.

Bonus babysitter 2020: erogazione e utilizzo

La vera novità del Decreto “Rilancio” in materia di bonus baby sitter è, oltre all’importo, la possibilità di richiederlo per l’iscrizione ai centri estivi. In questo caso, gli aventi diritto potranno optare, in tutto o in parte, per il rimborso, direttamente in conto corrente, delle spese sostenute per iscrivere i figli a:

  • Centri estivi;
  • Servizi integrativi per l’infanzia;
  • Servizi socio-educativi territoriali;
  • Centri con funzione educativa e ricreativa;
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

A differenza di quanto previsto per le prestazioni di baby sitting, in cui l’erogazione del bonus avviene mediante il Libretto di famiglia, nei casi di iscrizione ai centri estivi il contributo viene erogato direttamente al genitore mediante accredito su:

  • Conto corrente bancario o postale;
  • Libretto postale;
  • Carta prepagata dotata di IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

La tipologia di pagamento e i riferimenti necessari (ad esempio le coordinate bancarie) dovranno essere fornite in sede di richiesta telematica del bonus.

Facciamo l’esempio della famiglia Bianchi che ha chiesto e ottenuto il bonus per servizi di baby sitting per un importo di 400 euro. Ora potrà inoltrare domanda per la restante parte di contributo (800 euro) in ragione dell’iscrizione del figlio al centro estivo.

Bonus centri estivi: domanda

Le richieste di bonus dovranno essere inoltrate attraverso il portale telematico dell’INPS, sezione “Prestazioni e servizi – Tutti i servizi – Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Bonus per servizi di baby sitting”. L’accesso è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • CIE;
  • CNS.

In alternativa, sempre per chi possiede le credenziali, la domanda di bonus può essere presentata chiamando il Contact center dell’Istituto.

I soggetti privi delle credenziali di accesso potranno rivolgersi a patronati o intermediari abilitati.

In sede di presentazione della richiesta:

  • Si dovrà allegare la documentazione comprovante l’iscrizione ai centri o strutture, ad esempio fatture o ricevute di pagamento;
  • Indicare il periodo di iscrizione, non inferiore ad una settimana e non successivo al 31 luglio;
  • Indicare il codice fiscale o la partita IVA della struttura selezionandone la categoria di appartenenza dall’elenco proposto.

Nella procedura di inoltro della domanda il sistema chiederà di riportare i dati:

  • Dell’altro genitore;
  • Del figlio;
  • I contatti a cui notificare l’esito della richiesta.

 

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